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632.319

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell’UE e dell’AELS) (Ordinanza sul libero scambio 2)

del 27 giugno 1995 (Stato 1° ottobre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulle misure economiche esterne;
visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 2 sulle dogane;
visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 1986 3 sulla tariffa delle dogane;
viste le disposizioni degli accordi e delle convenzioni sotto forma di scambio
di lettere menzionati nell’allegato 1, 4

ordina:

Art. 15 Dazi d’importazione

Il trattamento preferenziale giusta gli accordi e le convenzioni menzionati nell’allegato 1 è concesso come segue:

  1. 6 per le merci menzionate nell’allegato 2 provenienti da Turchia (TR), Israele (IL), Isole Faröer (FO), Marocco (MA), Cisgiordania e Striscia di Gaza (PS), Macedonia (MK), Messico (MX), Giordania (JO), Singapore (SG), Cile (CL), Tunisia (TN), Libano (LB), Repubblica di Corea (KR), Stati membri dell’Unione doganale dell’Africa australe (SACU)7, Egitto (EG), Canada (CA), Giappone (JP), Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (GCC)8, Colombia (CO), Albania (AL), Serbia (RS), Perù (PE), Ucraina (UA), Montenegro (ME), Hongkong, Cina (HK), Bosnia ed Erzegovina (BA), Cina (CN), Stati dell’America centrale (CAS; concluso con Costa Rica [CR], Panama [PA] e Guatemala [GT]), Georgia (GE), Filippine (PH), Ecuador (EC), Indonesia (ID), Moldova (MD) nonché India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;
  2. 9 per le merci menzionate nell’allegato 3 provenienti dalla Colombia (CO), dal Perù (PE), dal Guatemala (GT), dalle Filippine (PH), dall’Ecuador (EC) e dall’India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio addizionali fissate in tale allegato;
  3. per i prodotti agricoli e le altre merci destinate all’alimentazione di animali menzionati nell’allegato 4 provenienti dal Lesotho sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;
  4. 10 per le merci provenienti dal Regno Unito è applicabile il trattamento preferenziale fissato nell’allegato 6.

Per i prodotti agricoli contrassegnati dalla dicitura «em» negli allegati 2 e 3, si applicano le aliquote di dazio stabilite dal Dipartimento federale delle finanze secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 2011 11 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati. 12

Art. 1a13 Contingenti doganali

Le merci il cui quantitativo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono specificate con le quantità corrispondenti nell’allegato 2 e, per il Regno Unito, nell’allegato 6. 14

La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) 15 può concedere deroghe alla dichiarazione doganale elettronica, ad esempio in caso di piccoli invii e importazioni occasionali.

Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate negli allegati 2 e 6 sono attribuite nell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall’ordinanza del 26 ottobre 2011 16 sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura. 17

Se sono applicabili disposizioni speciali ai sensi del capoverso 3, le quote di contingenti doganali sono attribuite solo se una quota di contingente doganale è stata previamente attribuita in virtù dell’OIAgr e delle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.

All’esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell’OIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura autorizza, sempre che obblighi convenzionali lo prevedano, l’importazione di una merce all’aliquota preferenziale di cui agli allegati 2 e 6 fino ad esaurimento del contingente corrispondente. 18

L’UDSC pubblica periodicamente, per via elettronica, il saldo dei contingenti doganali.

Art. 2e 319

Art. 420 Disposizioni in materia d’origine

Le aliquote di dazio fissate negli allegati alla presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d’origine stabilite negli accordi e le convenzioni menzionati nell’allegato 1.

Art. 4a21 Preferenza doganale in base all’utilizzo della merce

Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 22 sulle dogane.

Art. 5 Modificazioni di questa ordinanza

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca è abilitato a modificare gli allegati nella misura in cui tale competenza sia fissata da una legge o da un’ordinanza.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

  1. ordinanza del 25 marzo 199223 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Turchia;
  2. ordinanza del 24 giugno 199224 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Repubblica federativa ceca e slovacca;
  3. ordinanza del 14 dicembre 199225 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con Israele;
  4. ordinanza del 31 marzo 199326 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania);
  5. ordinanza del 26 aprile 199327 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Romania;
  6. ordinanza del 14 giugno 199328 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Bulgaria;
  7. ordinanza del 30 settembre 199329 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’Ungheria;
  8. ordinanza del 12 novembre 199330 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Polonia;
  9. ordinanza del 14 marzo 199431 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con le Isole Färöer

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.

