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520.13

Ordinanza
sul coordinamento del servizio meteorologico

del 21 agosto 2013 (Stato 1° ottobre 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti l’articolo 2 capoverso 1 e l’articolo 7
della legge federale del 18 giugno 1999 1 sulla meteorologia e la climatologia;
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 2 ;
visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 3
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

Art. 1 Collaborazione

Gli organi civili e militari della Confederazione incaricati di raccogliere, valutare e diffondere dati e informazioni meteorologici collaborano tra di loro.

Art. 2 Coordinamento

L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) provvede, in collaborazione con l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e con l’esercito, a coordinare l’approvvigionamento della Svizzera in informazioni meteorologiche in situazioni particolari e straordinarie.

MeteoSvizzera coordina l’acquisizione dei sistemi di registrazione, di trasmissione e di valutazione per il servizio meteorologico d’intesa con il servizio meteorologico coordinato del gruppo Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e con l’UFPP.

Art. 3 Comitato «Settore coordinato meteo»

Il comitato «Settore coordinato meteo» (CSCM) adotta le misure di prevenzione necessarie atte ad assicurare l’approvvigionamento della Svizzera in informazioni meteorologiche in situazioni particolari e straordinarie.

Il CSCM è composto da:

  1. il direttore di MeteoSvizzera;
  2. un rappresentante dell’UFPP;
  3. un rappresentante del servizio meteorologico coordinato del gruppo Difesa del DDPS.

Il regolamento interno può prevedere che anche altri rappresentanti secondo l’articolo 2 siedano nel CSCM.

Il CSCM è presieduto dal direttore di MeteoSvizzera.

Il CSCM ha a disposizione una segreteria per i compiti amministrativi. La segreteria è assicurata da MeteoSvizzera.

Art. 4 Istruzione tecnica e appoggio delle formazioni
del servizio meteorologico militare

MeteoSvizzera consiglia e appoggia l’esercito nell’istruzione tecnica delle formazioni del servizio meteorologico militare.

Nella misura in cui, in situazione normale, le esigenze militari lo esigano e le condizioni di servizio lo permettano, MeteoSvizzera mette a disposizione dell’esercito gli specialisti, le installazioni e le conoscenze tecniche necessari ed esegue perizie in caso di bisogno.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 26 febbraio 1975 4 sul coordinamento del servizio meteorologico e del servizio valanghe nell’ambito della difesa integrata è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.