Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.
531.215.611
Ordinanza del DEFR
concernente la costituzione di scorte obbligatorie di sementi
del 20 marzo 2023 (Stato 1° maggio 2023)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 gennaio 2022 1 sulle scorte obbligatorie di sementi,
ordina:
Art. 1 Scorte obbligatorie
Art. 2 Qualità delle merci depositate
La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 2 sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere.
Art. 3 Volume delle scorte obbligatorie
I proprietari delle scorte obbligatorie devono depositare un quantitativo totale di 60 tonnellate di semi di colza.
Art. 4 Basi di calcolo
L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie per ogni proprietario in base a:
- il volume di merci che il proprietario ha importato nel territorio doganale svizzero;
- il volume di merci prodotte o lavorate in Svizzera che il proprietario ha immesso in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.
Come periodo di riferimento valgono i tre anni civili precedenti. In casi motivati può essere considerato soltanto l’anno civile precedente.
Almeno ogni tre anni l’UFAE stabilisce nuovamente i quantitativi di scorte obbligatorie.
Art. 5 Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie
Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’UFAE può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale.
Su richiesta l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.
Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato conseguentemente.
Art. 6 Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune
Per i quantitativi di merce dei proprietari possono essere costituite scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune.
La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.
Art. 7 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato
L’UFAE esegue la presente ordinanza.
L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Alimentazione e le imprese attive nel commercio di sementi.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2023.
Allegato
(art. 1)
Merci secondo l’articolo 1
Semi di colza
Voce di tariffa doganale3 | Designazione della merce |
|---|---|
1205.
| Semi di colza, anche frantumati:
|