La presente ordinanza si applica a:
- le merci per le quali il DFF ha ordinato un’aliquota di dazio ridotta;
- le merci tassate a un’aliquota di dazio ridotta secondo la legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane.
631.012 — OADo
del 4 aprile 2007 (Stato 1° aprile 2026)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD);
visto l’articolo 54 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 2 sulle dogane (OD),
ordina:
La presente ordinanza si applica a:
Nella presente ordinanza s’intendono per:
L’allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l’impiego previsto e le aliquote di dazio.
Le merci secondo l’allegato 2 all’ordinanza del 26 ottobre 2011 5 sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali» e se dalle analisi effettuate da Agroscope 6 risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.
La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l’articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.
La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati:
La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda.
Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.
All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d’impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall’estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.
Il beneficiario deve inoltre:
All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d’impegno, presso l’indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.
Su richiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 7 , il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all’impegno d’impiego.
Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.
Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.
Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all’impegno d’impiego del beneficiario o alla riserva d’impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.
La DGD può concludere con i beneficiari accordi relativi a una nuova dichiarazione doganale preliminare semplificata e a un pagamento semplificato della differenza di dazio (art. 14 cpv. 4 LD).
Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.
La restituzione può essere chiesta soltanto per:
Gli importi inferiori a 200 franchi non vengono restituiti.
Se le premesse per la restituzione non sono adempite o lo sono solo parzialmente, la DGD rifiuta o riduce la restituzione oppure esige il rimborso dell’importo versato a torto.
Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:
Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all’alimentazione di:
Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all’articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.
La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso.
Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti:
Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve termine per completarla.
La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata:
La DGD stabilisce il genere di conteggio d’intesa con il richiedente.
Fanno stato:
Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.
Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all’articolo 13 capoverso 2.
Valgono come prove dell’impiego:
Per le merci consegnate per le quali è stata accordata o viene accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2. 13
Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l’imposizione per un determinato scopo d’impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.
Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.
La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall’emanazione della decisione d’imposizione.
Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l’articolo 19.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l’articolo 19.
La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.
Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.
Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.
Il registro deve contenere i seguenti dati:
Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.
Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cambiamento dell’iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in particolare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un’eventuale liquidazione.
Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD:
Nei casi di cui all’articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l’aliquota ridotta e quella normale.
In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:
Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.
La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.
Essa deve avvenire entro i seguenti termini:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
(art. 3)
Voce di tariffa |
Designazione della merce |
Impiego |
Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
0103.
|
Animali vivi della specie suina |
per la ricerca o la medicina |
10.— |
|||
0201.
|
Muscoli di manzo preparati, freschi o refrigerati, disossati |
per la fabbricazione di carne secca |
1190.–– |
|||
0202.
|
Muscoli di manzo preparati, congelati, disossati |
per la fabbricazione di carne secca |
1190.–– |
|||
0206.
|
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelate |
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico) |
—.10 |
|||
0207.
|
Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelati |
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico) |
—.10 |
|||
0208.
|
Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelati |
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico) |
—.10 |
|||
0301.
|
Piccole trote arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) d’un peso unitario non eccedente 100 g e d’una lunghezza non superiore a 20 cm |
per l’allevamento ittico di pesci destinati al consumo |
2.40 |
|||
0402. 99 10 |
Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, condizionato in imballaggi fino a 2 litri, espressamente concepiti per l’utilizzo in macchine da caffè automatiche |
per la preparazione di bevande a base di caffè come cappuccino, latte macchiato o caffelatte |
190.–– |
|||
0404.
|
Siero di latte in polvere, demineralizzato |
per la fabbricazione di prodotti alimentari |
50.— |
|||
0404.
|
Siero di latte in polvere, demineralizzato |
come foraggio di complemento per animali giovani |
50.— |
|||
0405.
|
Burro di capra |
per la fabbricazione di prodotti farmaceutici |
20.— |
|||
0407.
|
Uova da incubare |
per la produzione di pulcini da ingrasso |
1.— |
|||
0407.
|
Uova di volatili, in guscio, fresche |
come uova di trasformazione destinate all’industria alimentare |
35.— |
|||
0407.
