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613.21 OPFC

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 3 ottobre 2003 1 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),

ordina:

Titolo 1 Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni

Capitolo 1 Potenziale di risorse

Sezione 1 Definizioni

Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata

Il potenziale di risorse di un determinato Cantone è stabilito nell’allegato 1. Esso si fonda sulla base imponibile aggregata del Cantone. Quest’ultima corrisponde alla somma:

  1. dei redditi determinanti delle persone fisiche;
  2. dei redditi determinanti tassati alla fonte;
  3. delle sostanze determinanti delle persone fisiche;
  4. 2 degli utili determinanti delle persone giuridiche;
  5. 3 ...
  6. dei riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta.

Il potenziale di risorse della Svizzera corrisponde alla somma dei potenziali di risorse di tutti i Cantoni.

Art. 2 Anno di riferimento e di calcolo

L’anno di riferimento del potenziale di risorse corrisponde all’anno per il quale il potenziale di risorse funge da base per la perequazione delle risorse.

Il potenziale di risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni consecutivi (anni di calcolo).

Il primo anno di calcolo risale a sei anni prima dell’anno di riferimento mentre l’ultimo a quattro anni prima.

Art. 34 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti

Il potenziale di risorse pro capite degli abitanti è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto tra il potenziale di risorse e la media della popolazione residente permanente e non permanente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse.

Art. 4 Indice delle risorse

L’indice delle risorse di un Cantone è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di un determinato Cantone e il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di tutta la Svizzera.

... 5

L’indice delle risorse di tutta la Svizzera è di 100 punti.

I Cantoni il cui indice delle risorse supera il valore 100 sono considerati finanziariamente forti. Gli altri Cantoni sono considerati finanziariamente deboli.

Art. 5 Gettito fiscale e aliquota d’imposta standardizzati

Il gettito fiscale standardizzato di un determinato Cantone corrisponde alle sue risorse proprie determinanti. Questo gettito risulta dall’applicazione di un’aliquota proporzionale d’imposta uniforme per tutti i Cantoni (aliquota d’imposta standardizzata) al potenziale di risorse. 6

Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera comprende:7

  1. 8 la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni nella media degli anni di calcolo secondo la statistica finanziaria degli enti pubblici ai sensi dell’ordinanza del 30 aprile 20259 sulla statistica federale;
  2. la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta conformemente all’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta (LIFD) nella media degli anni di calcolo.

L’aliquota d’imposta standardizzata corrisponde al rapporto tra il gettito fiscale standardizzato e il potenziale di risorse della Svizzera.

L’indice dei gettiti fiscali standardizzati pro capite corrisponde all’indice delle risorse.

Il calcolo del gettito fiscale standardizzato e l’aliquota d’imposta standardizzata sono fissati nell’allegato 1. 11

Sezione 2 Reddito determinante delle persone fisiche

Art. 6 Base di calcolo per la singola persona fisica

Il reddito determinante di una persona fisica contribuente corrisponde al suo reddito imponibile secondo la LIFD 12 , dopo deduzione di una franchigia unitaria.

La franchigia corrisponde all’importo imponibile inferiore per i coniugi secondo l’articolo 36 capoversi 2 e 3 LIFD, per il corrispondente anno di calcolo. 13

Se il reddito imponibile di un contribuente è inferiore alla franchigia, il suo reddito determinante è uguale a zero.

Art. 7 Base di calcolo per il Cantone

Il reddito determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 2. Esso corrisponde alla somma dei redditi determinanti delle persone fisiche contribuenti nel relativo Cantone secondo la LIFD 14 .

Sezione 3 Reddito determinante tassato alla fonte

Art. 8 Base di calcolo

Il reddito determinante tassato alla fonte è calcolato in base al rilevamento annuale dei redditi lordi delle persone fisiche tassate alla fonte e al numero di contribuenti conformemente agli articoli 83 segg. e 91 segg. LIFD 15 .

Art. 9 Composizione

Il reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 3. Esso si compone della somma dei redditi determinanti tassati alla fonte:

  1. degli stranieri residenti sul territorio secondo l’articolo 83 LIFD16;
  2. dei consiglieri di amministrazione stranieri secondo l’articolo 93 LIFD;
  3. dei frontalieri tassati integralmente secondo l’articolo 91 LIFD;
  4. dei frontalieri tassati limitatamente secondo l’articolo 83 LIFD e le convenzioni di doppia imposizione con Austria, Germania, Francia e Italia.
Art. 1017 Calcolo

Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è effettuato conformemente all’allegato 3. La conversione degli stipendi lordi al livello dei redditi soggetti all’imposizione ordinaria avviene mediante il fattore gamma.

Il fattore gamma corrisponde al rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera. Il calcolo si basa sul rapporto dell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore è arrotondato a tre decimali.

Il fattore gamma è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori gamma dell’anno precedente.

Sezione 4 Sostanza determinante delle persone fisiche

Art. 11 Base di calcolo

La sostanza determinante delle persone fisiche è calcolata in base al rilevamento della base di calcolo fiscale ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza.

Sono integrate nel calcolo:

  1. la sostanza netta delle persone imponibili illimitatamente con domicilio nel Cantone, dopo deduzione della quota che spetta ad altri Cantoni o all’estero; e
  2. la sostanza netta delle persone imponibili limitatamente nel Cantone di situazione dei beni fondiari e della stabile organizzazione, inclusa la quota di sostanza netta imponibile nel Cantone delle persone con domicilio all’estero.
Art. 12 Sostanza determinante di una persona imponibile

La sostanza determinante di una persona imponibile corrisponde alla sua sostanza netta moltiplicata per il fattore di ponderazione alfa.

Se la sostanza netta di un persona imponibile è negativa, la sostanza determinante è uguale a zero.

Art. 1318 Calcolo del fattore alfa

Il fattore alfa corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale della sostanza e lo sfruttamento fiscale dei redditi. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore alfa è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 4.

Il fattore alfa è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori alfa dei relativi anni precedenti.

Art. 14 Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone

La sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone è fissata nell’allegato 4. Essa corrisponde alla somma delle sostanze determinanti delle persone fisiche limitatamente e illimitatamente imponibili nel relativo Cantone.

Sezione 5 e 6 ...

Art. 15a2019

Sezione 6a Utili determinanti delle persone giuridiche, tenuto conto degli utili da brevetti

Art. 20a Calcolo per la singola persona giuridica

Il calcolo dell’utile determinante di una persona giuridica si basa sull’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD 20 , dopo deduzione del ricavo netto da partecipazioni secondo la LIFD. Gli utili devono essere distinti in utili soggetti ad imposizione ordinaria e utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24 b della legge federale del 14 dicembre 1990 21 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

Nell’anno della prima imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi, le spese di ricerca e sviluppo secondo l’articolo 24 b capoverso 3 LAID sono considerate, ma senza un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25 a LAID. A queste spese si applica una ponderazione più bassa; la ponderazione è fissata nell’allegato 6 a . Il calcolo è effettuato nel primo anno, anche se il Cantone garantisce l’imposizione in altro modo entro cinque anni.

Gli utili da brevetti e diritti analoghi sono ponderati con il fattore zeta 2.

L’utile determinante di una persona giuridica corrisponde alla somma ponderata con il fattore zeta 1 degli utili soggetti ad imposizione ordinaria secondo il capoverso 1 e del risultato dei calcoli secondo i capoversi 2 e 3.

Se il risultato del calcolo è negativo, l’utile determinante è uguale a zero.

Art. 20b Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2

Il fattore zeta 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore zeta 1 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 6 a .

Il fattore zeta 2 corrisponde allo sfruttamento fiscale medio degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24 b LAID 22 . Il calcolo si basa sulle riduzioni dei Cantoni nell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore zeta 2 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 6 a .

I fattori zeta 1 e zeta 2 sono ricalcolati di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori dei relativi anni precedenti.

Art. 20c Calcolo per il Cantone

Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono fissati nell’allegato 6 a . Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche imponibili in detto Cantone.

Sezione 7 Riparti fiscali determinanti

Art. 2123

I riparti fiscali determinanti di un Cantone (allegato 7) corrispondono al saldo ponderato degli accrediti d’imposta federale diretta allibrati negli altri Cantoni a favore di detto Cantone durante gli anni di calcolo nonché di quelli allibrati da detto Cantone a favore degli altri Cantoni durante gli anni di calcolo; gli accrediti sono conteggiati sul totale del gettito fiscale.

Il calcolo dei riparti fiscali determinanti è effettuato separatamente per le persone fisiche e per le persone giuridiche.