Allegato 132

(art. 1)

Elenco degli accordi e delle convenzioni in forma di scambi di lettere

  1. Accordo di libero scambio del 25 giugno 201833 tra gli Stati dell’AELS e la Turchia (art. 2.3–2.6) e Accordo agricolo del 25 giugno 201834 tra la Svizzera e la Turchia.
  2. Accordo di libero scambio del 17 settembre 199235 tra gli Stati dell’AELS e Israele (art. 3–6) e Accordo agricolo del 22 novembre 201836 tra la Svizzera e Israele.
  3. Accordo del 12 gennaio 199437 tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall’altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (art. 3–4).
  4. Accordo del 19 giugno 199738 tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 19 giugno 199739 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco relativo al commercio dei prodotti agricoli.
  5. Accordo interinale del 30 novembre 199840 tra gli Stati dell’AELS e l’OLP per conto dell’Autorità palestinese (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 30 novembre 199841 tra la Confederazione Svizzera e l’Autorità palestinese relativo al commercio dei prodotti agricoli.
  6. Accordo del 19 giugno 200042 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Macedonia (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 19 giugno 200043 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia relativo al commercio dei prodotti agricoli.
  7. Accordo di libero scambio del 27 novembre 200044 tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico (art. 3–7), e Accordo agricolo del 27 novembre 200045 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico.
  8. ...
  9. Accordo di libero scambio del 21 giugno 200146 tra gli Stati dell’AELS e il Regno ascemita di Giordania (art. 4–8), e Accordo in forma di scambio di lettere del 21 giugno 200147 tra la Confederazione Svizzera e il Regno ascemita di Giordania relativo al commercio di prodotti agricoli.
  10. Accordo di libero scambio del 26 giugno 200248 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Singapore (art. 3–11), e Accordo agricolo del 26 giugno 200249 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore.
  11. Accordo di libero scambio del 26 giugno 200350 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Cile (art. 4–15), e Accordo aggiuntivo del 26 giugno 200351 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli.
  12. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 200452 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica Tunisina (art. 2–10), e Accordo in forma di scambio di lettere del 17 dicembre 200453 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina relativo al commercio di prodotti agricoli.
  13. Accordo di libero scambio del 24 giugno 200454 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano (art. 2–10), e Accordo agricolo del 24 giugno 200455 tra la Svizzera e il Libano.
  14. Accordo di libero scambio del 15 dicembre 200556 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea (art. 1.3 e 1.5–2.6), e Accordo agricolo del 15 dicembre 200557 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di
    Corea.
  15. Accordo di libero scambio del 7 agosto 200658 tra gli Stati dell’AELS e gli Stati della SACU (art. 2–10), e Accordo agricolo del 7 agosto 200659 tra la Svizzera e gli Stati della SACU.
  16. Accordo di libero scambio del 27 gennaio 200760 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica araba d’Egitto (art. 2–10), e Accordo del 27 gennaio 200761 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d’Egitto relativo al commercio di prodotti agricoli.
  17. Accordo di libero scambio del 26 gennaio 200862 tra gli Stati dell’AELS e il Canada (art. 2–11), e Accordo agricolo del 26 gennaio 200863 tra la Confederazione Svizzera e il Canada.
  18. Accordo di libero scambio e di partenariato economico del 19 febbraio 200964 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (art. 2–23).
  19. Accordo di libero scambio del 22 giugno 200965 tra gli Stati dell’AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (art. 1.2–2.3), e Accordo agricolo del 22 giugno 200966 tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG.
  20. Accordo di libero scambio del 25 novembre 200867 tra la Repubblica di Colombia (art. 1.3–2.10) e gli Stati dell’AELS, e Accordo agricolo del 25 novembre 200868 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia.
  21. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 200969 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Albania (art. 2–9), e Accordo agricolo del 17 dicembre 200970 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania.
  22. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 200971 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Serbia (art. 2–10), e Accordo agricolo del 17 dicembre 200972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia.
  23. Accordo di libero scambio del 14 luglio 201073 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Perù (art. 2.1–2.12), e Accordo agricolo del 14 luglio 201074 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù.
  24. Accordo di libero scambio del 24 giugno 201075 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica dell’Ucraina (art. 2.1–2.7 e 2.10–2.11), e Accordo agricolo del 24 giugno 201076 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Ucraina.
  25. Accordo di libero scambio del 14 novembre 201177 tra gli Stati dell’AELS e il Montenegro (art. 2–10), e Accordo agricolo del 14 novembre 201178 tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro.
  26. Accordo di libero scambio del 21 giugno 201179 tra gli Stati dell’AELS e Hongkong, Cina (art. 1.2–2.4), e Accordo agricolo del 21 giugno 201180 tra la Confederazione Svizzera e Hongkong, Cina.
  27. Accordo di libero scambio del 24 giugno 201381 tra gli Stati dell’AELS e la Bosnia e Erzegovina (art. 7–12) e Accordo agricolo del 24 giugno 201382 tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina.
  28. Accordo di libero scambio del 6 luglio 201383 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (art. 2.1–2.5).
  29. Accordo di libero scambio del 24 giugno 201384 tra gli Stati dell’AELS e gli Stati dell’America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama) (art. 1.3–3.2) e Protocollo di adesione del 22 giugno 201585 della Repubblica del Guatemala all’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati dell’America centrale.
  30. Accordo di libero scambio del 27 giugno 201686 tra gli Stati dell’AELS e la Georgia (art. 1.2–3.2).
  31. Accordo di libero scambio del 28 aprile 201687 tra gli Stati dell’AELS e le Filippine (art. 1.3–3.2).
  32. Accordo di partenariato economico globale del 25 giugno 201888 tra gli Stati dell’AELS e l’Ecuador (art. 1.2–2.22).
  33. Accordo commerciale dell’11 febbraio 201989 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord (con allegati).
  34. Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 201890 tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia (art. 1.3–2.23).
  35. Accordo di libero scambio del 27 giugno 202391 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Moldova (art. 1.2–2.24).
  36. Accordo di partenariato commerciale ed economico del 10 marzo 202492 tra gli Stati dell’AELS e l’India (art. 1.2–2.4).

