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641.71

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2)

del 23 dicembre 2011 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale 1 ;
visti i messaggi del Consiglio federale del 26 agosto 2009 2 e del 20 gennaio 2010 3 ,

decreta:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 14 Scopo

La presente legge ha lo scopo di attuare gli obiettivi di cui alla legge federale del 30 settembre 2022 5 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli).

Art. 26 Definizioni

Ai sensi della presente legge s’intende per:

  1. combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione);
  2. carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia;
  3. diritti di emissione: diritti negoziabili per l’emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all’asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale;
  4. attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera;
  5. certificati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni comprovabili delle emissioni conseguite all’estero secondo il Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 19977 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
  6. attestati internazionali: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all’estero secondo l’Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima;
  7. impianti: unità tecniche fisse in un luogo determinato;
  8. capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio:rimozione computabile di CO2 dall’atmosfera e suo stoccaggio nei pozzi di carbonio;
  9. protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre le emissioni di gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera;
  10. fornitori di carburante per l’aviazione: fornitori di carburanti o di idrogeno per l’aviazione, come pure operatori di aeromobili che acquistano o producono essi stessi i carburanti o l’idrogeno per l’aviazione di cui necessitano per l’esercizio dell’attività commerciale.

Art. 39 Obiettivi di riduzione

La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra:

  1. nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990;
  2. tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990.

La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione.

Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l’articolo 4 LOCli 10 .

D’intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici.

Art. 3a11 Emissioni di gas serra determinanti

Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sono determinanti i gas serra emessi in Svizzera. Il Consiglio federale designa i gas serra.

Le emissioni derivanti dai carburanti fossili utilizzati per il rifornimento in Svizzera per i voli e la navigazione internazionali non sono prese in considerazione.

Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati di cui riconosce i SSQE sono presi in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione.

Art. 4 Mezzi

Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge. 12

Al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione concorrono anche i provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra o aumentano la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio, segnatamente nei settori dell’ambiente, del sottosuolo, dell’energia, dei rifiuti, dell’agricoltura, dell’economia forestale e del legno, della circolazione stradale e dell’imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari. 13

Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali i consumatori di combustibili e di carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni di CO 2 .

Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell’esecuzione di provvedimenti volontari.

Se gli obiettivi di riduzione non possono essere raggiunti, la Confederazione può acquisire gli attestati internazionali necessari al loro raggiungimento. 14

Art. 515 Computo unico

Le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti possono essere computati una sola volta ai fini dell’adempimento degli obblighi secondo la presente legge.

Art. 616 Attestati internazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all’estero devono soddisfare affinché gli attestati internazionali siano presi in considerazione in Svizzera.

I requisiti devono prevedere in particolare i seguenti criteri:

  1. le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio possono essere computati solo se la loro realizzazione non sarebbe stata possibile senza il sostegno della Svizzera;
  2. le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti nei Paesi poco sviluppati devono contribuire allo sviluppo sostenibile sul posto e non devono avere conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico.

Il Consiglio federale può prevedere che:

  1. gli attestati internazionali per gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio non siano presi in considerazione se non è possibile garantire lo stoccaggio permanente di CO2 nei pozzi di carbonio;
  2. in conformità con l’Accordo del 12 dicembre 201517 sul clima, una parte delle riduzioni delle emissioni o degli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio non sia presa in considerazione all’atto del rilascio degli attestati internazionali.

Art. 718 Attestati nazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti in Svizzera devono soddisfare affinché conferiscano il diritto al rilascio di attestati nazionali.

Art. 7a19 Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo

Gli operatori di aeromobili riportano nelle offerte di volo le emissioni probabili dei voli indicandole in CO 2 equivalenti (CO 2 eq). Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto di metodi riconosciuti internazionalmente.

Art. 8 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

La Confederazione coordina i provvedimenti volti a evitare e a far fronte ai danni alle persone o ai beni di considerevole valore che possono risultare dall’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.

Provvede a elaborare e ad acquisire i dati di base necessari per prendere questi provvedimenti.

Art. 8a20 Deroghe per la difesa nazionale

In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale può, per via d’ordinanza, prevedere deroghe alla presente legge.

Capitolo 2 Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2

Sezione 1 Per gli edifici

Art. 9

I Cantoni provvedono affinché le emissioni di CO 2 prodotte dagli edifici riscaldati con vettori 21 energetici fossili siano ridotte conformemente agli obiettivi. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni sulla base dello stato attuale della tecnica.

