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611.031

Ordinanza
concernente la Fondazione Gottfried Keller

del 23 novembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 52 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 2005 1 sulle finanze della Confederazione (LFC),

ordina:

Sezione 1 Fondo speciale

Art. 1 Istituzione e forma giuridica

Il patrimonio legato il 6 settembre 1890 dalla signora Lydia Welti-Escher alla Confederazione Svizzera costituisce un fondo speciale della Confederazione ai sensi dell’articolo 52 LFC. Il fondo speciale è denominato «Fondazione Gottfried Keller».

Art. 2 Amministrazione del capitale del fondo, dei redditi e degli acquisti

Il Dipartimento federale delle finanze amministra il capitale del fondo.

La Commissione federale della Fondazione Gottfried Keller adempie con i redditi da capitale del fondo i compiti che le sono assegnati in virtù dell’atto di fondazione. Essa decide segnatamente l’acquisto di opere.

Le opere sono di proprietà della Confederazione. L’Ufficio federale della cultura le amministra.

Art. 3 Utilizzazione dei redditi

I redditi devono essere utilizzati per:

  1. l’acquisto di importanti opere delle arti visive in Svizzera e all’estero, ma solo eccezionalmente di opere d’arte contemporanea;
  2. la creazione di nuove opere d’arte e la salvaguardia di opere d’arte esistenti la cui destinazione pubblica è garantita alla Svizzera a titolo permanente.

I redditi possono essere utilizzati conformemente alla lettera b solo se non è possibile operare acquisti secondo la lettera a. Al massimo la metà del reddito annuo può essere utilizzata ai sensi della lettera b.

Se la Confederazione Svizzera è coinvolta in una guerra con un Paese estero, i redditi disponibili sono utilizzati per assistere i militari feriti e malati, in deroga ai capoversi 1 e 2.

Sezione 2 Commissione federale della Fondazione Gottfried Keller

Art. 4 Forma giuridica

La Commissione federale della Fondazione Gottfried Keller (Commissione) è una commissione consultiva ai sensi dell’articolo 8 a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). È accorpata al Dipartimento federale dell’interno (DFI).

Art. 5 Compiti

La Commissione ha i seguenti compiti:

  1. disporre dei redditi del fondo e delle rispettive liberalità di terzi pubblici e privati conformemente alla volontà della donatrice;
  2. comunicare la sua politica e la sua strategia di assegnazione e applicarle con coerenza nell’attività di assegnazione;
  3. sottoporre annualmente al DFI il rapporto di gestione e pubblicarlo.

Art. 6 Nomina e composizione

Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione per un mandato di quattro anni. I membri possono essere rieletti.

La Commissione si compone di un presidente, di un vicepresidente e di tre ulteriori membri.

Essa si organizza da sé. Definisce le procedure per lo svolgimento funzionale delle sue attività in un regolamento.

Art. 7 Indennizzo dei membri della Commissione

I membri della Commissione ricevono un indennizzo ai sensi dell’articolo 8 n capoverso 1 lettera c OLOGA 3 .

Art. 8 Diritto di firma

Le decisioni della Commissione sono firmate:

  1. dal presidente o dal vicepresidente; e
  2. da un altro membro o dalla segreteria.

Art. 9 Segreteria

La segreteria gestisce gli affari operativi.

L’Ufficio federale della cultura designa il segretario dopo essersi consultato con la Commissione.

Il segretario partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

Art. 10 Abrogazione del diritto vigente

Il Regolamento della Fondazione Goffredo Keller del 1° giugno 1948 4 è abrogato.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.