Il fattore di ponderazione per le persone fisiche corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi determinanti di tutti i Cantoni ai sensi delle sezioni 2 e 3 e il relativo gettito dell’imposta federale diretta durante gli anni di calcolo.

Il fattore di ponderazione per le persone giuridiche corrisponde al rapporto tra la somma degli utili di tutti i Cantoni secondo la sezione 6 a e il relativo gettito dell’imposta federale diretta durante gli anni di calcolo.

Sezione 8 Rilevamento dei dati

Art. 2224

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati necessari da parte dei Cantoni, come pure sul relativo trattamento da parte degli uffici federali. In merito coinvolge i Cantoni e il Controllo federale delle finanze per parere.

Capitolo 2 Versamenti di compensazione

Art. 22a25 Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli

La progressione di cui all’articolo 3a capoverso 2 lettera b LPFC è stabilita in modo che:

  1. la dotazione minima garantita (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC) possa essere raggiunta con i minori mezzi finanziari possibili;
  2. la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, con il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non venga modificata.

Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conformemente all’allegato 7 a .

Art. 2326 Prestazione della Confederazione

La Confederazione versa il 60 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22 a .

Art. 2427 Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti

La prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al 40 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22 a .

Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l’indice delle risorse di tutta la Svizzera.

Il calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti è effettuato conformemente all’allegato 8.

Art. 25 e 2628

Titolo 2 Compensazione degli oneri da parte della Confederazione

Capitolo 1 Dati di base

Art. 27 Dati di base

I dati di base sono costituiti dalle statistiche della Confederazione secondo la legge federale del 9 ottobre 1992 29 sulla statistica federale, la legge federale del 26 giugno 1998 30 sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell’ultimo anno di volta in volta disponibile.

Art. 28 Obbligo di fornire i dati

I Cantoni provvedono affinché i dati siano messi a disposizione.

Il Dipartimento federale dell’interno emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati da parte dei Cantoni. Invita i Cantoni a prendere posizione.

Capitolo 2 Compensazione dell’aggravio geotopografico

Sezione 1 Oneri speciali determinanti

Art. 29 Indicatori parziali

La compensazione dell’aggravio geotopografico si basa sui seguenti quattro indicatori parziali dei Cantoni:

  1. 31 altitudine degli insediamenti:percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
  2. declività del terreno:altitudine mediana della superficie produttiva secondo la statistica di superficie;
  3. 32 struttura dell’insediamento:percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell’agglomerato principale (allegato 10);
  4. 33 bassa densità demografica: superficie totale in ettari pro capite della popolazione residente permanente secondo la statistica di superficie.

... 34

Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti

Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni.

L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il valore dell’indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell’indicatore parziale di tutta la Svizzera. 35

L’indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.

Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell’indicatore parziale su cui si basano e corrispondono:

  1. 36 per l’indicatore parziale altitudine degli insediamenti:alla popolazione del Cantone residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
  2. per l’indicatore parziale declività del terreno:alla superficie produttiva del Cantone secondo la statistica di superficie;
  3. 37 per l’indicatore parziale struttura dell’insediamento: alla popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell’agglomerato principale del Cantone;
  4. 38 per l’indicatore parziale bassa densità demografica: alla popolazione residente permanente del Cantone..

Se l’indice di aggravio di un Cantone è inferiore all’indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.

... 39

Sezione 2 Versamenti di compensazione

Art. 3140 Determinazione

L’importo di compensazione dell’aggravio geotopografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.

Art. 32 Utilizzazione

L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

  1. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all’altitudine degli insediamenti;
  2. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno;
  3. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti;
  4. 41 un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla bassa densità demografica.
Art. 33 Contributi ai Cantoni

I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.

Essi sono elencati nell’allegato 12.

Capitolo 3 Compensazione dell’aggravio sociodemografico

Sezione 1 Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

Art. 34 Indicatori parziali

La compensazione degli oneri speciali sociodemografici in base alla struttura demografica si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni:

  1. povertà:percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato;
  2. struttura di età:percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni;
  3. integrazione degli stranieri:percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti stranieri non provenienti dagli Stati limitrofi e residenti da dodici anni al massimo in Svizzera.

Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e considerate nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202542 sulla statistica federale. In particolare:43

  1. l’aiuto sociale economico in virtù della legislazione cantonale sull’aiuto sociale;
  2. l’anticipo di alimenti disciplinato a livello cantonale;
  3. le prestazioni complementari della Confederazione, ponderate in funzione della quota cantonale di finanziamento secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200644 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  4. gli assegni cantonali di vecchiaia e di invalidità;
  5. le prestazioni cantonali in caso di bisogno nel contesto della disoccupazione;
  6. gli aiuti cantonali alla maternità, nonché i contributi di sostentamento alle famiglie con figli;
  7. le indennità di alloggio o gli anticipi cantonali di spese di alloggio.45

Se una prestazione di aiuto sociale in senso lato presenta un contributo di sostegno annuo per beneficiario più basso nel confronto nazionale, si pondera il numero di beneficiari di questa prestazione. La statistica finanziaria dell’aiuto sociale in senso lato secondo l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche costituisce la base dei dati per la ponderazione. 46

Le prestazioni multiple sono contate una sola volta. 47

Art. 3548 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti

Gli indicatori parziali dei Cantoni sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di fattori di ponderazione, i quali corrispondono:

  1. al 47 per cento per l’indicatore «Povertà»;
  2. al 10 per cento per l’indicatore «Struttura di età»;
  3. al 43 per cento per l’indicatore «Integrazione degli stranieri».

I fattori di ponderazione sono verificati nel quadro del rapporto sull’efficacia.

Il calcolo dell’indice di aggravio si fonda sull’allegato 13.

Gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica determinanti di un Cantone corrispondono all’indice di aggravio del Cantone ponderato in funzione della popolazione residente permanente. Se l’indice di aggravio di un Cantone è negativo, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.

Sezione 2 Oneri speciali determinanti delle città polo

Art. 36 Indicatori parziali

La compensazione degli oneri speciali delle città polo si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Comuni:

  1. grandezza del Comune:popolazione residente permanente;
  2. densità dell’insediamento:popolazione residente permanente e numero di persone occupate rispetto alla superficie produttiva del Comune;
  3. tasso di occupazione:numero di persone occupate rispetto alla popolazione residente permanente del Comune.
Art. 3749 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti

Gli indicatori parziali sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di fattori di ponderazione, che corrispondono:

  1. al 36 per cento per l’indicatore «Grandezza del Comune»;
  2. al 38 per cento per l’indicatore «Densità dell’insediamento»;
  3. al 26 per cento per l’indicatore «Tasso di occupazione».

I fattori di ponderazione sono verificati nel quadro del rapporto sull’efficacia.

Il calcolo dell’indice di aggravio si fonda sull’allegato 14.

L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al valore medio ponderato degli indici di aggravio dei suoi Comuni. La popolazione residente permanente dei Comuni funge da fattore di ponderazione.

Gli oneri speciali determinanti delle città polo di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il valore medio degli indici di aggravio di tutti i Cantoni. Se l’indice di aggravio di un Cantone è inferiore al valore medio degli indici di aggravio dei Cantoni, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.

Sezione 3 Versamenti di compensazione

Art. 3850 Determinazione

L’importo di compensazione dell’aggravio sociodemografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.

L’aumento dei contributi di cui all’articolo 9 capoverso 2 bis LPFC non è adeguato al rincaro.

Art. 39 Utilizzazione

L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

  1. due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica;
  2. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.
Art. 40 Contributi ai Cantoni

I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.

I contributi ai Cantoni sono elencati nell’allegato 15.

Titolo 3 Garanzia della qualità

Art. 41 Controllo dei dati e rapporto

L’ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati verifica la plausibilità delle cifre.

Se constata cifre lacunose o mancanti, esso rinvia i dati al Cantone interessato per rielaborazione entro un congruo termine.

Successivamente, l’ufficio federale competente trasmette i dati all’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e presenta un rapporto sul rilevamento, la plausibilità e la rielaborazione dei dati.

Art. 42 Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente

In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi al potenziale delle risorse, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l’AFF prendono i seguenti provvedimenti:

  1. l’AFC corregge adeguatamente i dati di qualità insufficiente ma ulteriormente sfruttabili;
  2. in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili l’AFF stima il potenziale delle risorse conformemente all’allegato 16.

In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi all’indice di aggravio, l’Ufficio federale di statistica (UFS) effettua correzioni o stime in collaborazione con l’AFF.

