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632.111.723.1

Ordinanza del DFF
sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base

del 9 gennaio 2012 (Stato 1° dicembre 2018)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 6 capoversi 2–4 e 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 2011 1 sui contributi all’esportazione;
d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 2 ,

ordina:

Art. 1 Aliquote dei contributi all’esportazione

Le modalità di calcolo delle aliquote dei contributi all’esportazione e le aliquote dei contributi all’esportazione sono stabilite nell’allegato.

Art. 2 Esportazioni verso determinati Paesi

Le esportazioni verso Andorra, San Marino, Città del Vaticano, Ceuta e Melilla nonché verso le enclavi doganali svizzere sono equiparate alle esportazioni verso gli Stati membri dell’UE.

Per le merci esportate, introdotte nel Paese di destinazione nell’ambito di un accordo bilaterale con la Svizzera, le aliquote dei contributi all’esportazione soggiacciono alle disposizioni del relativo accordo.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DFF del 27 gennaio 2005 3 sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2012.

Allegato4

(art. 1)

A Modalità di calcolo dei contributi all’esportazione delle materie prime del latte e contributi all’esportazione delle materie prime del latte

1. Per il calcolo delle aliquote dei contributi all’esportazione per le materie prime del latte fanno stato le quote parte di materie grasse e di proteine del latte qui appresso.

Voce della tariffa doganale5

Prodotto di riferimento (designazione abbreviata)

Quota parte
di materie grasse del latte

(a)

Quota parte
di proteine del latte

(b)

ex

0402.1000

Latte scremato in polvere (MMP)

0.35%

0.0035

34.2%

0.342

ex

0402.2111/
2119

Latte intero in polvere (VMP)

26.0%

0.26

25.0%

0.25

ex

0405.1011/
1019

Burro (BUT)

82.0%

0.82

1.0%

0.01

2. Per il calcolo delle aliquote dei contributi all’esportazione fanno stato le differenze di prezzo e i fattori di riduzione qui appresso:

2.1 Esportazioni verso gli Stati membri dell’UE

Designazione abbreviata

Differenza di prezzo
tra la Svizzera e l’UE

(fr./100 kg)

Fattore di riduzione in %

Differenza di prezzo dopo la riduzione

Differenza di prezzo massima
secondo il Prot. n. 26

Differenza di prezzo determinante
tra la Svizzera e l’UE

fr./100 kg (cUE)

MMP

221.85

35

144.20

198.80

144.20

VMP

285.60

35

185.64

226.55

185.65

BUT

467.90

35

304.14

368.20

304.15

2.2 Altre esportazioni

Designazione abbreviata

Differenza di prezzo
tra la Svizzera e gli altri Paesi

(fr./100 kg)

Fattore di riduzione in %

Differenza di prezzo dopo la riduzione

Differenza di prezzo determinante
tra la Svizzera e gli altri Paesi

fr./100 kg (cmondo)

MMP

218.10

35

141.77

141.75

VMP

326.55

35

212.26

212.25

BUT

574.85

35

373.65

373.65

3. Per i prodotti di base il cui rapporto di materie grasse del latte rispetto alle proteine del latte è inferiore a 1,04 si applicano le aliquote qui appresso:

3.1 Esportazioni verso gli Stati membri dell’UE

Aliquota (fr./100 kg)

Aliquota materie grasse del latte UE =

cUEVMP∙bMMP−cUEMMP∙bVMPaVMP∙bMMP−aMMP∙bVMP

=

311.70

Aliquota proteine del latte UE =

cUEVMP∙aMMP−cUEMMP∙aVMPbVMP∙aMMP−bMMP∙aVMP

=

418.40

3.2 Altre esportazioni, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 2

Aliquota (fr./100 kg)

Aliquota materie grasse del latte mondo =

cmondoVMP∙bMMP−cmondoMMP∙bVMPaVMP∙bMMP−aMMP∙bVMP

=

422.00

Aliquota proteine del latte mondo =

cmondoVMP∙aMMP−cmondoMMP∙aVMPbVMP∙aMMP−bMMP∙aVMP

=

410.20

4. Per i prodotti di base il cui rapporto di materie grasse del latte rispetto alle proteine del latte è pari o superiore a 1,04 si applicano le aliquote qui appresso:

4.1 Esportazioni verso gli Stati membri dell’UE

Aliquota (fr./100 kg)

Aliquota materie grasse del latte UE =

cUEBUT∙bVMP−cUEVMP∙bBUTaBUT∙bVMP−aVMP∙bBUT

=

366.50

Aliquota proteine del latte UE =

cUEBUT∙aVMP−cUEVMP∙aBUTbBUT∙aVMP−bVMP∙aBUT

=

361.40

4.2 Altre esportazioni, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 2

Aliquota (fr./100 kg)

Aliquota materie grasse del latte mondo =

cmondoBUT∙bVMP−cmondoVMP∙bBUTaBUT∙bVMP−aVMP∙bBUT

=

451.00

Aliquota proteine del latte mondo =

cmondoBUT∙aVMP−cmondoVMP∙aBUTbBUT∙aVMP−bVMP∙aBUT

=

379.90

5. In deroga ai numeri 3–4 di cui sopra, per le seguenti materie prime del latte fanno stato le riduzioni delle aliquote qui appresso, sempreché il prodotto agricolo trasformato abbia un tenore, in peso, di acqua eccedente il 60 per cento:

Voce della tariffa doganale7

Designazione dei prodotti di base

Le aliquote in deroga ai numeri 3–4 sono ridotte come segue:

Per le esportazioni verso gli Stati membri dell’UE

Per le esportazioni verso altri Paesi

ex 0401.2010/2090

latte fresco

34 %

36 %

ex 0401.5020

crema fresca

15 %

15 %

B Aliquote dei contributi all’esportazione delle materie prime diverse da quelle del latte

Le aliquote dei contributi all’esportazione dei seguenti prodotti agricoli di base ammontano a:

Voce della tariffa doganale8

Aliquota (fr./100 kg)

Per le esportazioni verso gli Stati membri dell’UE

Per le esportazioni verso altri Paesi

1101.0043

37.70a

38.15b

0048

37.70a

38.15b

1102.9044

37.70a

38.15b

1103.1199

37.70a

38.15b

ex 1919

37.70a

38.15b

ex 1104.1919

37.70a

38.15b

2913

37.70a

38.15b

ex 2918

37.70a

38.15b

ex 3089

23.05c

23.05c

  1. L’aliquota dei contributi all’esportazione è calcolata in base alla differenza di prezzi Svizzera – UE per farina di grano tenero giusta il Prot. n. 2 del 22 lug. 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2). Essa è ridotta del 20 %.
  1. L’aliquota dei contributi all’esportazione è calcolata in base alla differenza di prezzi Svizzera – Mercato mondiale per farina di grano tenero. Essa è ridotta del 20 %.
  1. L’aliquota dei contributi all’esportazione corrisponde al dazio per germi di frumento per la sgrossatura parziale per l’alimentazione umana. Essa è ridotta del 20 %.