Il biogas, l’idrogeno rinnovabile e il gas sintetico devono essere dichiarati all’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 della legge del 30 settembre 2016 sull’energia se:
- sono immessi e misurati nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa; o
- sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati direttamente a una stazione di rifornimento.
Gli stabilimenti di fabbricazione che producono carburanti rinnovabili devono presentare all’autorità fiscale, tramite l’organo d’esecuzione:
- la dichiarazione fiscale periodica di cui all’articolo 20 LIOm;
- il rapporto periodico di cui all’articolo 31 LIOm.
I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare all’autorità fiscale, tramite l’organo d’esecuzione, le dichiarazioni relative a una differenza d’imposta di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOm.
Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, idrogeno rinnovabile o gas sintetico nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono registrare:
- i ritiri di biogas, idrogeno rinnovabile e gas sintetico, ripartiti secondo i fornitori;
- le consegne di biogas, idrogeno rinnovabile e gas sintetico, ripartite secondo i destinatari.
Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare all’organo d’esecuzione tutte le quantità di biogas, idrogeno rinnovabile e gas sintetico importate, esportate e commercializzate.
L’organo d’esecuzione trasmette senza indugio i dati all’autorità fiscale. Verifica in particolare che le quantità dichiarate siano state conteggiate integralmente e che non siano state utilizzate o computate più volte.