(art. 25 cpv. 1 e 3, 28 cpv. 1 e 2 nonché 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 118 OD)
Il gestore che intende sollecitare la franchigia doganale o la riduzione dei tributi doganali per prodotti greggi del suolo, uva o vino deve dichiarare anticipatamente, per scritto e mediante il modulo previsto a tal fine, all’ufficio doganale indicato sul certificato di reddito (art. 118 cpv. 1 lett. b OD):
- la natura e la quantità delle merci; e
- l’ora e il luogo del passaggio di frontiera.
La predichiarazione può essere trasmessa via fax o elettronicamente oppure consegnata direttamente all’ufficio doganale. Essa vale come dichiarazione doganale.
La dichiarazione doganale è considerata accettata ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 LD nel momento in cui giunge, debitamente compilata, all’ufficio doganale.
La predichiarazione deve giungere all’ufficio doganale al più tardi due ore prima dell’importazione; ciò vale anche per le merci importate al di fuori degli orari d’apertura dell’ufficio doganale. L’importazione delle merci dichiarate deve avvenire entro un’ora dall’orario d’importazione indicato nella predichiarazione.
Il gestore deve informare l’ufficio doganale in merito a tutti i cambiamenti relativi all’ora o al luogo del passaggio di frontiera nonché alla natura e alla quantità delle merci dichiarate. La notifica dei cambiamenti può avvenire per scritto o telefonicamente e deve giungere all’ufficio doganale prima dell’importazione delle merci. Per i cambiamenti notificati telefonicamente, l’ufficio doganale può chiedere una conferma scritta o la successiva presentazione di una prova.
Il gestore deve annunciare, mediante il modulo previsto a tal fine, l’identità dei propri impiegati e collaboratori; deve contemporaneamente indicare se dette persone sono abilitate a effettuare la predichiarazione di cui al presente articolo.