|
Uova di volatili, in guscio, fresche |
come uova di trasformazione destinate all’industria alimentare, per l’ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.— |
|||
0408.
|
Tuorli liquidi |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.— |
|||
0511.
|
Merci di questa voce |
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico) |
—.10 |
|||
0601.
|
Cipolle di tulipani, allo stato di riposo vegetativo |
per la produzione di fiori da recidere mediante forzatura |
—.10 |
|||
0809.
|
Ciliegie |
per la fabbricazione di liquori |
—.10 |
|||
0809.
|
Prugne |
per la fabbricazione di liquori |
—.10 |
|||
0811.
|
Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Osservazione: Per poter essere ammessa all’aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza |
per l’ulteriore lavorazione industriale |
—.10 |
|||
0811.
|
Altra frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007 |
—.10 |
|||
1001.
|
Frumento (grano) duro |
per la fabbricazione di grano soffiato o tostato |
11.— |
|||
1001.
|
Frumento (grano) duro Osservazione: L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso. |
per la fabbricazione di boulgour |
6.37 |
|||
1001.
|
Frumento (grano) duro Osservazione: L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso. |
per la fabbricazione di grano duro precotto |
5.28 |
|||
1001.
|
Frumento (grano) duro Osservazione: L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso. |
per la fabbricazione di enzimi per foraggi |
esente |
|||
1001.
|
Frumento (grano) tenero Osservazione: L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 75 % di farina, poi trasformata in amido. |
per la fabbricazione di amido |
––.10 |
|||
1001.
|
Frumento (grano) tenero |
per la fabbricazione di succedanei del caffè |
2.— |
|||
1001.
|
Frumento (grano) tenero |
per la fabbricazione di farine gonfianti |
2.— |
|||
1001.
|
Frumento (grano) tenero |
per la fabbricazione, per estrusione, di succedanei soffiati del pane grattugiato o di legante/farcitura della voce di tariffa 1904.1090 |
2.— |
|||
1001.
|
Farro |
per la fabbricazione di prodotti per soffiatura o tostatura |
2.— |
|||
1002.
|
Segala da semina |
per taglio verde |
esente |
|||
1002.
|
Segala |
per la fabbricazione di succedanei del caffè |
2.— |
|||
1003.
|
Orzo |
per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti |
1.85 |
|||
1004.
|
Avena Strigosa Schreb. |
per la concimazione verde |
—.10 |
|||
1005.
|
Granoturco |
per la fabbricazione di pop-corn per l’alimentazione umana |
—.50 |
|||
1007.
|
Sorgo a grani |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
3.00 |
|||
1008.
|
Grano saraceno |
per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento |
—.60 |
|||
1008.
|
Grano saraceno |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
esente |
|||
1008.
|
Miglio |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
esente |
|||
1008.
|
Scagliola |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
esente |
|||
1008.
|
Fonio (Digitariaspp.) |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
4.50 |
|||
1008.
|
Quinoa (Chenopodium quinoa) |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
4.50 |
|||
1008.
|
Triticale |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
5.50 |
|||
1008. 90 27 |
Altri cereali |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
4.50 |
|||
1101.
|
Farina di spelta |
per la fabbricazione industriale di amido, glutine e glucosio |
—.75 |
|||
1101.
|
Farina di frumento |
per la fabbricazione industriale di amido, glutine e glucosio |
—.75 |
|||
1102.
|
Farina di granturco |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
20.— |
|||
1102.
|
Farina di riso |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
20.— |
|||
1102.
|
Farine di altri cereali |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
20.— |
|||
1103.
|
Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg |
per la fabbricazione di paste alimentari |
4.50 |
|||
1103.
|
Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg |
per usi tecnici |
4.50 |
|||
1103.
|
Semole e semolini di frumento (grano), altri |
per usi tecnici |
40.— |
|||
1103.
|
Semole e semolini di granoturco |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
4.50 |
|||
1103.
|
Semole e semolini di segala, di frumento segalato o di triticale |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
40.— |
|||
1103.
|
Semole e semolini di avena |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1103.
