Sempre che la legge e l’ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni della presente ordinanza riguardanti le unità amministrative si applicano per analogia:
- all’Assemblea federale;
- ai tribunali della Confederazione;
- alle commissioni di arbitrato e di ricorso;
- al Ministero pubblico della Confederazione;
- all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- al Consiglio federale;
- 3 all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).4
È fatta salva la posizione speciale dell’Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione, dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell’IFPDT di cui all’articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 2002 5 sul Parlamento (LParl). 6