I risultati concernenti la qualità dei dati e i provvedimenti presi sono comunicati al Cantone interessato e alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). Il Cantone interessato ha la possibilità di esprimersi entro breve termine sulle correzioni e le stime effettuate.

Art. 42a51 Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione

I versamenti di compensazione sono corretti a posteriori se l’errore rilevato per tali versamenti in un Cantone corrisponde per abitante almeno allo 0,17 per cento del potenziale di risorse pro capite medio della Svizzera (soglia di rilevanza). 52

Per il calcolo della soglia di rilevanza è determinante il potenziale delle risorse dell’anno di riferimento interessato dall’errore.

I versamenti di compensazione sono corretti solo per l’anno di riferimento nel quale l’errore raggiunge la soglia di rilevanza.

Art. 43 Documentazione

Le correzioni dei dati e le stime devono essere documentate. Deve essere garantita l’attuabilità.

Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità

Per garantire la qualità delle basi di calcolo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio, il DFF istituisce un gruppo di studio di accompagnamento composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. 53

Il gruppo di studio si compone di:

  1. due rappresentanti dell’AFF;
  2. un rappresentante ciascuno dell’AFC e dell’UFS;
  3. due rappresentanti ciascuno dei Cantoni finanziariamente forti e dei Cantoni finanziariamente deboli.

Dei rappresentanti dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c, almeno un rappresentante proviene da un Cantone con oneri speciali geotopografici e da un Cantone con oneri speciali sociodemografici.

Il Controllo federale delle finanze è rappresentato nel gruppo di studio da un osservatore.

Il segretario della CDCF siede in qualità di osservatore nel gruppo di studio.

Il gruppo di studio è diretto da un rappresentante dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c.

L’AFF assume il segretariato del gruppo di studio. 54

Art. 45 Compiti del gruppo di studio

Il gruppo di studio assiste gli uffici federali competenti nei seguenti compiti:

  1. verifica del rilevamento dei dati inerenti alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nei Cantoni;
  2. verifica della plausibilità ed elaborazione dei dati;
  3. correzioni o stime in caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili.

Il gruppo di studio presenta al DFF e ai Cantoni un rapporto annuale sulla sua attività.

Titolo 4 Rapporto sull’efficacia

Art. 46 Contenuti

Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:

  1. fornisce informazioni:1.sull’esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull’acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri,2.sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse e dei versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli nel periodo in rassegna;
  2. analizza in che misura gli obiettivi della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna;
  3. 55 presenta possibili provvedimenti, segnatamente:1.l’adeguamento della dotazione minima garantita della perequazione delle risorse (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC),2.l’adeguamento della dotazione della compensazione degli oneri (art. 9 LPFC),3.l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi dirigore (art. 19 cpv. 4 LPFC).

Il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri conformemente all’articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 11 LPFC.

Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione.

Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio.

Art. 47 Basi di dati

Per valutare l’efficacia vengono utilizzate le statistiche della Confederazione e dei Cantoni e, se opportuno, dati e analisi esterni all’amministrazione.

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.

Art. 48 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia

Per accompagnare l’elaborazione del rapporto sull’efficacia, il DFF istituisce un gruppo di studio composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il gruppo di studio si esprime in particolare in merito all’assegnazione di mandati a periti esterni ed elabora raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore. 56

I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.

Il DFF determina la composizione della delegazione della Confederazione, tra cui i rappresentanti dell’AFF. Un rappresentante dell’AFF dirige il gruppo di studio.

L’AFF assume il segretariato del gruppo di studio. 57

Art. 48a58 Organo consultivo paritetico per la perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

Il DFF istituisce un organo che valuti in termini di fattibilità politica le ripercussioni delle raccomandazioni del gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia. L’organo è composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

I Cantoni provvedono a un’adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.

In un regolamento interno il DFF disciplina la composizione e le modalità di lavoro dell’organo consultivo paritetico.

L’AFF assume il segretariato dell’organo consultivo paritetico.

Art. 4959 Consultazione

Il rapporto sull’efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione.

Titolo 5 Scadenza dei contributi

Art. 50

I contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore sono versati semestralmente, alla fine di ogni semestre.

Titolo 6 Disposizioni transitorie

Sezione 1 ...

Art. 51a5360
Art. 5461

Sezione 2 Compensazione dei casi di rigore

Art. 55 Bilancio globale

Il bilancio globale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) costituisce la base dei versamenti di compensazione dei casi di rigore.

Il bilancio globale della NPC illustra l’aggravio o lo sgravio finanziario netto stimato della Confederazione e dei Cantoni che risulta in media negli anni 2004 e 2005 conformemente:

  1. al decreto federale del 3 ottobre 200362 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni;
  2. alla legge federale del 6 ottobre 200663 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); e
  3. agli articoli 3–9 e 23 LPFC.
Art. 56 Contributi ai Cantoni

La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone.

Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 e dall’importo globale a disposizione per la compensazione dei casi di rigore. Esso è calcolato conformemente all’allegato 18.

I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite ricevono negli anni 2008–2015 un contributo pari alla differenza tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo.

A contare dal nono anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contributo diminuisce in ragione del cinque percento l’anno dell’importo iniziale.

I Cantoni perdono il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall’anno di riferimento in cui il loro indice delle risorse supera 100 punti. L’importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corrispondente.

Sezione 2a ...

Art. 56a64

Sezione 3 ...

Art. 5765

Sezione 3a Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche

Art. 57a66
Art. 57b Continuazione dell’applicazione dei fattori beta

Per le società che hanno perduto lo statuto fiscale speciale secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID 67 , nella versione valida fino al 31 dicembre 2019, negli anni di calcolo 2020–2024 alla quota di utili di cui all’articolo 17 lettera b della presente ordinanza, nella versione valida fino al 31 dicembre 2025, si applicano i fattori beta definiti nell’articolo 23 a capoverso 1 LPFC. Questa regola vale anche per le società che hanno rinunciato al loro statuto fiscale, per gli anni di calcolo 2017–2024. Le quote di utili da proventi realizzati in Svizzera sono considerate nella base di calcolo nella misura del 100 per cento.

Gli utili, ai quali non si applica più la ponderazione con i fattori beta a seguito della riduzione dell’entità secondo l’articolo 23 a capoverso 1 LPFC, sono ponderati secondo l’articolo 20 a della presente ordinanza. 68

Il calcolo e i fattori beta per l’anno di riferimento 2020 sono fissati nell’allegato 6 a . 69

Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fattori beta

I Cantoni identificano le persone giuridiche a cui continuano ad essere applicati i fattori beta di cui all’articolo 57 b .

Per quanto riguarda l’utile di queste persone giuridiche, il calcolo della quota di utili di cui all’articolo 57 b capoverso 1 moltiplicato per il relativo fattore beta si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto fiscale speciale.

Per le società non tassate definitivamente negli anni di calcolo 2020–2024, la quota di utili calcolata secondo il capoverso 2 è considerata di qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente secondo l’articolo 19 capoversi 5 e 6 nella versione del 1° gennaio 2016 70 . 71

Se una persona giuridica con statuto fiscale speciale è oggetto di una ristrutturazione, la ponderazione di cui all’articolo 57 b è considerata in misura proporzionale.

Art. 57d72 Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2

Se per il calcolo del fattore zeta 1 di cui all’articolo 20 b capoverso 1 non sono disponibili i dati di sei anni di calcolo, sono utilizzati i dati degli anni di calcolo disponibili.

Se negli anni di calcolo 2020–2026 i fattori zeta 1 e zeta 2 si situano al di fuori degli intervalli indicati di seguito, il relativo fattore zeta è fissato al valore più vicino all’interno dell’intervallo. Gli intervalli sono compresi:

  1. per il fattore zeta 1: tra il 27,3 e il 37,3 per cento;
  2. per il fattore zeta 2: tra il 27,5 e il 37,5 per cento.

Sezione 3b Contributi complementari

Art. 57e Base di calcolo

I contributi complementari di cui all’articolo 23 a capoverso 4 LPFC sono calcolati sulla base dei gettiti fiscali standardizzati dell’anno di riferimento 2023, addizionati alla perequazione delle risorse del relativo anno di riferimento.

I versamenti sono ripartiti fra i Cantoni finanziariamente deboli in modo che tutti i Cantoni aventi diritto raggiungano, insieme alla somma definita nel capoverso 1, lo stesso valore. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 20.

Art. 57f Considerazione dei contributi complementari

I contributi complementari non fanno parte delle prestazioni della Confederazione alla perequazione delle risorse secondo l’articolo 4 LPFC.

Essi non sono presi in considerazione nel calcolo della dotazione minima.

