La presente ordinanza disciplina:
- i requisiti della documentazione di sicurezza dei beni culturali;
- la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia di riproduzioni fotografiche di sicurezza di beni culturali.
520.311 — ODSRS
del 5 aprile 2016 (Stato 1° maggio 2016)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 ottobre 2014 1 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (OPBC),
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Il materiale di base per le documentazioni di sicurezza è costituito in particolare da:
La documentazione di sicurezza costituisce la base per le riproduzioni fotografiche di sicurezza.
La documentazione e le riproduzioni fotografiche possono essere in forma digitale o analogica.
Per i dati in forma digitale vale quanto segue:
Se i dati vengono impressi sul film come codice a punti o codice a barre o in un’altra forma binaria, occorre indicare il procedimento di codifica.
Per ogni dossier dev’essere calcolata una somma di controllo. Il procedimento di somma di controllo dev’essere menzionato o descritto. La somma di controllo dev’essere registrata sul film sotto forma di testo in chiaro oltre a contenere le informazioni di cui all’articolo 6 capoverso 6 lettera a. Una volta riprodotti sul microfilm i dati devono essere esaminati per controllarne la validità.
I documenti sotto forma di testo devono essere scansionati con una risoluzione di almeno 300 dpi, i disegni con linee sottili e le fotografie con una risoluzione di almeno 400 dpi.
Gli originali a colori devono essere scansionati per ogni serie almeno una volta con una scala o una tavola cromatica. La scala o la tavola cromatica dev’essere inserita all’inizio e alla fine del microfilm.
Per realizzare le riproduzioni fotografiche di sicurezza occorre utilizzare, a seconda dell’originale, del procedimento e del formato dei dati, una pellicola in bianco e nero (B/N) o una pellicola a colori stabile nel tempo.
Se il modello viene riprodotto direttamente sul microfilm, si deve realizzare una copia positiva della pellicola originale per l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
Le riproduzioni fotografiche di sicurezza devono riportare un riassunto del contenuto all’inizio della pellicola.
Le riproduzioni fotografiche per l’UFPP devono essere realizzate su supporti in poliestere. Possono essere realizzate con pellicole in B/N ai sali d’argento o con microfilm a colori.
Devono essere utilizzate pellicole da 35 mm.
La lunghezza delle pellicole non può superare i 30,5 m; l’innesto e la coda devono misurare ciascuno almeno 1,5 m.
Durante l’esposizione delle pellicole dev’essere rispettata la norma ISO/IEC 5 9878, 1990 6 .
Per la realizzazione di microfilm analogici occorre rispettare, oltre al capoverso 4, le seguenti norme ISO/IEC:
Per la microfilmatura digitale occorre rispettare, oltre al capoverso 4, le seguenti indicazioni:
Durante il trattamento dei microfilm occorre rispettare la norma ISO/IEC 17 18901, 2010 18 .
Chi realizza i microfilm deve fornire la prova di aver rispettato la norma ISO/IEC 18901, 2010 19 durante il trattamento. A tal fine effettua dei controlli a campione.
Sono ammessi sei punti di saldatura al massimo per ogni pellicola. Non sono ammesse incollature.
Chi realizza i microfilm deve controllare il contenuto, la nitidezza e la densità dei film dopo il trattamento.
Per ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata occorre compilare la scheda di controllo messa a disposizione dall’UFPP.
Dopo l’archiviazione della riproduzione fotografica di sicurezza, l’UFPP ritorna all’ufficio competente per la protezione dei beni culturali del Cantone interessato una copia della scheda di controllo indicante la posizione del microfilm nell’archivio. La seconda copia è conservata nell’Archivio federale dei microfilm; la scheda di controllo è conservata all’UFPP.
Le documentazioni di sicurezza e le riproduzioni fotografiche di sicurezza devono essere custodite separatamente dai beni culturali, in un luogo sicuro.
Le documentazioni di sicurezza devono essere custodite in rifugi climatizzati con temperatura e umidità costanti.
Le riproduzioni fotografiche di sicurezza devono essere custodite in locali climatizzati con una temperatura di 15 gradi Celsius e un’umidità relativa del 40 per cento costanti. Le pareti in calcestruzzo devono essere prive di polvere.
Le riproduzioni fotografiche di sicurezza devono essere custodite in contenitori metallici resistenti alla corrosione o in scatole d’archivio esenti da acidi posti su scaffali metallici. Gli scaffali devono essere resistenti alla corrosione o smaltati. I nuclei dei film devono essere di plastica.
Le pellicole devono essere imballate in contenitori di plastica o in scatole di cartone prive di acidi per il trasporto all’UFPP.
Le pellicole devono essere trasportate senza nuclei o bobine oppure su nuclei o bobine di plastica e fissate con fascette di protezione esenti da acidi.
Per il resto valgono le disposizioni sull’imballaggio previste dalla norma ISO/IEC 20 18902, 2013 21 .
Ogni anno il 3–5 per cento delle riproduzioni fotografiche di sicurezza presenti nell’archivio dev’essere controllato mediante prove a campione. Se necessario sono realizzate nuove copie.
Le riproduzioni fotografiche di sicurezza devono essere controllate riguardo alla presenza di macchie brune e di aree sbiadite. Occorre inoltre misurare la densità delle mire ottiche riprodotte sulle pellicole.
Le riproduzioni fotografiche di sicurezza più datate sono controllate per prime.
I controlli devono essere verbalizzati.
L’UFPP può acquistare determinate riproduzioni fotografiche di sicurezza per la Confederazione in virtù dell’articolo 5 capoverso 3 OPBC al massimo al prezzo di produzione.
Esso assume i costi per copie a colori di microfilm e per i procedimenti di separazione dei colori su pellicole in B/N se i colori costituiscono parte essenziale del contenuto informativo e la realizzazione è stata preventivamente concordata con l’UFPP.
Le prescrizioni del DDPS dell’8 agosto 2011 sulla concessione di sussidi federali per l’allestimento della documentazione e delle copie di sicurezza nel settore della protezione dei beni culturali sono abrogate.
Le prescrizioni dell’UFPP del 7 agosto 2009 per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e lo stoccaggio di microfilm nel settore della protezione dei beni culturali sono abrogate.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2016.