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531.215.251

Ordinanza del DEFR
concernente la costituzione di scorte
obbligatorie di concimi

del 20 maggio 2019 (Stato 1° ottobre 2025)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017 1 concernente
la costituzione di scorte obbligatorie di concimi,

ordina:

Art. 1 Scorte obbligatorie

Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 2 Qualità delle merci depositate

La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni della cooperativa Agricura (Agricura) 2 sullo standard commerciale e sull’idoneità al deposito.

Art. 33 Volume delle scorte obbligatorie

Il quantitativo totale di scorte obbligatorie di azoto puro deve coprire un terzo del fabbisogno medio annuo della Svizzera.

Art. 4 Basi di calcolo

Agricura stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie per ogni proprietario in base a:

  1. il volume di merci che il proprietario ha importato nel territorio doganale svizzero;
  2. il volume di merci prodotte o lavorate in Svizzera che il proprietario ha immesso in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.

Agricura stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.

Agricura stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.

Art. 5 Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie

Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale.

Su richiesta e dopo aver consultato Agricura, l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.

Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

Art. 6 Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune

I proprietari delle scorte obbligatorie possono detenere sotto forma di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune una parte o la totalità dei quantitativi di merci prescritti. 4

La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

Art. 7 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato

L’UFAE esegue la presente ordinanza.

L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Alimentazione e Agricura.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.