Titolo 7 Disposizioni finali

Art. 58 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. ordinanza del 21 dicembre 197373 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni;
  2. ordinanza del 27 novembre 198974 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federale diretta.
Art. 59 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008

Allegato 175

(art. 1–5)

Potenziale delle risorse e gettito fiscale standardizzato
1. Potenziale delle risorse

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Potenziale
di risorse
(in 1000 fr.)

Popolazione residente
permanente e non permanente media
(valore medio 2020–2022)

Potenziale
di risorse
pro capite
(in fr.)

Indice delle risorse

Zurigo

62 518 246

1 569 618

39 830

116.7

Berna

25 991 395

1 052 398

24 697

72.4

Lucerna

13 211 749

421 631

31 335

91.8

Uri

890 916

37 278

23 899

70.0

Svitto

10 379 046

163 737

63 389

185.7

Obvaldo

1 418 915

38 684

36 679

107.5

Nidvaldo

2 363 767

43 965

53 764

157.5

Glarona

1 005 891

41 411

24 290

71.2

Zugo

12 814 922

130 851

97 935

287.0

Friburgo

8 093 655

329 883

24 535

71.9

Soletta

6 757 722

281 098

24 040

70.4

Basilea Città

10 603 861

199 290

53 208

155.9

Basilea Campagna

9 807 726

294 010

33 358

97.7

Sciaffusa

3 113 418

84 387

36 895

108.1

Appenzello Esterno

1 645 872

55 693

29 553

86.6

Appenzello Interno

581 191

16 378

35 486

104.0

San Gallo

13 946 965

520 350

26 803

78.5

Grigioni

6 628 719

207 732

31 910

93.5

Argovia

19 204 317

704 060

27 277

79.9

Turgovia

7 770 378

286 644

27 108

79.4

Ticino

11 037 674

354 958

31 096

91.1

Vaud

28 171 178

828 127

34 018

99.7

Vallese

8 419 010

359 777

23 401

68.6

Neuchâtel

4 689 660

177 792

26 377

77.3

Ginevra

27 147 275

512 108

53 011

155.3

Giura

1 629 013

74 055

21 997

64.5

Totale Cantoni

299 842 483

8 785 914

34 128

100.0

2. Gettito fiscale standardizzato

Commento del calcolo

Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera corrisponde alla media delle entrate fiscali di tutti i Cantoni e Comuni. Queste vengono calcolate deducendo le perdite su debitori dal gettito fiscale complessivo di Cantoni e Comuni e addizionando la quota cantonale del prodotto delle imposte federali dirette.

L’aliquota d’imposta standardizzata è uguale per tutti i Cantoni e si basa sul potenziale delle risorse e sulle entrate fiscali della totalità dei Cantoni.

Valore dell’aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2026

Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2026 = 29,3 %

Allegato 276

(art. 7)

Reddito determinante delle persone fisiche

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Reddito determinante delle persone fisiche
(in 1000 fr.)

Zurigo

45 898 113

Berna

19 563 332

Lucerna

8 857 202

Uri

642 112

Svitto

6 954 516

Obvaldo

970 748

Nidvaldo

1 449 343

Glarona

704 259

Zugo

6 922 490

Friburgo

6 130 124

Soletta

5 543 013

Basilea Città

5 817 286

Basilea Campagna

7 804 517

Sciaffusa

1 656 018

Appenzello Esterno

1 153 846

Appenzello Interno

393 432

San Gallo

9 572 691

Grigioni

4 200 814

Argovia

14 903 872

Turgovia

5 555 173

Ticino

7 413 773

Vaud

19 988 199

Vallese

6 244 858

Neuchâtel

3 128 323

Ginevra

15 249 917

Giura

1 127 740

Totale Cantoni

207 845 712

Allegato 377

(art. 9 e 10)

Reddito determinante tassato alla fonte
1. Definizione delle variabili e dei parametri
  1. Reddito lordo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri
  2. Reddito lordo dei frontalieri tassati integralmente
  3. Reddito lordo dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente
  4. Reddito lordo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente
  5. Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra
  6. Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia
  7. Reddito lordo dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente
  8. Quota della perequazione fiscale che spetta all’Austria conformemente alla CDI-A
  9. Aliquota massima d’imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania tassati limitatamente conformemente all’articolo 15a CDI-D
  10. Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del 29.1.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia
  11. Quota massima (aliquota d’imposta) della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia, rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell’11.4.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia
  12. Quota delle entrate fiscali lorde provenienti dai frontalieri dell’Italia tassati limitatamente, rimborsata all’Italia conformemente all’articolo 14a CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l’Italia
  13. Ultima aliquota d’imposta standardizzata disponibile per l’anno di calcolo t (anno di calcolo + 3 anni)
  14. Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera durante gli anni di calcolo, arrotondato a tre decimali. Il fattore gamma è calcolato annualmente
  15. Fattore delta: fattore con il quale sono presi in considerazione gli oneri dei frontalieri ed è applicata una ponderazione più bassa ai loro redditi BQB, BQC, BQD, BQE, BQF e BQG
2. Formule di calcolo
  1. Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri di un determinato Cantone:
  2. γ · BQA
  3. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integralmente di un determinato Cantone:
  4. γ · δ BQB
  5. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente:
  1. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente:
  1. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra:
  1. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia:
  1. Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente:
3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2026

Parametro

Valore

γ2020

0.392

γ2021

0.398

γ2022

0.398

δ

0.750

SST2023

0.255

SST2024

0.270

SST2025

0.281

TC

0.125

TD

0.045

TE

0.035

TF

0.045

TG

0.400

4. Commento del calcolo
  1. Il reddito determinante tassato alla fonte si compone del reddito degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri (BQA), del reddito dei frontalieri tassati integralmente (BQB) e del reddito dei frontalieri tassati limitatamente (BQC, BQD, BQE, BQF e BQG).
  2. Sono presi in considerazione i relativi redditi lordi. Con il fattore γ i redditi lordi sono convertiti in un reddito imponibile di entità comparabile. Nel caso degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri, per stabilire il reddito determinante è necessaria solo una moltiplicazione del relativo reddito lordo per il fattore γ [formula di calcolo (1)].
  3. Oltre al fattore γ, gli stipendi lordi dei frontalieri sono ponderati con il fattore δ, pari a 0,75. In tal modo, gli stipendi lordi dei frontalieri ponderati con il fattore δ confluiscono soltanto nella misura del 75 per cento nel calcolo dei redditi determinanti tassati alla fonte. Questo vale per tutte le categorie di frontalieri.
  4. Formula (2), frontalieri tassati integralmente: il reddito imponibile determinante ammonta a γ ‧ δ ‧ BQB.
  5. Con le formule di calcolo (3)–(7) il reddito dei frontalieri tassati limitatamente è convertito in base alla relativa convenzione di doppia imposizione conclusa con Austria, Germania, Francia e Italia.
  6. Formula (3), frontalieri dell’Austria: i redditi lordi sono tassati in Svizzera e all’Austria viene versata una perequazione fiscale pari al 12,5 per cento del suo gettito fiscale. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ δ ⋅ BQC, viene corretto della quota che spetta all’Austria, TC.
  7. Formula (4), frontalieri della Germania: i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un’aliquota pari al massimo al 4,5 per cento. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TD ⋅ δ ⋅ BQD, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.
  8. Formula (5), frontalieri della Francia a Ginevra: l’imposizione ha luogo in Svizzera con un rimborso alla Francia del 3,5 per cento della somma salariale lorda. Dal reddito imponibile determinante in caso di imposizione integrale da parte di Ginevra, γ ⋅ δ ⋅ BQE, viene dedotta la quota che deve essere versata alla Francia Questa quota si calcola estrapolando l’imposta da versare alla Francia, TE ⋅ δ ⋅ BQE, dal reddito imponibile mediante divisione per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3
  9. Formula (6), frontalieri della Francia (esclusi i frontalieri della Francia a Ginevra): l’imposizione ha luogo da parte della Francia; la Svizzera riceve al massimo il 4,5 per cento del reddito lordo. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TF ⋅ δ ⋅ BQF, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.
  10. Formula (7), frontalieri dell’Italia: rimborso del 40 per cento delle entrate fiscali all’Italia. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ δ ⋅ BQG, è corretto della quota che spetta all’Italia, TG.
5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Reddito determinante tassato alla fonte
(in 1000 fr.)

