La Confederazione si assume i costi per:
- il reclutamento dei militi;
- l’istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e l’infrastruttura necessaria a questo scopo;
- gli interventi dei militi in caso di chiamata da parte del Consiglio federale;
- ...
- il materiale d’intervento e il materiale per gli impianti di protezione secondo l’articolo 76 capoverso 1;
- il soldo, la convocazione, il trasporto, il vitto e l’alloggio dei militi per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale;
- il rinforzo della protezione civile in caso di conflitto armato;
- gli interventi in caso di conflitto armato;
- gli investimenti, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore della parte del sistema PISA volta al controllo dei militi.
La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l’equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione.
La Confederazione si assume i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione che sono messe fuori uso. Non si assume i costi per lo smantellamento di impianti di protezione che continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile o sono destinati ad altra utilizzazione dalle competenti autorità o da terzi.
Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto il numero di posti letto è inferiore a quello stabilito nella pianificazione del fabbisogno, la Confederazione non si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e l’equipaggiamento sostitutivi.
La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d’importanza nazionale nonché per le relative installazioni.
La Confederazione versa un contributo forfettario annuale al fine di garantire la prontezza d’impiego degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.
La Confederazione non si assume i costi supplementari riconosciuti né versa il contributo forfettario annuale per gli impianti di protezione che non figurano nella pianificazione del fabbisogno approvata dall’UFPP.
La Confederazione può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche o private nel campo della protezione civile.
La Confederazione non si assume:
- i costi per l’acquisto di terreni né le indennità per l’utilizzazione di terreni pubblici o privati;
- le tasse cantonali e comunali;
- i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.
Il Consiglio federale stabilisce:
- le condizioni per l’assunzione o il rifiuto dell’assunzione dei costi supplementari riconosciuti di cui ai capoversi 2, 4 e 5 nonché per il versamento o il rifiuto del versamento del contributo forfettario di cui al capoverso 6 e disciplina la procedura;
- l’ammontare dei costi supplementari riconosciuti e del contributo forfettario; può stabilire un importo forfettario per i costi supplementari riconosciuti;
- l’assunzione dei costi per gli interventi di pubblica utilità.
L’UFPP può, nell’ambito degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale rimborsati ai Cantoni, stabilire un importo forfettario per ogni persona che presta servizio di protezione civile.