Per le costruzioni nuove sostitutive e gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti, i Cantoni stabiliscono gli standard in base ai quali è autorizzato uno sfruttamento supplementare del fondo. 22

I Cantoni riferiscono ogni anno alla Confederazione sui provvedimenti presi.

Nel caso delle nuove costruzioni o della sostituzione degli impianti di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda nelle vecchie costruzioni, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie registrano le informazioni principali nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni di cui all’articolo 10 capoverso 3 bis della legge del 9 ottobre 1992 23 sulla statistica federale. Il Consiglio federale disciplina le informazioni da registrare. 24

I Cantoni prevedono l’obbligo di notificare la sostituzione di un impianto di produzione di calore. 25

Sezione 2 Per i veicoli26

Art. 1027 Valori obiettivo

La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2non superino i valori seguenti:

  1. 93,6 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta negli anni 2025–2029;
  2. 153,9 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025–2029;
  3. 49,5 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030;
  4. 90,6 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030.

La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino, con riferimento al valore di base determinante nell’Unione europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, le percentuali seguenti:

  1. per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025–2029, l’85 per cento;
  2. per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 70 per cento.

Il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi.

Il Consiglio federale stabilisce a quali automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché veicoli pesanti (veicoli) si applicano i valori obiettivo e definisce il metodo applicabile per determinare le emissioni di CO 2 . Al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.

Il Consiglio federale monitora l’evoluzione delle emissioni di CO 2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni di CO 2 calcolate secondo il metodo applicabile e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, può adottare provvedimenti adeguati.

Art. 10ae 10b28

Art. 1129 Obiettivo individuale

Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO 2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l’anno di riferimento (parco veicoli nuovi).

Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l’obiettivo individuale.

Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare:

  1. le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile;
  2. le norme dell’Unione europea.

Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto:

  1. le automobili;
  2. gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri;
  3. i veicoli pesanti.

Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all’anno, l’obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo.

Per il raggiungimento dell’obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

Art. 11a30 Fattori di riduzione delle emissioni di CO2per i parchi veicoli nuovi mediante l’utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili

Gli importatori e costruttori di veicoli possono chiedere che per il calcolo delle emissioni di CO 2 del proprio parco veicoli nuovi si tenga conto della riduzione del CO 2 conseguita utilizzando carburanti sintetici rinnovabili. A tale scopo producono le prove che attestano la quantità di carburanti garantita loro per contratto e da chi sono stati messi in commercio.

I carburanti sintetici rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 35 d della legge del 7 ottobre 1983 31 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb).

Art. 1232 Calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

Alla fine di ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) calcola per ogni importatore e per ogni costruttore:

  1. l’obiettivo individuale;
  2. le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi.

Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori e i costruttori devono fornire. Stabilisce in particolare i requisiti riguardanti la documentazione da presentare dalla quale sono evinti i dati del veicolo utilizzati per il calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO 2 .

Per il calcolo delle emissioni medie di CO 2 di cui al capoverso 1 lettera b, può prevedere che, se le informazioni non sono fornite entro un determinato termine, si applichi un livello di emissioni forfettario. Il Consiglio federale stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni e definisce il livello di emissioni forfettario.

In caso di modifica dei valori obiettivo, può emanare disposizioni che, durante un periodo limitato, agevolino il raggiungimento dei nuovi obiettivi individuali. Al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea. Per le automobili, tali agevolazioni scadono al più tardi alla scadenza delle relative agevolazioni nell’Unione europea.

Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale

Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l’obiettivo individuale, l’importatore o il costruttore versa alla Confederazione il seguente importo per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l’anno civile corrispondente:

  1. per un parco veicoli nuovi di automobili o di autofurgoni e trattori a sella leggeri, tra 95 e 152 franchi per ogni grammo di CO2/km oltre l’obiettivo individuale;
  2. per un parco veicoli nuovi di veicoli pesanti, per ogni grammo di CO2 per tonnellata-chilometro oltre l’obiettivo individuale:1.negli anni 2025–2029, tra 4250 e 6800 franchi,2.a partire dal 2030, tra 6800 e 10 880 franchi.33

Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell’Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni prima dell’inizio del corrispondente anno.

Per quanto riguarda gli importatori e i costruttori di cui all’articolo 11 capoverso 5, gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO 2 superano l’obiettivo individuale. Se, per effetto di determinate disposizioni emanate in virtù dell’articolo 12 capoverso 4, gli importatori e i costruttori di cui all’articolo 11 capoverso 5 risultano penalizzati rispetto agli altri importatori o costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell’obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. 34

I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.

Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996 35 sull’imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l’importo da pagare conformemente ai capoversi 1–3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO 2 del singolo veicolo.

Art. 13a36 Pubblicazione

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni pubblica annualmente:

  1. i nomi degli importatori e costruttori che hanno messo in circolazione per la prima volta almeno:1.50 automobili,2.sei autofurgoni e trattori a sella leggeri, o3.cinque veicoli pesanti;
  2. la composizione dei raggruppamenti di emissioni;
  3. per importatore e raggruppamento di emissioni per ogni parco veicoli nuovi:1.il numero dei veicoli messi in circolazione per la prima volta,2.le emissioni medie di CO2,3.gli obiettivi individuali,4.le sanzioni riscosse.

Art. 13b37 Rapporto e proposte per un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2

Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi, la prima volta nelle date riportate di seguito e successivamente ogni tre anni:

  1. per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, nel 2025;
  2. per i veicoli pesanti, nel 2028.

Sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte per un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO 2 dei veicoli da attuare dopo il 2030. Al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.

Capitolo 3 ...

Art. 1438

Capitolo 4 Sistema di scambio di quote di emissioni e registro dello scambio di quote di emissioni39

Sezione 1 Sistema di scambio di quote di emissioni

Art. 1540 Partecipazione su richiesta

I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima.

Ogni anno restituiscono alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotte da tali impianti.

Il Consiglio federale può prevedere che per le emissioni generate dall’utilizzo di gas metano trasportato in condotta non debbano essere restituiti diritti di emissione se:

  1. del gas rinnovabile è stato prodotto all’estero, ivi acquistato e immesso nella rete europea in una quantità corrispondente a quella di gas metano utilizzata;
  2. nessun doppio computo è effettuato riguardo al gas rinnovabile;
  3. il computo ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra avviene esclusivamente in Svizzera; e
  4. il gas rinnovabile soddisfa i requisiti di cui all’articolo 35d LPAmb41.

Art. 1642 Obbligo di partecipazione: gestori di impianti

I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE.

Essi devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti. 43

Alle emissioni generate dall’utilizzo di gas metano trasportato in condotta si applica l’articolo 15 capoverso 3. 44

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti.

Art. 16a45 Obbligo di partecipazione: operatori di aeromobili

Gli operatori di aeromobili che decollano o atterrano in Svizzera sono tenuti a partecipare al SSQE secondo i termini stabiliti dagli accordi internazionali.

Il Consiglio federale disciplina:

  1. le deroghe per i voli contemplati da un SSQE da esso riconosciuto;
  2. le deroghe per i voli che non partono dallo Spazio economico europeo (SEE) o che non sono diretti verso lo SEE, nonché ulteriori deroghe; al riguardo, tiene conto delle norme dell’Unione europea.

Gli operatori di aeromobili devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili. 46

Se in virtù di accordi internazionali esistono più sistemi internazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra degli aeromobili, il Consiglio federale provvede affinché gli operatori di aeromobili non siano sottoposti in maniera cumulativa a tali sistemi per quanto concerne le emissioni di gas serra causate dai voli.

Art. 1747 Restituzione della tassa sul CO2

Ai gestori di impianti che partecipano al SSQE viene restituita, su richiesta, la tassa sul CO 2 applicata ai combustibili fossili 48 .

Per le centrali termiche a combustibili fossili la restituzione è effettuata soltanto nella misura in cui il prezzo del CO 2 supera un importo minimo. Quest’ultimo si fonda sul valore medio dei costi esterni dopo deduzione dei costi delle aste per i diritti di emissione consegnati.

Art. 1849 Determinazione della quantità di diritti di emissione disponibili

Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno per gli impianti e per gli aeromobili; al riguardo, tiene conto dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 e delle normative internazionali paragonabili. 50

Può adeguare la quantità di diritti di emissione disponibili se assoggetta nuove categorie di impianti all’obbligo di partecipazione al SSQE, se esclude successivamente categorie di impianti da tale obbligo oppure se vengono cambiate normative internazionali paragonabili . 51

Può riservare ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e per aeromobili al fine di metterli a disposizione di futuri partecipanti al SSQE o di partecipanti in forte crescita . Al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea. 52

Art. 1953 Rilascio di diritti di emissione per impianti

I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente.

Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all’asta.

La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati.

Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l’efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente.