Zurigo

2 043 470

Berna

712 718

Lucerna

336 453

Uri

34 642

Svitto

168 629

Obvaldo

40 487

Nidvaldo

44 265

Glarona

51 780

Zugo

294 175

Friburgo

267 042

Soletta

224 956

Basilea Città

837 900

Basilea Campagna

427 731

Sciaffusa

134 853

Appenzello Esterno

28 740

Appenzello Interno

10 253

San Gallo

563 002

Grigioni

471 489

Argovia

828 837

Turgovia

364 764

Ticino

1 177 169

Vaud

1 321 419

Vallese

451 752

Neuchâtel

261 443

Ginevra

2 814 128

Giura

113 891

Totale Cantoni

14 025 987

Allegato 478

(art. 13 e 14)

Sostanza determinante delle persone fisiche
1. Definizione delle variabili e dei parametri
  1. Entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni
  2. Sostanza netta
  3. Entrate dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Comuni
  4. Entrate dell’imposta alla fonte dei Cantoni e dei Comuni
  5. Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD79
  6. Entrate dell’imposta federale diretta sul reddito
  7. Redditi determinanti delle persone fisiche
  8. Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche
2. Calcolo del fattore alfa
  1. Il fattore alfa di cui all’articolo 13 è calcolato secondo la seguente formula:
  1. Il fattore alfa è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.
3. Fattore alfa per gli anni di calcolo 2020–2022

2020

2021

2022

Fattore alfa

1,5 %

1,5 %

1,5 %

4. Commento del calcolo del fattore alfa

Il fattore alfa si calcola dividendo lo sfruttamento fiscale della sostanza per lo sfruttamento fiscale dei redditi. Lo sfruttamento fiscale della sostanza corrisponde al totale delle entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni, diviso per il totale della sostanza netta della Svizzera. Lo sfruttamento fiscale dei redditi si calcola sommando le entrate complessive dell’imposta sul reddito e dell’imposta alla fonte realizzate dai Cantoni e dai Comuni, compresa la quota cantonale alle entrate dell’imposta federale diretta sul reddito, e dividendo tale somma per i redditi determinanti delle persone fisiche secondo l’allegato 2 e i redditi determinanti tassati alla fonte secondo l’allegato 3.

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Sostanza determinante delle persone fisiche
(in 1000 fr.)

Zurigo

7 481 292

Berna

3 461 350

Lucerna

1 714 310

Uri

128 544

Svitto

2 263 352

Obvaldo

263 319

Nidvaldo

644 674

Glarona

133 080

Zugo

1 433 461

Friburgo

553 965

Soletta

499 078

Basilea Città

1 104 900

Basilea Campagna

764 923

Sciaffusa

253 453

Appenzello Esterno

277 248

Appenzello Interno

114 379

San Gallo

2 032 371

Grigioni

1 224 494

Argovia

2 125 907

Turgovia

1 077 564

Ticino

1 293 887

Vaud

2 548 981

Vallese

1 008 368

Neuchâtel

322 362

Ginevra

2 678 999

Giura

124 631

Totale Cantoni

35 528 892

Allegati 5 e 680
Allegato 6a81

(art. 20 a , 20 b e 20 c )

Utili determinanti delle persone giuridiche
1. Definizione delle variabili e dei parametri

I fattori zeta servono a ponderare gli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse in funzione del loro sfruttamento fiscale. Si distingue tra utili soggetti ad imposizione ordinaria, ponderati esclusivamente con il fattore zeta 1, e utili da brevetti e diritti analoghi (utili rientranti nel patent box) soggetti all’imposizione ad aliquota ridotta, ponderati quindi prima con il fattore zeta 2 e successivamente con il fattore zeta 1.

Fattore di ponderazione per gli utili delle persone giuridiche. Corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche.

Fattore di ponderazione per gli utili rientranti nel patent box. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario), tenuto conto della quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta π.

Fattore di base per . Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario).

Utili determinanti del Cantone k

Redditi determinanti delle persone fisiche in totale

Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche in totale

Sostanza determinante delle persone fisiche in totale

Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche del Cantone k

Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche in totale

Utili rientranti nel patent box in totale

Utili rientranti nel patent box del Cantone k

Utili ordinari in totale

Utili ordinari del Cantone k

Entrate dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)

Entrate dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (senza le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)

Entrate dell’imposta sul reddito, alla fonte e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)

Riduzione nel calcolo dell’utile imponibile secondo l’articolo 24b LAID82 del Cantone k

Entrate dell’imposta federale diretta sull’utile delle persone giuridiche

Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD

Somma delle spese di ricerca e sviluppo secondo l’articolo 24b capoverso 3, ma senza un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a LAID per le imprese nel Cantone k

Quota degli utili non più ponderati con i fattori beta secondo l’articolo 57b (fattore di conversione)

2. Calcolo
  1. Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono calcolati moltiplicando la base di calcolo per il fattore zeta 1:
  1. Il fattore zeta 1 di cui all’articolo 20b capoverso 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche:
  1. Il fattore zeta 1 è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.
  2. La base di calcolo degli utili delle persone giuridiche è data dalla somma degli utili soggetti ad imposizione ordinaria, degli utili rientranti nel patent box ponderati e delle spese di ricerca e sviluppo ponderate secondo l’articolo 20a capoverso 2:
  1. Il fattore zeta 2 di cui all’articolo 20b capoverso 2 è calcolato annualmente sulla base di una ponderazione media più bassa degli utili rientranti nel patent box nell’ultimo anno di calcolo disponibile (fattore di base ). Inoltre si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta spetta loro senza riduzione.
3. Fattori zeta e ponderazione delle spese di ricerca e sviluppo per gli anni di calcolo 2020–2022

2020

2021

2022

ζ1

34,0 %

33,6 %

33,2 %

ζ2

31,6 %

34,5 %

33,9 %

Ponderazione spese R+S

68,4 %

65,5 %

66,1 %

4. Continuazione dell’applicazione dei fattori beta negli anni di calcolo 2017–2024
  1. Per gli anni di calcolo t = 2017–2024, gli utili determinanti delle persone giuridiche secondo l’articolo 57b sono calcolati secondo il metodo descritto nell’allegato 6 () della presente ordinanza nella versione valida fino al 31 dicembre 2025 e secondo il metodo descritto nel numero 2 del presente allegato (). Gli utili determinanti sono calcolati sulla base della media dei due risultati ponderata con il fattore di conversione:
  1. Fattori di conversione nei seguenti anni di calcolo:

t

2017–2020

2021

2022

2023

2024

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

  1. Fattori beta nel periodo di transizione:

Fattore di base β*

Fattore
di supplemento

Fattore β

Società holding

0.0 %

2.8 %

2.8 %

Società di domicilio

9.9 %

2.5 %

12.4 %

Società miste

10.0 %

2.5 %

12.5 %

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Utili determinanti delle persone giuridiche
(in 1000 fr.)

Zurigo

7 311 346

Berna

2 470 862

Lucerna

2 351 927

Uri

81 425

Svitto

1 055 908

Obvaldo

138 146

Nidvaldo

238 108

Glarona

104 621

Zugo

4 166 392

Friburgo

1 196 109

Soletta

551 680

Basilea Città

2 888 023

Basilea Campagna

875 349

Sciaffusa

1 031 939

Appenzello Esterno

191 678

Appenzello Interno

60 394

San Gallo

1 759 327

Grigioni

561 599

Argovia

1 320 259

Turgovia

758 432

Ticino

1 034 116

Vaud

4 527 120

Vallese

534 433

Neuchâtel

579 041

Ginevra

6 393 284

Giura

247 465

Totale Cantoni

42 428 983

Allegato 783

(art. 21)

Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2026

Cantone

Riparti fiscali determinanti
dell’imposta federale diretta (in 1000 fr.)

