A conclusione di ogni verifica, il Controllo federale delle finanze redige un rapporto. Lo trasmette, assieme a tutti i relativi atti, alla Delegazione delle finanze delle Camere federali unitamente al parere dell’organo oggetto della verifica e a un riassunto. Contestualmente comunica alle Commissioni della gestione o alla Delegazione della gestione le irregolarità sostanziali constatate nella gestione e ne informa il capo del Dipartimento competente. Nel caso di lunghe revisioni, redige rapporti intermedi.
Il Controllo federale delle finanze trasmette anche al Consiglio federale il rapporto di verifica e il riassunto relativi alle unità rese autonome di cui all’articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione per le quali sono stati definiti obiettivi strategici.
Dopo che la Delegazione delle finanze ha trattato il rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze, quest’ultimo può pubblicarlo assieme al parere dell’organo oggetto della verifica.
Gli organi oggetto della verifica comunicano al Controllo federale delle finanze, ogni anno e immediatamente dopo la scadenza dei termini di attuazione, lo stato di attuazione delle raccomandazioni alle quali esso ha attribuito la massima rilevanza.
Il Controllo federale delle finanze riferisce ogni anno alla Delegazione delle finanze e al Consiglio federale sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle raccomandazioni non ancora attuate e sui motivi della loro mancata attuazione. Il rapporto è pubblicato.
Se il Controllo federale delle finanze constata che raccomandazioni della massima rilevanza non sono state attuate entro i termini impartiti, ne informa il capo del Dipartimento o, se le raccomandazioni sono rivolte al Dipartimento, il Consiglio federale. Se si prevede che le raccomandazioni non possano essere attuate entro i termini, la comunicazione avviene prima della scadenza degli stessi. In seguito spetta al capo del Dipartimento interessato comunicare al Controllo federale delle finanze lo stato di attuazione delle raccomandazioni.
Sulla base delle raccomandazioni non ancora attuate indicate nei rapporti annuali del Controllo federale delle finanze, il Consiglio federale si assicura che sia dato seguito alle contestazioni concernenti la regolarità e la legalità, e che le proposte nell’ambito delle verifiche della redditività siano attuate.