(art. 1 cpv. 2 LImT)
Per «tabacchi manufatti» s’intendono i prodotti menzionati alle voci 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 e 2404.1100 della tariffa doganale.
Per «sigari» s’intendono i sigari Avana, i sigari spuntati, i cigarillos, i sigari a penna, i Toscani e i Virginia, costituiti interamente o in parte da un ripieno di tabacco, con o senza sottofascia e con fascia esterna composta da foglie di tabacco naturale o omogeneizzato, a condizione che tali prodotti non siano considerati sigarette ai sensi del capoverso 3.
Per «sigarette» s’intendono:
- le sigarette nel senso usualmente ammesso nel commercio, costituite interamente o in parte da un ripieno di tabacco e avvolte in un involucro non composto da foglie di tabacco naturale;
- i prodotti analoghi alle sigarette:1.costituiti interamente o in parte da un ripieno di tabacco, avvolti in un involucro semplice o doppio; l’involucro esterno non è composto da foglie di tabacco naturale ed è steso in linea retta in senso longitudinale, oppure2.costituiti da rotoli di tabacco o prodotti simili preformati introdotti in un tubetto di carta da sigarette o avvolti in un foglietto di carta da sigarette mediante una semplice operazione non industriale.
Per «tabacco da fumo» s’intendono:
- il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza ulteriore lavorazione industriale;
- le spuntature di sigari nonché i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto e che possono essere fumati, non compresi ai capoversi 2 e 3.
Per «tabacco trinciato fine» s’intende il tabacco da fumo contenente:
- più del 25 per cento in peso di parti di tabacco con una larghezza di taglio inferiore a 1,2 millimetri; oppure
- al massimo il 25 per cento in peso di parti di tabacco con una larghezza di taglio inferiore a 1,2 millimetri, venduto per arrotolare le sigarette o destinato a tale scopo.
Per «tabacco trinciato fine» s’intende anche il tabacco per pipe ad acqua della voce di tariffa 2403.1100.