Le merci menzionate in allegato sottostanno all’obbligo di costituire scorte per garantire l’approvvigionamento del Paese in sementi.
531.215.61
Ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi (Ordinanza sulle scorte obbligatorie di sementi)
del 26 gennaio 2022 (Stato 1° aprile 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2 e 57 capoverso 1 della legge
del 17 giugno 2016 1 sull’approvvigionamento economico del Paese,
ordina:
Art. 1 Principio
Art. 2 Obbligo di costituire scorte
Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le sementi menzionate in allegato.
Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere.
Non sottostà all’obbligo di costituire scorte chi, per anno civile, immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero meno di 25 chilogrammi delle sementi menzionate in allegato.
Art. 3 Obblighi di notifica
Le imprese soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero sementi menzionate in allegato devono informarne immediatamente l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).
Devono notificare periodicamente all’UFAE il tipo e i quantitativi di sementi messe in commercio. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.
Art. 4 Esonero dall’obbligo del contratto
Sono esonerate dall’obbligo di concludere un contratto le imprese soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio, per anno civile, quantitativi di merce inferiori ai valori soglia definiti in allegato.
L’UFAE può esonerare dall’obbligo di concludere un contratto imprese soggette all’obbligo di costituire scorte che contribuirebbero soltanto in esigua misura a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.
Art. 5 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate
Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce:
- le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie;
- il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate;
- gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario;
- l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune.
Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte.
Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie.
Art. 6 Cooperazione tra autorità
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e l’Ufficio federale dell’agricoltura informano l’UFAE in maniera adeguata sulla prima immissione in commercio delle sementi menzionate in allegato.
Art. 7 Controllo
L’UFAE controlla regolarmente le scorte obbligatorie, almeno una volta all’anno.
Art. 8 Composizione delle controversie
In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione:
- l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie;
- il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria;
- la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.
Art. 9 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato
L’UFAE esegue la presente ordinanza.
Il DEFR può modificare l’allegato previa consultazione delle cerchie economiche interessate.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
Allegato
(art. 1 e 4)
Sementi
1. Sementi che sottostanno all’obbligo di essere tenute in scorta
Voce di tariffa doganale2 |
Descrizione |
|---|---|
1205.
|
Semi di colza, anche frantumati:
|
2. Quantitativi a partire dai quali vige l’obbligo di concludere un contratto
Descrizione |
Quantitativo |
|---|---|
Semi di colza per la semina |
100 kg |