Zurigo

–215 974

Berna

–216 867

Lucerna

–48 144

Uri

4 194

Svitto

–63 359

Obvaldo

6 215

Nidvaldo

–12 622

Glarona

12 151

Zugo

–1 596

Friburgo

–53 584

Soletta

–61 004

Basilea Città

–44 248

Basilea Campagna

–64 795

Sciaffusa

37 155

Appenzello Esterno

–5 640

Appenzello Interno

2 733

San Gallo

19 574

Grigioni

170 324

Argovia

25 441

Turgovia

14 444

Ticino

118 728

Vaud

–214 540

Vallese

179 598

Neuchâtel

398 491

Ginevra

10 947

Giura

15 287

Totale Cantoni

12 909

Allegato 7a84

(art. 22 a )

Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli
1. Definizione delle variabili e dei parametri
  1. Contributo al Cantone finanziariamente debole r
  2. Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo
  3. Indice delle risorse del Cantone finanziariamente debole r
  4. Valore dell’indice della dotazione minima garantita
  5. Gettito fiscale standardizzato della Svizzera per abitante
2. Calcolo
  1. Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue:
  1. I valori dei parametri p e t sono calcolati come segue:
3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2026

Parametro

Valore

sseCH

10 012

M

86.5

4. Commento del calcolo
  1. Il calcolo si fonda sul valore dell’indice delle risorse. Se l’indice delle risorse è inferiore a 70 punti, l’importo di compensazione è fissato in modo che, dopo la perequazione, il Cantone raggiunga esattamente la dotazione minima garantita M.
  2. Se l’indice delle risorse è superiore a 70 punti, l’indice risultante dopo la perequazione aumenta progressivamente. Se l’indice delle risorse corrisponde esattamente a 70 punti, l’aumento di un’unità del gettito fiscale standardizzato deve ridurre l’importo di compensazione del 90 per cento di questa unità (prelievo marginale). L’entità della progressione è definita dai parametri p e t, che dipendono dalla quota della dotazione minima garantita M, dal limite di 70 punti da cui inizia la progressione e da un tasso di prelievo marginale del 90 per cento.
5. Versamento per l’anno 2026

Cantone

Indice delle risorse

Perequazione delle risorse in franchi

orizzontale

verticale

totale

Zurigo

116.7

0

0

0

Berna

72.4

–607 874 956

–911 812 434

–1 519 687 390

Lucerna

91.8

–33 247 039

–49 870 559

–83 117 598

Uri

70.0

–24 593 338

–36 890 007

–61 483 345

Svitto

185.7

0

0

0

Obvaldo

107.5

0

0

0

Nidvaldo

157.5

0

0

0

Glarona

71.2

–25 632 206

–38 448 309

–64 080 515

Zugo

287.0

0

0

0

Friburgo

71.9

–195 941 507

–293 912 261

–489 853 768

Soletta

70.4

–181 278 613

–271 917 919

–453 196 532

Basilea Città

155.9

0

0

0

Basilea Campagna

97.7

–2 810 594

–4 215 891

–7 026 485

Sciaffusa

108.1

0

0

0

Appenzello Esterno

86.6

–9 849 249

–14 773 873

–24 623 122

Appenzello Interno

104.0

0

0

0

San Gallo

78.5

–198 768 710

–298 153 065

–496 921 775

Grigioni

93.5

–11 232 182

–16 848 272

–28 080 454

Argovia

79.9

–241 085 930

–361 628 894

–602 714 824

Turgovia

79.4

–102 133 223

–153 199 835

–255 333 058

Ticino

91.1

–32 017 295

–48 025 943

–80 043 238

Vaud

99.7

–326 810

–490 216

–817 026

Vallese

68.6

–258 364 804

–387 547 206

–645 912 010

Neuchâtel

77.3

–74 495 427

–111 743 141

–186 238 568

Ginevra

155.3

0

0

0

Giura

64.5

–65 373 273

–98 059 909

–163 433 182

Totale Cantoni

100.0

–2 065 025 156

–3 097 537 734

–5 162 562 890

Allegato 885

(art. 24)

Contributi dei Cantoni finanziariamente forti
1. Definizione delle variabili e dei parametri
  1. contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti
  2. contributo di un Cantone finanziariamente forte q
  3. media della popolazione residente permanente e non permanente media di un Cantone finanziariamente forte q durante gli anni di calcolo
  4. indice delle risorse di un Cantone finanziariamente forte q
  5. numero di Cantoni finanziariamente forti
2. Calcolo

Il contributo di un Cantone finanziariamente forte q è calcolato come segue:

3. Commento del calcolo

Per determinare il contributo di un Cantone finanziariamente forte q, il suo indice delle risorse che supera 100 punti, RI q –100, è moltiplicato per la sua popolazione residente permanente e non permanente media, e q . Questo valore è infine messo in relazione con la somma dei valori di tutti i Cantoni n finanziariamente forti,

Ne risulta la quota dei Cantoni finanziariamente forti al contributo globale, A.

4. Contributo per l’anno 2026

Cantone

Indice delle risorse

Contributi in franchi

Zurigo

116.7

502 525 844

Berna

72.4

0

Lucerna

91.8

0

Uri

70.0

0

Svitto

185.7

268 984 327

Obvaldo

107.5

5 542 169

Nidvaldo

157.5

48 469 677

Glarona

71.2

0

Zugo

287.0

468 748 579

Friburgo

71.9

0

Soletta

70.4

0

Basilea Città

155.9

213 485 501

Basilea Campagna

97.7

0

Sciaffusa

108.1

13 108 970

Appenzello Esterno

86.6

0

Appenzello Interno

104.0

1 249 063

San Gallo

78.5

0

Grigioni

93.5

0

Argovia

79.9

0

Turgovia

79.4

0

Ticino

91.1

0

Vaud

99.7

0

Vallese

68.6

0

Neuchâtel

77.3

0

Ginevra

155.3

542 911 026

Giura

64.5

0

Totale Cantoni

100.0

2 065 025 156

Allegato 986
Allegato 1087

(art. 29)

Definizione del concetto di territorio dell’agglomerato principale e di base dei dati
  1. Nell’ambito della compensazione dell’aggravio geotopografico si considerano territorio dell’agglomerato principale i quartieri contigui con una popolazione minima di 200 persone.
  2. La base dei dati è costituita dai dati per ettaro del censimento.
  3. Sono considerati quartieri contigui gli ettari abitati limitrofi.
Allegato 1188
Allegato 1289

(art. 33)

Compensazione dell’aggravio geotopografico: versamenti di compensazione 2026

Cantone

Importi di compensazione in franchi

Altitudine degli insediamenti

Declività
del terreno

Struttura
dell’insediamento

Bassa densità
demografica

Totale

Zurigo

0

0

0

0

0

Berna

2 029 371

1 249 736

22 683 931

4 682 696

30 645 734

Lucerna

0

0

5 708 998

0

5 708 998

Uri

599 894

6 031 920

1 743 038

3 988 919

12 363 771

Svitto

2 729 352

2 227 474

1 688 268

604 348

7 249 442

Obvaldo

574 314

3 005 629

1 579 696

1 369 695

6 529 334

Nidvaldo

0

551 975

671 890

302 753

1 526 618

Glarona

0

3 478 102

53 137

2 174 329

5 705 567

Zugo

0

0

0

0

0

Friburgo

2 367 281

0

6 838 648

437 516

9 643 445

Soletta

0

0

0

0

0

Basilea Città

0

0

0

0

0

Basilea Campagna

0

0

0

0

0

Sciaffusa

0

0

0

0

0

Appenzello Esterno

19 324 147

198 140

2 409 295

0

21 931 582

Appenzello Interno

5 428 003

390 414

2 872 793

424 957

9 116 167

San Gallo

0

0

2 162 741

0

2 162 740

Grigioni

40 875 965

67 177 107

10 213 043

27 254 138

145 520 254

Argovia

0

0

0

0

0

Turgovia

0

0

3 222 399

0

3 222 399

Ticino

0

10 592 128

0

5 149 206

15 741 334

Vaud

160 430

0

0

0

160 430

Vallese

31 907 682

31 366 597

532 986

15 655 025

79 462 290

Neuchâtel

21 450 468

2 197 597

166 217

0

23 814 282

Ginevra

0

0

0

0

0

Giura

1 019 911

0

1 686 329

2 189 827

4 896 067

Totale Cantoni

128 466 818

128 466 818

64 233 409

64 233 409

385 400 454

Allegato 1390

(art. 35)

Indice di aggravio in base alla struttura demografica

Calcolo dell’indice di aggravio

a) Variabili e parametri:

  1. Indicatore parziale «Povertà» del Cantone k
  2. Indicatore parziale «Struttura di età» del Cantone k
  3. Indicatore parziale «Integrazione degli stranieri» del Cantone k
  4. Valore medio degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni
  5. Valore medio degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
  6. Valore medio degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
  7. Deviazione standard degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni
  8. Deviazione standard degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
  9. Deviazione standard degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
  10. Indicatore parziale standardizzato «Povertà» del Cantone k
  11. Indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» del Cantone k
  12. Indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» del Cantone k
  13. Fattore di ponderazione per l’indicatore «Povertà» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a
  14. Fattore di ponderazione per l’indicatore «Struttura di età» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b
  15. Fattore di ponderazione per l’indicatore «Integrazione degli stranieri» secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera c
  16. Indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica del Cantone k

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

,

,

.