Per la produzione e l’utilizzo di elettricità non è prevista l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all’asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all’asta o che non sono stati aggiudicati all’asta sono cancellati.

Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l’articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.

Art. 19a54 Rilascio di diritti di emissione per aeromobili

I diritti di emissione per aeromobili sono assegnati annualmente.

Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all’asta.

La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un operatore di aeromobili è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro effettuate in un dato anno stabilito dal Consiglio federale.

Dal 2026 i diritti di emissione non sono più assegnati a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l’utilizzo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.

Art. 2055 Rapporto

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

Nel quadro del rapporto, gli operatori di aeromobili forniscono ogni anno alla Confederazione le informazioni per la stima dell’impatto ambientale globale dell’aviazione. Il Consiglio federale precisa le informazioni da fornire tenendo conto delle norme dell’Unione europea. 56

Art. 2157 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO 2 eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione. 58

I diritti di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l’anno successivo.

Sezione 2 ...

Art. 22 a2559

Sezione 3 ...

Art. 26a 2860

Sezione 3a Registro dello scambio di quote di emissioni

Art. 28a

La Confederazione tiene un registro pubblico dello scambio di quote di emissioni. Il registro serve alla conservazione e transazione di diritti di emissione, attestati e certificati di riduzione delle emissioni.

Nel registro dello scambio di quote di emissioni possono iscriversi soltanto persone che hanno la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera o nello SEE e che dispongono di un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.

Il Consiglio federale può prevedere che i pagamenti in denaro relativi alle vendite all’asta di diritti di emissione possano essere effettuati soltanto per il tramite di conti bancari in Svizzera o nello SEE.

Capitolo 4a Provvedimenti riguardanti i carburanti fossili

Sezione 1 Obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti fossili

Art. 28b Obbligo di compensazione

Le persone assoggettate all’obbligo di pagare l’imposta secondo l’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 1996 61 sull’imposizione degli oli minerali che immettono carburanti fossili in libero consumo compensano una parte delle emissioni di CO 2 derivanti dall’utilizzazione energetica dei carburanti.

Sono eccettuati i carburanti fossili esentati dall’imposta sugli oli minerali o che beneficiano di un’aliquota di favore.

Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo di compensazione chi immette in libero consumo piccole quantità di carburanti fossili.

Le persone assoggettate all’obbligo di pagare l’imposta possono associarsi in raggruppamenti per adempiere l’obbligo di compensazione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi della singola persona assoggettata all’obbligo di pagare l’imposta.

Art. 28c Quota delle emissioni da compensare e maggiorazione massima a titolo di compensazione

La quota delle emissioni di CO 2 da compensare è pari almeno al 5 per cento e non eccede il 90 per cento.

Il Consiglio federale stabilisce la percentuale in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 o dell’evoluzione delle emissioni di CO 2 dei trasporti e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera. Consulta previamente il settore interessato.

La maggiorazione applicata ai carburanti fossili a titolo di compensazione ammonta al massimo a 5 centesimi al litro.

Art. 28d Rapporto

Le persone assoggettate all’obbligo di pagare l’imposta presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sull’adempimento dell’obbligo di compensazione, in cui ragguagliano in particolare sugli aspetti seguenti:

  1. i costi generati dalla compensazione delle emissioni di CO2;
  2. l’ammontare della maggiorazione applicata; e
  3. le quantità totali dei carburanti per l’aviazione rinnovabili e sintetici rinnovabili aggiunte ai carburanti fossili per l’aviazione assoggettati all’imposta sugli oli minerali.

Art. 28e Sanzioni

Chi non adempie l’obbligo di compensazione secondo l’articolo 28bcapoverso 1, per ogni tonnellata di CO2 non compensata è tenuto nell’anno successivo:

  1. a versare alla Confederazione un importo di 160 franchi; e
  2. a restituire alla Confederazione un attestato nazionale o internazionale.

Sezione 2 Obbligo di fornitura e di miscelazione di carburanti a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili

Art. 28f Obblighi dei fornitori di carburanti per l’aviazione, dei gestori di aerodromi e degli operatori di aeromobili

Gli obblighi dei fornitori di carburanti per l’aviazione, dei gestori di aerodromi e degli operatori di aeromobili in materia di fornitura e miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili sono retti dalle norme dell’Unione europea per un’aviazione sostenibile applicabili in virtù dell’Accordo del 21 giugno 1999 62 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

Il Consiglio federale definisce gli aerodromi nei quali vige l’obbligo di fornitura e di miscelazione. Al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.