|
Semole e semolini di riso |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
4.50 |
|||
1103.
|
Semole e semolini di altri cereali |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1103.
|
Agglomerati in forma di pellets di frumento |
per usi tecnici |
40.— |
|||
1103.
|
Agglomerati in forma di pellets di segala, di frumento segalato o di triticale |
per usi tecnici |
40.— |
|||
1103.
|
Agglomerati in forma di altri cereali |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1104.
|
Cereali schiacciati o in fiocchi di avena |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1104.
|
Cereali schiacciati o in fiocchi di orzo |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1104.
|
Cereali schiacciati o in fiocchi di altri cereali |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1104.
|
Altri cereali lavorati di avena |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1104.
|
Altri cereali lavorati di avena |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
13.80 |
|||
1104.
|
Avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondati |
per la fabbricazione di prodotti finiti di avena per l’alimentazione umana |
—.60 |
|||
1104.
|
Altri cereali lavorati di granoturco |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1104.
|
Cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e mondati |
per la fabbricazione di corn flakes |
—.20 |
|||
1104.
|
Cereali di granoturco spezzati |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1104.
|
Altri cereali lavorati di spelta, mondati o perlati |
per usi tecnici |
40.— |
|||
1104.
|
Altri cereali lavorati di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale, mondati o perlati |
per usi tecnici |
40.— |
|||
1104.
|
Altri cereali lavorati di miglio |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
0.00 |
|||
1104.
|
Altri cereali lavorati di miglio |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1104. 29 32 |
Altri cereali lavorati di orzo |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
9.60 |
|||
1104.
|
Altri cereali lavorati, di orzo |
per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1104.
|
Altri cereali lavorati di altri cereali |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1104.
|
Germi di frumento |
per la sgrassatura parziale, per l’alimentazione umana |
28.80 |
|||
1104.
|
Germi di frumento |
per l’alimentazione umana, ma non per la sgrassatura parziale |
26.13 |
|||
1104.
|
Germi di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
per usi tecnici |
10.— |
|||
1107.
|
Malto, non torrefatto, non franto |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
1.50 |
|||
1107.
|
Malto, non torrefatto, non franto |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
esente |
|||
1107.
|
Malto, non torrefatto, non franto |
per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti |
1.85 |
|||
1107.
|
Malto, non torrefatto, franto |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1107.
|
Malto, torrefatto, non franto |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
1.50 |
|||
1107.
|
Malto, torrefatto, non franto |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
esente |
|||
1107.
|
Malto, torrefatto, non franto |
per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti |
1.85 |
|||
1107.
|
Malto, torrefatto, franto |
per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.— |
|||
1108.
|
Amido di frumento |
per la fabbricazione di destrina e glucosio |
1.— |
|||
1108.
|
Amido di frumento |
per altri usi tecnici |
1.70 |
|||
1108.
|
Amido di granoturco |
per la fabbricazione di destrina e glucosio |
1.— |
|||
1108.
|
Amido di granoturco |
per altri usi tecnici |
1.50 |
|||
1108.
|
Fecola di patate |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1108.
|
Fecola di manioca |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1108.
|
Altri amidi |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1201.
|
Fave di soia |
per l’estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
—.10 |
|||
1205.
|
Semi di colza |
per l’estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
—.10 |
|||
1206.
|
Semi di girasole |
per l’estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
—.10 |
|||
1501.
|
Strutto, fuso o pressato |
per la fabbricazione di grassi commestibili |
13.15 |
|||
1501.
|
Sugna |
come mezzo ausiliario nella fabbricazione del prosciutto |
13.15 |
|||
1501.
|
Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatili |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1502.
|
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati |
per la fabbricazione di grassi commestibili |
8.15 |
|||
1502.
|
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1503.
|
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1504.
|
Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1506.
|
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1507.
|
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1507.
|
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.— |
|||
1507.
|
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
|||
1508.
|
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1508.
|
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.— |
|||
1508.
|
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
|||
1509.
|
Olio di oliva e sue frazioni, anche |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1509.
|
Olio di oliva e sue frazioni, anche |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa |
1.— |
|||
1510.
