(art. 100 cpv. 1 lett. a n. 1 e 103 cpv. 2 LD)
L’Amministrazione delle dogane controlla l’identità di una persona sulla base delle caratteristiche descritte o memorizzate in documenti quali passaporti, carte d’identità o altri documenti riconosciuti.
Essa può constatare i dati personali e l’identità della persona sulla base dell’immagine del viso, del colore, degli occhi, della statura, del colore dei capelli, delle impronte delle due dita e di altre caratteristiche personali, se:
- una persona non può legittimare la propria identità conformemente al capoverso 1; o
- i compiti attribuiti all’Amministrazione delle dogane lo richiedono.
Le impronte delle due dita di cui al capoverso 2 possono essere registrate nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia. Sono cancellate non appena l’identità è accertata, ma al più tardi due anni dopo il rilevamento segnaletico.
L’AFD può accertare o completare i dati concernenti l’identità di una persona fotografandola o rilevandone dati biometrici se:
- nei casi previsti dall’articolo 103 capoverso 1 lettere a e b LD, mediante dati dattiloscopici; il trattamento dei dati è disciplinato dall’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica;
- nei casi previsti dall’articolo 103 capoverso 1 lettera a LD mediante le immagini del viso; il trattamento dei dati è disciplinato dall’ordinanza del 23 agosto 2017 sul trattamento dei dati nell’UDSC.
Essa deve cancellare i dati rilevati non appena sono stati memorizzati nella corrispondente banca dati conformemente al capoverso 3.
Se l’Amministrazione delle dogane rileva dati biometrici conformemente al capoverso 3, senza essere un’autorità preposta all’accertamento, è tenuta a presentare le domande di cancellazione di questi dati, non appena ciò si renda necessario secondo i pertinenti disposti di natura non doganale.