La presente ordinanza disciplina i dettagli concernenti la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche dei carburanti rinnovabili 2 che il richiedente deve fornire per beneficiare dell’agevolazione fiscale secondo l’articolo 12 b della legge federale del 21 giugno 1996 3 sull’imposizione degli oli minerali.
641.611.21 — OBcarb
Ordinanza del DATEC concernente la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche dei carburanti rinnovabili (OCarbR)
del 15 giugno 2016 (Stato 1° maggio 2025)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 19 f capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1996 1 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm),
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche
Per la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche secondo l’articolo 19 c OIOm, il richiedente deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 3–7.
Art. 3 Indicazioni concernenti il tipo e la qualità del carburante rinnovabile
Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
- il tipo di carburante rinnovabile;
- la qualità del carburante rinnovabile, indicando le norme riconosciute;
- la biomassa utilizzata o gli altri agenti energetici rinnovabili impiegati per la produzione.
Art. 4 Indicazioni concernenti le superfici utilizzate
Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
- il paese di provenienza e la posizione geografica del luogo di coltivazione delle materie prime utilizzate;
- l’utilizzazione della superficie tra il 1° gennaio 2008 e il momento della coltivazione delle materie prime.
Art. 5 Indicazioni concernenti la coltivazione e la raccolta delle materie prime
In merito alla coltivazione e alla raccolta il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
- le tecniche di coltivazione e di raccolta, indicando le macchine e gli agenti energetici impiegati;
- il tipo e la quantità dei concimi e dei prodotti fitosanitari impiegati;
- la tecnica di irrigazione e la quantità di acqua consumata a tal fine come pure il tipo di risorsa idrica utilizzato;
- il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- il rendimento in termini di valore di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento.
Art. 6 Indicazioni concernenti la produzione del carburante rinnovabile
In merito alla produzione il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
- la tecnica applicata;
- il tipo e la quantità dell’energia impiegata;
- il tipo e la quantità delle sostanze ausiliarie utilizzate;
- il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
- il rendimento di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti in termini di energia e di valore;
- il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento;
- i gas serra e gli inquinanti ambientali rilasciati.
Art. 7 Indicazioni concernenti i luoghi di lavorazione e i trasporti
Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
- i luoghi di lavorazione;
- i mezzi e le distanze di trasporto dal luogo di coltivazione delle materie prime fino al luogo in cui i consumatori acquistano il carburante rinnovabile.
Art. 8 Prova semplificata
Le indicazioni di cui agli articoli 3–7 non devono essere fornite se il richiedente dimostra che il carburante è stato prodotto nel rispetto delle esigenze di una legislazione nazionale o di uno standard riconosciuto sul piano nazionale o internazionale, equivalenti alle esigenze ecologiche secondo l’articolo 19 c OIOm. Se l’equivalenza è solo parziale, il richiedente deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 3–7 necessarie per la verifica dell’adempimento delle esigenze ecologiche di cui all’articolo 19 c OIOm.
Se, visti il tipo e la produzione del carburante rinnovabile, alcune indicazioni di cui agli articoli 3–7 non sono necessarie per la verifica dell’adempimento delle esigenze ecologiche di cui all’articolo 19 c OIOm, dette indicazioni non devono essere fornite.
Art. 9 Bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) effettua un bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante sulla base delle indicazioni fornite e tenendo conto di valori standard sulla fase di consumo dei carburanti rinnovabili.
Per effettuare il bilancio, utilizza in particolare:
- le serie di dati della banca dati degli inventari ecologici del centro Ecoinvent4 o di banche dati di qualità comparabile in termini di verificabilità e di trasparenza nonché di controllo da parte di terzi;
- il metodo della scarsità ecologica5 o altri metodi di qualità comparabile in termini di verificabilità, trasparenza e completezza.
Art. 10 Verifica e valutazione dell’adempimento delle esigenze ecologiche
L’UFAM verifica se sono adempiute le esigenze ecologiche di cui all’articolo 19 c OIOm.
Può chiedere indicazioni o documenti supplementari, se ciò è necessario per verificare l’adempimento delle esigenze ecologiche.
Per verificare l’adempimento delle esigenze ecologiche, può fare ricorso a esperti indipendenti.
Riassume la sua valutazione in un rapporto di verifica all’attenzione della Direzione generale delle dogane.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 3 aprile 2009 6 sull’ecobilancio dei carburanti è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.