|
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1510.
|
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclu-sivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e |
per la fabbricazione |
1.— |
|||
1511.
|
Olio di palma, greggio |
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 |
—.10 |
|||
1511.
|
Olio di palma, greggio |
per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050, 2106.9073 o 2106.9074 |
6.— |
|||
1511.
|
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1511.
|
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.— |
|||
1511.
|
Frazioni dell’olio di palma |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
—.10 |
|||
1511.
|
Frazioni dell’olio di palma |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 |
10.–– |
|||
1511.
|
Frazioni dell’olio di palma, anche raffinate, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
132.70 |
|||
1511.
|
Frazioni dell’olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta. |
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili |
137.65 |
|||
1511.
|
Frazioni dell’olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta. |
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili |
138.30 |
|||
1511.
|
Olio di palma, altro che greggio |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
—.10 |
|||
1511.
|
Olio di palma, altro che greggio |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 |
10.— |
|||
1511.
|
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
|||
1512.
|
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1512.
|
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.— |
|||
1512.
|
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
|||
1513.
|
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1513.
|
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.— |
|||
1513.
|
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
140.50 |
|||
1513.
|
Olio di palmisti, greggio |
per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050 o 2106.9074 |
6.— |
|||
1513.
|
Frazioni dell’olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palmisti o di babassù |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
147.35 |
|||
1514.
|
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi technici |
1.— |
|||
1514.
|
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.— |
|||
1514.
|
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
|||
1515.
|
Altri grassi e oli di origine vegetale o microbica (compreso l’olio di ioioba) |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1515.
|
Grassi e oli di granturco, sesamo e altri oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.— |
|||
1515.
|
Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
|||
1516.
|
Grassi e oli di origine animale, |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1516.
|
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
132.70 |
|||
1516.
|
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta. |
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili |
137.65 |
|||
1516.
|
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.30 |
|||
1516.
|
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati Osservazione: L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta. |
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili |
138.30 |
|||
|
Miscele liquide o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli di origine animale, vegetale o microbica o di |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1518.
|
Miscele non alimentari di oli vegetali |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1518.
|
Miscele non alimentari di grassi animali |
per usi tecnici |
1.— |
|||
1602.
|
Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm |
per la fabbricazione di minestra gulasch |
––.10 |
|||
1602. 50 98 |
Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm o macinata |
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
––.10 |
|||
1701.
|
Zucchero cristallizzato, allo stato solido, non lavorato, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
per la fabbricazione di mannite, sorbite, dei loro esteri e di acido gluconico |
esente |
|||
1701.
|
Zuccheri greggi, allo stato solido, non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
per la raffinazione |
esente |
|||
1702.
|
Glucosio, allo stato solido, |
per usi tecnici |
—.80 |
|||
1702.
|
Sciroppo di glucosio |
utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell’ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici |
—.10 |
|||
1904.
|
Grani di cereali, frantumati e preparati Osservazione: Aliquota di dazio per le merci provenienti dall’Unione europea (UE) e dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) (O del 18 giu. 200817 sul libero scambio 1) e di altri partner di libero scambio (O del 27 giu. 199518 sul libero scambio 2): fr. 4.80. |
per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili |
6.–– |
|||
2001.
|
Cetriolini, in recipienti eccedenti 10 kg |
per l’ulteriore lavorazione industriale |
3.–– |
|||
2001.
|
Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg |
per l’ulteriore lavorazione industriale |
3.— |
|||
2001.
|
Peperoncini (capsicum annuum L.), in recipienti eccedenti 50 kg |
per l’ulteriore lavorazione industriale |
3.— |
|||
2005.
|
Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kg |
per la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il consumo |
4.50 |
|||
2008.
|
Polpe |
per l’ulteriore lavorazione industriale |
—.10 |
|||
2008.
|
Polpe |
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007 |
—.10 |
|||
2008.
|
Aloe vera |
per la fabbricazione di sostanze di base per l’ulteriore lavorazione |
10.— |
|||
2009.