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L’indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica di un Cantone k è calcolato come segue:

Allegato 1491

(art. 37)

Indice di aggravio delle città polo
1. Calcolo dell’indice di aggravio dei Comuni

a) Variabili e parametri:

  1. Indicatore parziale «Grandezza del Comune» del Comune g
  2. Indicatore parziale «Densità dell’insediamento» del Comune g
  3. Indicatore parziale «Tasso di occupazione» del Comune g
  4. Valore medio degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni
  5. Valore medio degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni
  6. Valore medio degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni
  7. Deviazione standard degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni
  8. Deviazione standard degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni
  9. Deviazione standard degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni
  10. Indicatore parziale standardizzato «Grandezza del Comune» del Comune g
  11. Indicatore parziale standardizzato «Densità dell’insediamento» del Comune g
  12. Indicatore parziale standardizzato «Tasso di occupazione» del Comune g
  13. Fattore di ponderazione per l’indicatore «Grandezza del Comune» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera a
  14. Fattore di ponderazione per l’indicatore «Densità dell’insediamento» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera b
  15. Fattore di ponderazione per l’indicatore «Tasso di occupazione» secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera c

Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo del Comune g

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

,

,

.

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L’indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo di un Comune è calcolato come segue:

2. Calcolo dell’indice di aggravio dei Cantoni

a) Variabili e parametri:

  1. Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Comune g nel Cantone k
  2. Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Cantone k
  3. Popolazione residente permanente del Comune g nel Cantone k
  4. Popolazione permanente residente del Cantone k
  5. Numero di Comuni nel Cantone k

b) Calcolo:

L’indice di aggravio di un Cantone è la media ponderata con la popolazione dell’indice di aggravio dei suoi Comuni. È quindi dato dalla somma degli indici di aggravio dei Comuni nel Cantone moltiplicati per la popolazione residente permanente, divisa per la popolazione residente permanente del Cantone:

Allegato 1592

(art. 40)

Compensazione dell’aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2026

Cantone

Importi di compensazione in franchi

Oneri speciali dovuti
alla struttura demografica

Oneri speciali
delle città polo

Totale

Zurigo

21 323 405

99 183 318

120 506 723

Berna

0

0

0

Lucerna

0

0

0

Uri

0

0

0

Svitto

0

0

0

Obvaldo

0

0

0

Nidvaldo

0

0

0

Glarona

0

0

0

Zugo

2 120 720

10 041

2 130 761

Friburgo

0

0

0

Soletta

13 382 186

0

13 382 186

Basilea Città

41 863 869

24 562 716

66 426 585

Basilea Campagna

0

0

0

Sciaffusa

987 541

0

987 541

Appenzello Esterno

0

0

0

Appenzello Interno

0

0

0

San Gallo

0

0

0

Grigioni

0

0

0

Argovia

0

0

0

Turgovia

0

0

0

Ticino

5 530 933

0

5 530 933

Vaud

118 187 112

5 336 806

123 523 918

Vallese

12 505 349

0

12 505 349

Neuchâtel

12 884 443

0

12 884 443

Ginevra

121 481 411

46 040 604

167 522 015

Giura

0

0

0

Totale Cantoni

350 266 969

175 133 485

525 400 454

Allegato 1693

(art. 42)

Stima del potenziale delle risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili

In caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili le componenti del potenziale delle risorse vengono stimate. Per determinare i coefficienti delle equazioni di stima vengono effettuate analisi di regressione con i dati dei Cantoni che li forniscono correttamente. Come valore di sostituzione per i dati mancanti a partire dall’anno di calcolo 2003 viene utilizzato il limite massimo dell’intervallo di confidenza del 95 per cento. Come valore di sostituzione per i dati mancanti del bilancio globale (anni di calcolo 1998–2001) viene utilizzato il valore di stima. I coefficienti per gli anni di calcolo del bilancio globale ai fini del reddito determinante tassato alla fonte, della sostanza determinante nonché dell’utile determinante delle persone giuridiche sono calcolati sulla base del valore medio dei dati degli anni 2003 e 2004.

1. Variabili

MEk,t

Reddito determinante delle persone fisiche per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo t

GMEt

Tasso di crescita del reddito determinante per abitante di tutta la Svizzera nell’anno t

RMk,T

Rapporto tra il reddito determinante tassato alla fonte e il reddito determinante delle persone fisiche del Cantone k nell’anno di calcolo T

EAk,T

Numero dei dimoranti (compresi i dimoranti temporanei >12 mesi) del Cantone k nell’anno di calcolo T

EKk,T

Numero dei dimoranti temporanei (<12 mesi o stagionali) del Cantone k nell’anno di calcolo T

ECHk,T

Numero dei cittadini svizzeri della popolazione residente permanente del Cantone k nell’anno di calcolo T

ENk,T

Numero degli stranieri domiciliati del Cantone k nell’anno di calcolo T

Ponderazione del reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 3

Reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 3

RVk,T

Sostanza netta per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

EVk,T

Reddito dell’imposta sulla sostanza per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

tvk,T

Onere medio dell’imposta sulla sostanza del Cantone k nell’anno di calcolo T

GKk,T

Somma degli utili tassati integralmente delle persone giuridiche per
abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

EJPk,T

Reddito dell’imposta sull’utile per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

GDBk,T

Utili secondo l’imposta federale diretta (dopo deduzione della partecipazione) per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

Fattore beta del tipo di società «società mista» nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 6

WGDBt

Tasso di crescita degli utili secondo l’imposta federale diretta di tutta la Svizzera nell’anno t

2. Parametri da stimare
  1. Costanti
  2. Coefficienti per le variabili indipendenti
  3. Costante di tempo (strutturale) effetti cantonali (effetti fissi) per equazioni di stima che comprendono dati di diversi periodi (dati «panel»)
  4. Residui (errori di stima)
3. Equazioni di stima

Caso

Componente potenziale delle risorse

Equazione di regressione per determinare i coefficienti

1

Reddito determinante delle persone fisiche

per

2

Redditi determinanti tassati alla fonte

con

3

Sostanza determinante delle persone fisiche

con

4

Utili determinanti delle persone giuridiche

Passo 1:

con

Passo 2:

5

Utile secondo l’imposta
federale diretta

per

Allegato 1794

(art. 46)

Rapporto sull’efficacia

Criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell’efficacia

  1. Rapporto tra i trasferimenti a destinazione vincolata e i trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni
  2. Trasferimenti dai Cantoni alla Confederazione
  3. Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfettari e globali
  4. Differenze di potenziale di risorse per abitante dei Cantoni
  5. Differenze di gettito fiscale standardizzato per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse
  6. Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera prima e dopo la perequazione delle risorse
  7. Ammontare della franchigia per il calcolo del reddito determinante delle persone fisiche
  8. Oneri speciali per abitante
  9. Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali
  10. Entrate, uscite e debiti dei Cantoni
  11. Differenze di onere fiscale
  12. Quota d’incidenza della spesa pubblica e aliquote fiscali dei Cantoni e dei Comuni nel raffronto nazionale e internazionale
  13. Agevolazioni fiscali in virtù della legge federale del 6 ottobre 199595 in favore delle zone di rilancio economico («Lex Bonny»)
  14. Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale e internazionale
  15. Onere fiscale effettivo limite e medio dei Cantoni nel raffronto nazionale e internazionale
  16. Numero di società con imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b capoverso 1 LAID96
  17. Interdipendenza tra onere fiscale di un Cantone e mercato immobiliare del medesimo Cantone
  18. Ripercussioni di importanti decisioni di politica fiscale su altri Cantoni
  19. Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sul gettito fiscale standardizzato dei Cantoni
  20. Evoluzione del volume dei pagamenti della compensazione intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo dello spillover
Allegato 1897

(art. 56)

Compensazione dei casi di rigore
1. Variabili e parametri

gwk

Valore limite per il raggiungimento dello sgravio minimo di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k

ε

Fattore per determinare lo sgravio perseguito con la compensazione dei casi di rigore a dipendenza dell’indice delle risorse

Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell’anno 2004

Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell’anno 2005

Indice delle risorse del Cantone k nell’anno 2004

Indice delle risorse del Cantone k nell’anno 2005

Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2004 (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2005 (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

nesk

Risultato netto del Cantone k in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k(valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

HAk

Contributo iniziale a titolo di compensazione dei casi di rigore per il Cantone k

2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore

Il valore limite per la compensazione dei casi di rigore à calcolato come segue:

Il valore limite di un Cantone si calcola moltiplicando il fattore epsilon, ε, per la divergenza dell’indice delle risorse del Cantone dalla media svizzera negli anni 2004 e 2005. I valori negativi significano uno sgravio, i valori positivi un aggravio. Dalla formula risulta che il valore limite per un Cantone in media finanziariamente debole è negativo, vale a dire che si persegue uno sgravio.