Art. 28g Sanzioni

Il fornitore di carburanti per l’aviazione che viola l’obbligo di miscelazione in quanto negli aerodromi di cui all’articolo 28f capoverso 2 non mette a disposizione degli operatori di aeromobili la quota minima di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili o sintetici rinnovabili secondo le quote e i termini vigenti nell’Unione europea deve:

  1. versare un importo alla Confederazione; e
  2. rifornire il mercato, nel periodo di riferimento successivo, con una quantità del carburante interessato equivalente a quella non fornita, oltre ai quantitativi dovuti.

L’importo di cui al capoverso 1 lettera a è pari al doppio di quello ottenuto moltiplicando:

  1. la differenza tra il prezzo medio annuo per tonnellata di carburante fossile per l’aviazione e il prezzo medio annuo per tonnellata di carburante per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabile o sintetico rinnovabile; per
  2. la quantità del carburante per l’aviazione che non corrisponde alle quote minime di carburante per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabile o sintetico rinnovabile in vigore nell’Unione europea.

Il fornitore di carburanti che fornisce informazioni fuorvianti o inesatte riguardo alle caratteristiche o all’origine dei carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili o sintetici rinnovabili che mette a disposizione è tenuto al versamento di un importo alla Confederazione. L’importo è pari al doppio di quello ottenuto moltiplicando:

  1. la differenza tra il prezzo medio annuo per tonnellata di carburante fossile per l’aviazione e il prezzo medio annuo per tonnellata di carburante per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabile o sintetico rinnovabile; per
  2. la quantità dei carburanti per l’aviazione riguardo ai quali sono state fornite informazioni fuorvianti o inesatte.

Il gestore di un aerodromo di cui all’articolo 28 f capoverso 2 che non adotta le misure necessarie per garantire agli operatori di aeromobili un accesso adeguato alle quote minime di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili è tenuto al versamento di un importo alla Confederazione. L’importo ammonta a 50 centesimi moltiplicati per il numero di decolli dall’aerodromo interessato nell’anno in rassegna.

L’operatore di aeromobili che viola gli obblighi di rifornimento in quanto si rifornisce per meno del 90 per cento del fabbisogno annuo di carburante per l’aviazione in specifici aeroporti dell’Unione europea o negli aerodromi di cui all’articolo 28fcapoverso 2 è tenuto al versamento di un importo alla Confederazione. L’importo è pari al doppio di quello ottenuto moltiplicando:

  1. il prezzo medio annuo per tonnellata di carburante per l’aviazione; per
  2. la quantità di carburante di cui non è stato fatto rifornimento nell’anno in rassegna.

L’operatore di aeromobili può essere esentato dal versamento dell’importo di cui al capoverso 5 se può dimostrare che la violazione degli obblighi di rifornimento è riconducibile a circostanze eccezionali e imprevedibili, al di fuori del suo controllo, i cui effetti non si sarebbero potuti evitare anche se fossero stati adottati tutti i provvedimenti del caso.

Per il calcolo dei prezzi medi annui dei carburanti per l’aviazione fossili, a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili si tiene conto delle raccomandazioni dell’Unione europea.

I proventi derivanti dalle sanzioni secondo il presente articolo sono utilizzati per promuovere i carburanti rinnovabili per l’aviazione.

Capitolo 5 Tassa sul CO2

Sezione 1 Riscossione della tassa63

Art. 29 Tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili

La Confederazione riscuote una tassa sul CO 2 sulla produzione, l’estrazione e l’importazione di combustibili fossili.

L’aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO 2 . Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili di cui all’articolo 3 non sono raggiunti.

Art. 30 Assoggettamento alla tassa

Sono assoggettati:

  1. alla tassa sul carbone: le persone assoggettate all’obbligo di dichiarazione all’atto dell’importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 200564 sulle dogane, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera;
  2. alla tassa sugli altri vettori energetici fossili: le persone assoggettate all’obbligo di pagare l’imposta conformemente alla legge federale del 21 giugno 199665 sull’imposizione degli oli minerali.

Sezione 2 Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori66 che si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra67

Art. 3168 Impegno di riduzione

La tassa sul CO 2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione).

L’impegno di riduzione può essere sottoscritto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. l’impegno riguarda tutti gli impianti in un determinato luogo;
  2. gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico;
  3. il gestore ha stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201669 sull’energia (LEne), nella quale sono definiti le emissioni di gas serra e i provvedimenti per la riduzione di tali emissioni.