|
Succhi d’uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l |
per la fabbricazione di succhi d’uva analcolici o miscele analcoliche di succo d’uva con altri succhi di frutta |
15.— |
|||
2009.
|
Altri succhi di frutta diversa dalla frutta tropicale, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007 |
—.10 |
|||
2009.
|
Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
per l’ulteriore lavorazione industriale |
—.10 |
|||
2103.
|
Salsa di soia |
per l’ulteriore lavorazione |
10.— |
|||
2103.
|
Salse |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
10.— |
|||
2106.
|
Concentrato di proteine di soia |
per l’alimentazione di animali |
—.10 |
|||
2106.
|
Concentrato di proteine di soia |
per l’alimentazione di animali |
—.10 |
|||
2106.
|
Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito |
per l’ulteriore lavorazione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.) |
20.— |
|||
2106.
|
Preparazioni alimentari |
per la fabbricazione di gomme da masticare |
—.10 |
|||
2204.
|
Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi |
per l’ulteriore lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche |
4.–– |
|||
2302.
|
Crusche di frumento |
per usi dietetici per l’alimentazione umana |
70.— |
|||
2309.
|
Preparazioni foraggere senza valore nutritivo Osservazione: Indicare nella dichiarazione per l’importazione il nome del prodotto secondo il permesso della Stazione federale di ricerca Agroscope Liebefeld‑Posieux ALP. |
per usi come ausiliare tecnologico per alimenti (Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico) |
esenti |
|||
2513.
|
Sabbia di granato naturale |
per utilizzo industriale come abrasivo per taglio a getto d’acqua o sabbiatura |
—.16 |
|||
2915.
|
Acido acetico |
per la fabbricazione di cheteni o dichetene |
—.10 |
|||
3823.
|
Acido stearico |
per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili |
1.— |
|||
3823.
|
Acido stearico |
per spalmare la carta detta «autocopiante» |
1.— |
|||
3824.
|
Preparazioni a base di caolino (slurry) |
per l’ulteriore lavorazione |
––.03 |
|||
3906.
|
Copolimero aggiunto di acrilonitrile-metacrilato su elastomero di butadine/ acrilonitrile |
per la fabbricazione di fogli d’imballaggio |
—.10 |
|||
3920.
|
Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d’acqua |
per la fabbricazione di fibre-cemento |
3.80 |
|||
3920.
|
Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto |
per la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di superficie, su uno o ambedue i lati |
10.— |
|||
3920.
|
Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto |
per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice spalmatura di uno strato adesivo per l’emulsione sensibilizzata |
10.— |
|||
4703.
|
Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione |
per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili |
—.35 |
|||
4703.
|
Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione |
per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili |
—.10 |
|||
4705.
|
Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanicamente (CTMP = Chemical Thermo‑Mecanical Pulp) |
per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili |
—.10 |
|||
4804.
|
Carta e cartone Kraft |
per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display |
—.10 |
|||
4810.
|
Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m2 |
per la fabbricazione di ritagli d’imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)» |
6.— |
|||
4810.
|
Cartone Kraft, patinato su una faccia |
per la fabbricazione d’imballaggi |
esente |
|||
5007.
|
Tessuti honan e altri tessuti simili dell’Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti |
per la tingitura e la stampatura |
200.— |
|||
5107.
|
Filati di lana pettinata |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
—.10 |
|||
5205.
|
Filati di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
—.10 |
|||
5206.
|
Filati di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
—.10 |
|||
5208.
|
Tessuti di cotone |
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302 |
—.10 |
|||
5208.
|
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone |
per la fabbricazione di supporti per abrasivi |
––.10 |
|||
5209.
|
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone |
per la fabbricazione di supporti per abrasivi |
—.10 |
|||
5211.
|
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone |
per la fabbricazione di supporti per abrasivi |
—.10 |
|||
5402.
|
Filati da multifilamenti di poliammidi, aventi un titolo di 220 a 5500 decitex |
per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie |
—.50 |
|||
5402.
|
Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto |
per l’avvolgimento a spirale |
10.— |
|||
5402.
|
Filati da multifilamenti di poliesteri, aventi un titolo di 220 a 5500 decitex |
per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie |
—.50 |
|||
5402.