3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato

Il risultato netto del bilancio globale di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato è calcolato come segue:

I valori negativi significano uno sgravio netto, i valori positivi un aggravio netto.

4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore

Il contributo iniziale a un Cantone k per la compensazione dei casi di rigore risulta dalla seguente tabella:

Condizioni (se …,)

Compensazione dei casi di rigore (allora …)

HAk = 0

nesk ≤ gwk

HAk = 0

nesk > gwk

Condizione 1: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è superiore alla media svizzera,

,

il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Condizione 2: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è inferiore alla media svizzera,

,

occorre distinguere tra due casi:

Caso 2a: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è superiore allo sgravio perseguito), il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Caso 2b: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è superiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è inferiore allo sgravio perseguito o che il Cantone presenta un aggravio netto), il Cantone riceve una compensazione dei casi di rigore pari alla differenza tra il risultato netto e il valore limite, moltiplicato per il suo gettito fiscale standardizzato medio negli anni 2004 e 2005:

5. Determinazione del fattore epsilon

Il fattore ε è stabilito in modo che la somma di tutti i versamenti di compensazione al numero h di Cantoni z che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore corrisponda all’importo globale H a disposizione per la compensazione dei casi di rigore:

.

Con z si definiscono i Cantoni finanziariamente deboli che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore, vale a dire tutti i Cantoni k , per i quali il risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato presenta un valore superiore al valore limite:

.

Il fattore ε e i Cantoni z sono stabiliti con un processo iterativo.

6. Contributi in base al bilancio globale 2004/2005

+ = aggravio; – = sgravio dei Cantoni

Cantone

Indice medio delle risorse 2004/05

Valore limite
per la riscossione della compensazione dei casi di rigore
(in percento del gettito fiscale standardizzato)

Risultato netto del bilancio globale 2004/05 (in percento del gettito fiscale standardizzato)

Differenza tra
il risultato netto del bilancio globale e il valore limite
(in percento del gettito fiscale standardizzato)

Importo
di compensazione
in franchi

Zurigo

132.1

0.0 %

0.9 %

0.9 %

0

Berna

74.0

-1.9 %

-0.8 %

1.1 %

52 134 660

Lucerna

77.0

-1.7 %

-0.4 %

1.3 %

23 692 069

Uri

67.0

-2.4 %

-15.1 %

-12.7 %

0

Svitto

135.6

0.0 %

3.9 %

3.9 %

0

Obvaldo

67.0

-2.4 %

3.8 %

6.2 %

9 441 566

Nidvaldo

124.6

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Glarona

96.1

-0.3 %

2.9 %

3.1 %

8 168 757

Zugo

204.0

0.0 %

6.8 %

6.8 %

0

Friburgo

74.9

-1.8 %

9.1 %

11.0 %

137 280 030

Soletta

75.8

-1.8 %

-6.8 %

-5.1 %

0

Basilea Città

148.6

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0

Basilea Campagna

110.2

0.0 %

0.4 %

0.4 %

0

Sciaffusa

92.9

-0.5 %

0.9 %

1.4 %

6 640 279

Appenzello Esterno

79.8

-1.5 %

-3.3 %

-1.8 %

0

Appenzello Interno

82.7

-1.3 %

-6.1 %

-4.8 %

0

San Gallo

77.0

-1.7 %

-7.4 %

-5.7 %

0

Grigioni

84.9

-1.1 %

-1.3 %

-0.2 %

0

Argovia

87.8

-0.9 %

-4.4 %

-3.5 %

0

Turgovia

76.5

-1.7 %

-5.3 %

-3.6 %

0

Ticino

102.8

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Vaud

96.7

-0.2 %

1.3 %

1.5 %

64 876 643

Vallese

61.6

-2.8 %

-4.5 %

-1.7 %

0

Neuchâtel

91.0

-0.7 %

9.5 %

10.2 %

108 832 726

Ginevra

155.4

0.0 %

1.9 %

1.9 %

0

Giura

66.5

-2.4 %

3.7 %

6.1 %

19 387 554

Totale Cantoni

100.0

430 454 285

7. Contributi per l’anno 2026: appuramento del diritto sulla base dell’indice delle risorse 2026

+ = Aggravio; – = Sgravio dei Cantoni

Cantone

Indice delle risorse

Compensazione dei casi di rigore appurata in franchi

Versamento

Contributo

Saldo

Zurigo

116.7

0

8 873 296

8 873 296

Berna

72.4

–23 460 597

6 923 406

–16 537 191

Lucerna

91.8

–10 661 431

2 510 266

–8 151 165

Uri

70.0

0

251 635

251 635

Svitto

185.7

0

928 967

928 967

Obvaldo

107.5

0

233 781

233 781

Nidvaldo

157.5

0

268 138

268 138

Glarona

71.2

–3 675 941

278 540

–3 397 401

Zugo

287.0

0

713 297

713 297

Friburgo

71.9

–61 776 013

1 723 657

–60 052 356

Soletta

70.4

0

1 763 187

1 763 187

Basilea Città

155.9

0

1 398 801

1 398 801

Basilea Campagna

97.7

0

1 868 441

1 868 441

Sciaffusa

108.1

0

532 587

532 587

Appenzello Esterno

86.6

0

388 045

388 045

Appenzello Interno

104.0

0

106 354

106 354

San Gallo

78.5

0

3 259 065

3 259 065

Grigioni

93.5

0

1 370 575

1 370 575

Argovia

79.9

0

3 928 983

3 928 983

Turgovia

79.4

0

1 653 080

1 653 080

Ticino

91.1

0

2 231 294

2 231 294

Vaud

99.7

0

4 565 681

4 565 681

Vallese

68.6

0

1 984 401

1 984 401

Neuchâtel

77.3

–48 974 727

1 211 094

–47 763 633

Ginevra

155.3

0

2 967 084

2 967 084

Giura

64.5

–8 724 399

490 714

–8 233 685

Totale Cantoni

100.0

–157 273 108

52 424 369

–104 848 739

Allegato 1998
Allegato 2099

(art. 57 e )

Contributi complementari
1. Definizione delle variabili e dei parametri

Contributo complementare del Cantone finanziariamente debole

Contributo complementare per abitante del Cantone finanziariamente debole

Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole durante gli anni di calcolo

Valore mirato del contributo complementare per abitante

Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente debole nel 2023

Versamenti di compensazione per abitante del Cantone finanziariamente debole

2. Calcolo
  1. I contributi complementari sono versati negli anni 2024–2030. I versamenti sono destinati esclusivamente ai Cantoni finanziariamente deboli. Il contributo complementare è calcolato sulla base delle risorse determinanti di ciascun Cantone nel 2023 (gettito fiscale standardizzato per abitante prima della perequazione, , ultimo anno di riferimento in cui tutti gli anni di calcolo derivano dal vecchio sistema. A queste risorse si sommano i versamenti di compensazione dell’attuale anno di riferimento.
  2. I mezzi finanziari provenienti dal contributo complementare sono interamente ripartiti tra i Cantoni finanziariamente più deboli in modo che tutti i Cantoni finanziariamente deboli raggiungano almeno il valore mirato del contributo complementare.
  3. La somma dei contributi complementari dei Cantoni finanziariamente deboli negli anni 2024–2030 ammonta a 180 000 000 franchi per anno:
  1. Il contributo complementare di un Cantone finanziariamente debole si calcola moltiplicando il contributo complementare per abitante per la popolazione
  1. Se la somma del gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone nel 2023 e dei versamenti di compensazione per abitante nell’attuale anno di riferimento è inferiore al valore mirato del contributo complementare, , il contributo complementare per abitante corrisponde alla differenza tra tale somma e il valore mirato. In caso contrario, il contributo complementare è uguale a zero.
  1. Il limite del contributo complementare, , è stabilito annualmente in modo che il totale dei contributi di tutti i Cantoni ammonti esattamente a 180 milioni di franchi.
3. Contributi per l’anno 2026

Cantone

Contributo complementare
in franchi

Zurigo

0

Berna

0

Lucerna

0

Uri

0

Svitto

0

Obvaldo

0

Nidvaldo

0

Glarona

0

Zugo

0

Friburgo

16 685 107

Soletta

0

Basilea Città

0

Basilea Campagna

0

Sciaffusa

0

Appenzello Esterno

0

Appenzello Interno

0

San Gallo

0

Grigioni

37 664 975

Argovia

0

Turgovia

0

Ticino

0

Vaud

0

Vallese

125 649 918

Neuchâtel

0

Ginevra

0

Giura

0

Totale Cantoni

180 000 000