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531.215.25

Ordinanza
concernente la costituzione di scorte
obbligatorie di concimi

del 10 maggio 2017 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2016 1 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Principio

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in concimi.

Art. 2 Obbligo di costituire scorte

Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i concimi menzionati in allegato.

Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.

Non sottostà all’obbligo di costituire scorte chi, per anno civile:

  1. importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero meno di 100 kg di merci menzionate in allegato; o
  2. importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati in allegato e si impegna a fornire alla cooperativa Agricura (Agricura) le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può esonerare dall’obbligo di concludere un contratto le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che si impegnano a fornire ad Agricura le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 3 Obblighi di notifica

Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i concimi menzionati in allegato devono informarne immediatamente Agricura.

Devono notificare periodicamente ad Agricura il tipo e il quantitativo di merci messe in commercio. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

In vista della conclusione, della modifica o dell’annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Agricura informa l’UFAE del contenuto delle notifiche di cui al capoverso 2.

Art. 4 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate

Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce:

  1. le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie;
  2. il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate;
  3. gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario;
  4. l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune.

Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte.

Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).

Art. 5 Collaborazione tra le autorità

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 2 e l’Ufficio federale dell’agricoltura informano l’UFAE in maniera adeguata sulla prima immissione in commercio di concimi menzionati in allegato.

Art. 6 Controlli

Il controllo delle scorte obbligatorie spetta ad Agricura. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

L’UFAE controlla le scorte obbligatorie costituite in comune e a tale scopo fa capo a specialisti di Agricura.

Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione, fondandosi sulle notifiche di Agricura:

  1. l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie;
  2. il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria;
  3. la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.

Art. 8 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

L’UFAE esegue la presente ordinanza.

Il DEFR può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 4 aprile 2007 3 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

Allegato4

(art. 1 e 2 cpv. 3 lett. b)

Concimi

1 Tipi di concimi che sottostanno all’obbligo di costituire scorte

Voce di tariffa doganale5

Designazione della merce

  1. 2814.1000/2000

Ammoniaca liquefatta o in soluzione, per concimazione

  1. 2827.1000

Cloruro di ammonio, per concimazione

  1. 2834.2100

Nitrato di potassio, per concimazione

  1. 2834.2900

Nitrato di magnesio e nitrato di calcio, per concimazione

  1. 3102.1000/9000

Concimi azotati

  1. 3105.2000/5900, 9000

Prodotti contenenti azoto, fosfati e potassio

2 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

Designazione della merce

Quantitativo

Tipi di concimi secondo il numero 1 che contengono il seguente quantitativo di azoto puro (N puro)

30 tonnellate