|
Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra 180 e 370 dtex |
per la torcitura o la tessitura |
55.— |
|||
5402.
|
Filati di filamenti sintetici |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
—.10 |
|||
5402.
|
Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo di 560 dtex |
per la torcitura o la tessitura |
40.— |
|||
5402.
|
Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto |
per l’avvolgimento a spirale |
10.— |
|||
5403.
|
Filati a alta tenacità di raion viscosa |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
—.10 |
|||
5404.
|
Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco |
per l’avvolgimento a spirale |
10.— |
|||
5404.
|
Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre |
per la fabbricazione di spazzole e pennelli, scope e spolverini |
30.— |
|||
5404.
|
Lamelle di polipropilene fibrillate |
per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie |
—.50 |
|||
5407.
|
Tessuti ottenuti con filati a alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri |
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302 |
—.10 |
|||
5509.
|
Filati di fibre sintetiche discontinue |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
—.10 |
|||
5510.
|
Filati di fibre artificiali discontinue |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
—.10 |
|||
5512.
|
Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre discontinue di poliestere, greggio o imbianchiti |
per la fabbricazione di supporti per abrasivi |
—.10 |
|||
5513.
|
Tessuti di di fibre discontinue di poliestere |
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302 |
—.10 |
|||
5514.
|
Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre |
per la fabbricazione di supporti per abrasivi |
—.10 |
|||
5806.
|
Nastri tessuti di fibre sintetiche |
per la fabbricazione di chiusure lampo |
104.— |
|||
5906.
|
Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante procedimento d’immersione, in pezza |
per la fabbricazione di supporti antisdrucciolevoli per tappeti |
38.— |
|||
5911.
|
Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili |
per la fabbricazione di guarniture di carde |
5.— |
|||
6006.
|
Altre stoffe a maglia di cotone |
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302 |
—.10 |
|||
6006.
|
Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche |
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302 |
—.10 |
|||
6210.
|
Indumenti in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta |
per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche |
40.— |
|||
6307.
|
Altri manufatti confezionati in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta |
per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche |
40.— |
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6307.
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Mascherine igieniche o mascherine chirurgiche del tipo II o IIR (norma europea EN14683) |
per la previdenza in caso di pandemia |
40.— |
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6309.
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Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili |
per la sfilacciatura o per la fabbricazione di strofinacci |
—.03 |
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6403.
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Calzature |
per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle |
48.— |
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7106.
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Argento, altro |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.— |
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7108.
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Oro, semilavorato |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.— |
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7110.
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Platino, greggio o in polvere |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.— |
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7110.
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Palladio |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.— |
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7113.
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Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di argento |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.— |
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7113.
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Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di altri metalli preziosi |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.— |
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7114.
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Oggetti di oreficeria e loro parti, di argento |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.— |
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7114.
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Oggetti di oreficeria e loro parti, di altri metalli preziosi |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.— |
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7115.
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Altri lavori di argento, anche dorato o platinato |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.— |
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7115.
|
Altri lavori di oro o di platino |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.— |
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7217.
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Fili di ferro o di acciai non legati |
per la fabbricazione di punte di filo di ferro |
—.10 |
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7225.
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Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza di 600 mm o più |
costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi |
—.20 |
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7226.
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Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza inferiore a 600 mm |
costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi |
—.20 |
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7601.
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Leghe di alluminio greggio |
per la pressione, laminazione o trafilatura |
10.— |
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7605.
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Fili di alluminio |
per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale |
—.60 |
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8408.
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Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel) |
per il montaggio nei carrelli a motore per l’agricoltura della voce di tariffa 8704 |
21.— |
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(art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3)
La merce fornita è stata importata a un’aliquota di dazio ridotta. Essa può essere utilizzata solo per [ 19 ]. Un’eventuale modifica dello scopo d’impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d’entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).
Per la merce fornita il dazio d’importazione è stato restituito nell’ambito degli articoli 13–18 dell’ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l’alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell’agricoltura. Un’eventuale modifica dello scopo d’impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d’entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD).
Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.