Allegato 293

(art. 1 cpv. 1 lett. a, 1 a cpv. 1, 3 e 5)

Aliquote di dazio all’importazione: merci, aliquote e Paesi beneficianti94

Allegato 395

(art. 1 cpv. 1 lett. b)

Aliquote di dazio all’importazione addizionali: merci, aliquote e Paesi beneficianti96

Allegato 497

(art. 1 lett. c)

Aliquote di dazio all’importazione per il Lesotho:
merci e aliquote

Voce di tariffa

Aliquota preferenziale

Disposizioni particolari

0101.

21 10/

esente

0208.30 00

0208.

4000

esente

di otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

50 00/

esente

0210.99 90

0401.

10 10/

esente

1503.00 99

1505.

00 11/

esente

1515.90 99

ex1516.

10 10/10 99

esente

merci di queste voci, escluse quelle di pesci o di mammiferi marini

1516.

2010/

esente

1602.9088

ex1603.

00 00

esente

merci di questa voce, escluse quelle di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri
invertebrati acquatici

1701.

12 00/

esente

2209.00 00

ex2301.

10 11/10 90

esente

merci di queste voci, escluse quelle di mammiferi marini

2302.

10 10/

esente

2309.90 30

2309.

90 81/

esente

2404.9900

2905.

43 00/44 00

esente

3301.

12 00/90 00

esente

3501.

10 10/

esente

3505.20 90

3809.

10 10/10 90

esente

3823.

11 10

esente

12 10

esente

19 10

esente

3824.

60 00

esente

4101.

20 00/

esente

4103.90 00

4301.

10 00/90 00

esente

5001.

00 00/

esente

5003.00 00

5101.

11 00/

esente

5103.30 00

5201.

00 00/

esente

5203.00 00

5301.

10 00/

esente

5302.90 00

Le aliquote di dazio menzionate sono applicabili solo se le prove dell’origine contengono il rinvio «LDC/PMA: Art. 2.2 CH-SACU satisfied». Altrimenti sono applicabili le aliquote di dazio indicate nell’allegato 2.

Allegato 598

Allegato 699

(art. 1 cpv. 1 lett. d, 1 a cpv. 1, 3 e 5)

Aliquote di dazio all’importazione per il Regno Unito: merci, aliquote di dazio e contingenti doganali

  1. In base all’Accordo menzionato nell’allegato 1 numero 32, alle merci provenienti dal Regno Unito si applica il trattamento preferenziale previsto per le merci provenienti dall’Unione europea secondo quanto stabilito nell’allegato 2 dell’ordinanza del 18 giugno 2008100 sul libero scambio 1.
  2. Alle merci provenienti dal Regno Unito si applicano i contingenti doganali seguenti:

N. del contingente doganale

Voce di tariffa

Designazione della merce

Volume del contingente doganale

33

2309.1021/1029

Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi

322 t lorde

101

ex 0210.1191

Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati

54 t nette

ex 0210.1991

Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati

102

ex 0210.2010

Carni di animali della specie bovina, secche

11 t nette

104

Portinnesto di frutta a granella (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa):

3222 pezzi

0602.2011

  1. innestati, con radici nude

0602.2019

  1. innestati, con piote

0602.2021

  1. non innestati, con radici nude

0602.2029

  1. non innestati, con piote

Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa):

0602.2031

  1. innestati, con radici nude

0602.2039

  1. innestati, con piote

0602.2041

  1. non innestati, con radici nude

0602.2049

  1. non innestati, con piote

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude:

