La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 2 , dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1 bis LD).
631.052
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell’11 febbraio 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- persona tenuta a dare informazioni: persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 26 LD;
- liquidità:1.denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),2.titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.
Art. 3 Obbligo di informare
Nell’ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell’ufficio doganale, indicazioni su:
- la sua persona;
- l’importazione, l’esportazione e il transito di liquidità per un importo minimo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;
- la provenienza delle liquidità e lo scopo d’impiego previsto;
- l’avente economicamente diritto.
In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’ufficio doganale può esigere informazioni anche se l’importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.
Art. 4 Sequestro provvisorio
L’ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell’articolo 104 LD.
Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall’importo delle liquidità.
Art. 5 Disposizione penale
Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d’ordine ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 LD.
Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali
Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):
- i dati personali e l’indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
- l’importo delle liquidità;
- indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego previsto;
- i dati personali e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto;
- informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
- se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l’informazione o ha fornito un’informazione errata;
- indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.
La notifica è ammessa a prescindere dall’importo delle liquidità.
Art. 7 Sistema d’informazione
Le notifiche ai sensi dell’articolo 6 sono registrate in un’area specifica del sistema d’informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell’O del 4 aprile 2007 3 sul trattamento dei dati nell’AFD).
Art. 8 Assistenza amministrativa
Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d’informazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ottobre 1997 4 sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.
Art. 9 Analisi
La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d’informazione.
Art. 10 Modifica del diritto vigente
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Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.