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Legge federale sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS del 20 marzo 1998 (Stato 1° gennaio 2020) (Stato 1° gennaio 2020)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale 1 , 2
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1997 3 ,

decreta:

Art. 14 Aumento delle aliquote

Per garantire il finanziamento dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto sono aumentate come segue:

  1. l’aliquota normale di 1 punto percentuale;
  2. l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali;
  3. l’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,5 punti percentuali.

Art. 2 Utilizzo del provento

Il provento integrale dell’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto è devoluto all’AVS. 5

6

Il Consiglio federale regola la procedura di versamento delle singole quote del provento al fondo di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 3 Disposizioni finali

Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Su proposta del Consiglio federale, l’Assemblea federale abroga il presente decreto quando le condizioni di cui all’articolo 41 ter capoverso 3 bis della Costituzione federale 7 non sono più soddisfatte.