0602.2071

  1. di frutta a granella

0602.2072

  1. di frutta a nocciolo

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote:

0602.2081

  1. di frutta a granella

0602.2082

  1. di frutta a nocciolo

105

0603.1210

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

54 t nette

0603.1110

Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre

Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603.1911

  1. legnosi

0603.1310

  1. diversi dai legnosi

0603.1410

0603.1510

0603.1918

106

Pomodori, freschi o refrigerati:

537 t nette

0702.0010

  1. pomodori ciliegia (cherry):
  2. dal 21 ottobre al 30 aprile

0702.0020

  1. pomodori peretti (di forma allungata):
  2. dal 21 ottobre al 30 aprile

0702.0030

  1. altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
  2. dal 21 ottobre al 30 aprile

0702.0090

  1. altri: dal 21 ottobre al 30 aprile

107

0705.1111

Lattuga iceberg, senza corona:

dal 1° gennaio a fine febbraio

107 t nette

108

0705.2110

Witloof, fresca o refrigerata:

dal 21 maggio al 30 settembre

107 t nette

109

0709.3010

Melanzane, fresche o refrigerate:

dal 16 ottobre al 31 maggio

54 t nette

110

0709.9950

Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:

dal 31 ottobre al 19 aprile

107 t nette

111

Albicocche, fresche:

113 t nette

0809.1011

  1. in imballaggio aperto:
  2. dal 1° settembre al 30 giugno

0809.1091

  1. in altro imballaggio:
  2. dal 1° settembre al 30 giugno

112

0810.1010

Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio

537 t nette

119

0101.2991

Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e quelli da macello)

5 capi

120

0207.1481

Petti di galli e galline, congelati

113 t nette

121

0207.1491

Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, all’esclusione dei petti, congelati

64 t nette

122

0207.2781

Petti di tacchini e tacchine, congelati

43 t nette

123

0207.2791

Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati compresi, all’esclusione dei petti, congelati

32 t nette

124

0207.4210

Anatre, non tagliate in pezzi, congelate

38 t nette

126

Pezzi e frattaglie, senza fegati grassi, congelati

5 t nette

0207.4591

  1. di anatre

0207.5591

  1. di oche

ex 0207.6091

  1. di faraone

127

0208.1000

Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate

91 t nette

128

0208.9010

Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate

5 t nette

129

Uova di volatili, in guscio, per il consumo

8 t nette

  1. fresche:

0407.2110

– – di volatili della specie Gallus domesticus

0407.2910

– – altri

0407.9010

  1. conservate o cotte

130

ex 0409.0000

Miele d’acacia

11 t nette

131

ex 0409.0000

Altro miele naturale, diverso da quello d’acacia

3 t nette

132

0707.0030

Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile

5 t nette

133

0707.0031

Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre

113 t nette

134

0707.0050

Cetriolini, freschi o refrigerati

43 t nette

135

0709.6012

Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre

70 t nette

136

0711.9090

Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

8 t nette

137

0712.2000

Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

5 t nette

138

0713.1011

Piselli [Pisum sativum], in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali

54 t nette

139

0713.1019

Piselli [Pisum sativum], in grani intieri, non lavorati, diversi da quelli per l’alimentazione di animali o per fabbricare la birra

54 t nette

140

0809.4013

Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa, dal 1° luglio al 30 settembre

32 t nette

141

0810.1011

Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto

11 t nette

142

0810.2011

Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre

13 t nette

143

ex 0811.1000

Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione

54 t nette

144

ex 0811.2090

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l’ulteriore lavorazione

64 t nette

145

0811.9010

Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

11 t nette

146

0811.9090

Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

54 t nette

147

0904.2200

Pimenti del genere Capsicum o Pimenta, tritati o polverizzati

8 t nette

148

1001.9931/9939

Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il grano duro), per l’alimentazione di animali

2 685 t nette

149

1005.9031/9039

Granoturco, per l’alimentazione di animali

698 t nette

150

2003.1000

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

91 t nette

151

0204.5010

Carne di animali della specie caprina; fresca, refrigerata o congelata

5 t nette

152

0707.0010

Cetrioli per insalata; freschi o refrigerati:

dal 21 ottobre al 14 aprile

11 t nette

153

0802.3290

Noci comuni, fresche o secche, sgusciate, anche decorticate, non atte per l’alimentazione di animali né per la fabbricazione di oli

5 t nette

301

ex 0210.1991

Coppa, prosciutto in veschiche e noce di prosciutto

199 t nette

1601.0011

Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi

1601.0021

Altre salsicce di animali della specie equina, bovina, suina, ovina, caprina, esclusi i cinghiali

ex 1602.4910

Coppa