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613.11

Ordinanza
che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni
per gli anni 2006 e 2007

del 9 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2–4 della legge federale del 19 giugno 1959 1
concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni,

ordina:

Art. 1 Coefficienti

La capacità finanziaria dei Cantoni si determina secondo una chiave di calcolo composta dei quattro coefficienti seguenti:

  1. Reddito cantonale:

Reddito cantonale per abitante.

  1. Fiscalità:

I gettiti fiscali cantonali e comunali per abitante ponderati secondo l’indice dell’onere fiscale complessivo di ogni Cantone.

  1. Onere fiscale:

L’indice, inversamente proporzionale (inversione del segno aritmetico per le differenze con la media nazionale), dell’onere fiscale costituito da tutte le imposte cantonali e comunali, tenuto conto delle imposte accessorie (imposte sugli immobili, imposte sulle successioni e donazioni, tasse di mutazione) e delle variazioni dei redditi dovute al rincaro.

  1. Regione
    di montagna:

La media tra l’aliquota percentuale della superficie coltivabile non situata nella regione di montagna rispetto all’insieme della superficie coltivabile e il numero di abitanti per km2 di superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi; per quanto concerne la densità demografica, gli indici che superano la media nazionale sono stabiliti a 100.

Art. 2 Statistiche

I singoli coefficienti sono calcolati sul fondamento delle statistiche seguenti:

  1. i redditi cantonali degli anni 2002 e 2003 secondo i conti nazionali;
  2. i gettiti fiscali dei Cantoni e dei Comuni nella media degli anni 2002 e 2003 secondo la statistica «Finanze pubbliche in Svizzera», tenuto conto dell’imposizione dei frontalieri;
  3. l’onere fiscale medio degli anni 2001–2004 secondo la statistica dell’onere fiscale;
  4. la superficie totale senza i terreni incolti o inaccessibili, i laghi e i fiumi, secondo la statistica della superficie della Svizzera;
  5. la superficie coltivabile nelle regioni di montagna secondo il censimento agricolo del 2003;
  6. i dati relativi alla popolazione residente media dei Cantoni dell’anno in questione.

Art. 3 Metodo di calcolo

Ciascun coefficiente è convertito in una serie di indici la cui media nazionale è stabilita a 100.

Le serie di indici sono convertite in modo che la cifra minima ammonti a 70. La formula applicata è la seguente: (indice−100)30100−ciframinima+100.

In base alle quattro serie di indici è calcolata una media ponderata. I coefficienti 1 e 2 sono ponderati con il fattore 1,5 e i coefficienti 3 e 4 con il fattore 1.

La media ponderata è convertita con un fattore d’estensione di 2,7 mediante la formula seguente: Indice della capacità finanziaria = 100 + [(media ponderata –100) × 2,7)].

Il fattore d’estensione 2,7 rimane costante durante i periodi successivi di perequazione finanziaria fintanto che non si proceda a una modificazione dei coefficienti e della loro ponderazione.

L’indice minimo della capacità finanziaria è 30.

Art. 4 Indici generali

In base agli articoli 1–3 della presente ordinanza, gli indici generali della capacità finanziaria dei Cantoni, calcolati conformemente alla tabella allegata, sono:

Zugo

224

Glarona

77

Basilea Città

173

Soletta

76

Ginevra

152

Berna

68

Zurigo

147

Lucerna

64

Nidvaldo

128

Neuchâtel

63

Svitto

110

Appenzello Esterno

61

Basilea Campagna

109

Appenzello Interno

61

Argovia

108

Grigioni

58

Vaud

99

Friburgo

47

Sciaffusa

94

Uri

40

Ticino

88

Giura

38

Turgovia

86

Vallese

32

San Gallo

79

Obvaldo

30

Art. 5 Raggruppamento dei Cantoni

In applicazione dell’articolo 4 dell’ordinanza del 21 dicembre 1973 2 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, questi ultimi sono raggruppati, secondo la loro capacità finanziaria, nei tre gruppi seguenti:

Cantoni finanziariamente forti:

Zugo, Basilea Città, Ginevra, Zurigo, Nidvaldo (5)

Cantoni di capacità finanziaria media:

Svitto, Basilea Campagna, Argovia, Vaud, Sciaffusa, Ticino, Turgovia, San Gallo, Glarona, Soletta, Berna, Lucerna, Neuchâtel, Appenzello Esterno, Appenzello Interno (15)

Cantoni finanziariamente deboli:

Grigioni, Friburgo, Uri, Giura, Vallese, Obvaldo (6)

Art. 6 Disposizioni transitorie

Per quanto concerne la capacità finanziaria da applicare nel caso di aiuti finanziari e indennità sono determinanti le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 3 sugli aiuti finanziari e le indennità nonché quelle della legislazione speciale.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta alla ripartizione delle quote spettanti ai Cantoni sugli introiti federali dell’anno 2006.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per la prima volta al calcolo dei contributi cantonali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità, per l’anno 2006.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Allegato

(art. 4)

Determinazione della capacità finanziaria dei Cantoni per il 2006 e il 2007

Cantoni

Coefficiente 1
Reddito cantonale 2002/03
Valore più basso 70
Fattore 1,5

Coefficiente 2
Fiscalità 2002/03
Valore più basso 70
Fattore 1,5

Coefficiente 3
Onere fiscale 2001–04
Valore più basso 70
Fattore 1

Coefficiente 4
Regione di montagna
Valore più basso 70
Fattore 1

Media ponderata

Indice generale
dopo conversione
della media ponderata
per mezzo del fattore d’estensione 2,7

Zurigo

129.50

117.12

107.98

109.21

117.42

147

Berna

84.51

87.19

89.96

93.75

88.25

68

Lucerna

82.01

83.29

83.31

102.19

86.69

64

Uri

89.92

70.00

75.80

73.01

77.74

40

Svitto

98.11

102.97

130.86

86.10

103.72

110

Obvaldo

70.00

70.67

70.00

76.77

71.55

30

Nidvaldo

120.60

110.81

121.23

83.48

110.36

128

Glarona

117.75

75.86

90.01

76.58

91.40

77

Zugo

170.04

158.22

139.67

96.67

145.75

224

Friburgo

75.19

78.74

72.69

97.50

80.22

47

Soletta

87.40

85.96

92.23

103.66

91.19

76

Basilea Città

176.11

115.79

86.84

111.41

127.22

173

Basilea Campagna

103.51

101.18

104.37

105.80

103.44

109

Sciaffusa

103.91

84.75

94.34

111.36

97.74

94

Appenzello Esterno

85.43

84.05

92.64

81.25

85.62

61

Appenzello Interno

83.34

84.31

105.69

71.25

85.68

61

San Gallo

86.13

90.72

98.00

98.68

92.39

79

Grigioni

88.11

88.85

86.14

70.00

84.31

58

Argovia

96.48

96.59

114.65

110.70

102.99

108

Turgovia

85.53

89.79

99.71

110.72

94.68

86

Ticino

74.47

109.62

116.05

85.34

95.51

88

Vaud

99.97

99.78

92.03

106.32

99.59

99

Vallese

72.32

73.99

74.38

81.08

74.99

32

Neuchâtel

86.98

88.89

79.65

88.15

86.32

63

Ginevra

112.27

143.29

101.51

111.41

119.25

152

Giura

70.76

79.62

75.04

84.81

77.08

38

Svizzera

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100