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631.052

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell’11 febbraio 2009 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 2 , dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1 bis LD).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. persona tenuta a dare informazioni: persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 26 LD;
  2. liquidità:1.denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),2.titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.

Art. 3 Obbligo di informare

Nell’ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell’ufficio doganale, indicazioni su:

  1. la sua persona;
  2. l’importazione, l’esportazione e il transito di liquidità per un importo minimo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;
  3. la provenienza delle liquidità e lo scopo d’impiego previsto;
  4. l’avente economicamente diritto.

In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’ufficio doganale può esigere informazioni anche se l’importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.

Art. 4 Sequestro provvisorio

L’ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell’articolo 104 LD.

Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall’importo delle liquidità.

Art. 5 Disposizione penale

Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d’ordine ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 LD.

Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali

Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):

  1. i dati personali e l’indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
  2. l’importo delle liquidità;
  3. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego previsto;
  4. i dati personali e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto;
  5. informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
  6. se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l’informazione o ha fornito un’informazione errata;
  7. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

La notifica è ammessa a prescindere dall’importo delle liquidità.

Art. 7 Sistema d’informazione

Le notifiche ai sensi dell’articolo 6 sono registrate in un’area specifica del sistema d’informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell’O del 4 aprile 2007 3 sul trattamento dei dati nell’AFD).

Art. 8 Assistenza amministrativa

Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d’informazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ottobre 1997 4 sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.

Art. 9 Analisi

La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d’informazione.

Art. 10 Modifica del diritto vigente

... 5

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.