L’impegno di riduzione cessa alla fine del 2040 e contempla valori obiettivo per i periodi 2025–2030 e 2031–2040.

I gestori possono associarsi in raggruppamenti per adempiere l’impegno di riduzione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore.

Il Consiglio federale può prevedere che si tenga conto dell’utilizzo di gas metano trasportato in condotta ai fini dell’adempimento dell’impegno di riduzione, purché i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 3 siano soddisfatti.

Art. 31a70 Rapporto e piano di decarbonizzazione

I gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione:

  1. presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sull’adempimento della convenzione sugli obiettivi;
  2. presentano alla Confederazione, entro tre anni dall’inizio dell’impegno di riduzione, un piano nel quale illustrano le misure con cui intendono ridurre in modo significativo, entro la fine del 2040, le emissioni di gas serra derivanti dall’utilizzo a scopi energetici di combustibili fossili (piano di decarbonizzazione), e aggiornano tale piano ogni tre anni.

Art. 31b71 Cessazione anticipata dell’impegno di riduzione

I gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione possono richiedere di porre fine anticipatamente al proprio impegno alle date seguenti:

  1. il 31 dicembre 2030; o
  2. alla fine dell’anno civile in cui non utilizzano più combustibili fossili a scopi energetici per le loro attività ordinarie.

L’impegno di riduzione cessa inoltre anticipatamente se il gestore non presenta alcun piano di decarbonizzazione o la convenzione sugli obiettivi non è stata rinnovata.

I gestori che pongono fine anticipatamente al proprio impegno di riduzione non possono sottoscriverne uno nuovo.

Art. 31c72 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina:

  1. i requisiti applicabili agli impegni di riduzione e ai piani di decarbonizzazione;
  2. i casi in cui un’attività è considerata attività economica;
  3. le attività di diritto pubblico che abilitano alla sottoscrizione di un impegno di riduzione;
  4. il tipo e l’entità dei valori obiettivo;
  5. i casi in cui i gestori di impianti a basse emissioni di gas serra possono stabilire la portata dell’impegno di riduzione con un modello semplificato;
  6. i casi e la misura in cui possono essere restituiti attestati nazionali o internazionali ai fini del rispetto dell’impegno di riduzione.

Art. 3273 Sanzioni

I gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione e non rispettano i propri valori obiettivo versano alla Confederazione nell’anno successivo, per ogni tonnellata di CO2eq generata in eccesso:

  1. un importo di 125 franchi; e
  2. restituiscono un attestato nazionale o internazionale.

Sezione 3 Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

Art. 32a74 Gestori di impianti di cogenerazione

Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE e non hanno sottoscritto un impegno di riduzione, la tassa sul CO2 è restituita del tutto o in parte, su richiesta, se l’impianto:

  1. è concepito per produrre principalmente calore;
  2. produce una potenza termica compresa in un determinato intervallo; e
  3. soddisfa i requisiti minimi di carattere energetico, ecologico e di altro tipo.

I gestori ai quali è restituita la tassa sul CO2 presentano periodicamente alla Confederazione un rapporto:

  1. sulla quantità dei combustibili fossili impiegata per la produzione di elettricità; e
  2. sui costi sostenuti per i provvedimenti volti ad aumentare l’efficienza energetica.

Il Consiglio federale può prescrivere la comunicazione di ulteriori informazioni, purché necessarie a valutare la legittimità della restituzione.

Definisce i requisiti minimi applicabili agli impianti di cogenerazione e l’intervallo nel quale deve situarsi la potenza termica.

Art. 32b75 Entità della restituzione

È restituito il 60 per cento della tassa sul CO 2 applicata ai combustibili fossili se il gestore dimostra che sono stati impiegati per la produzione di elettricità.

Il rimanente 40 per cento è restituito se il gestore dimostra di aver adottato per un importo equivalente provvedimenti volti ad aumentare l’efficienza energetica del proprio impianto o di altri impianti ai quali il proprio impianto fornisce elettricità o calore (misure di efficientamento).

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

  1. le misure di efficientamento che danno diritto alla restituzione;
  2. il termine entro il quale devono essere adottate le misure di efficientamento;
  3. la presentazione del rapporto.

Sezione 4 Restituzione della tassa sul CO2 in caso di utilizzo a scopo non energetico

Art. 32c

A chi può provare di aver utilizzato i combustibili fossili a scopo non energetico la tassa sul CO 2 applicata a detti combustibili fossili è restituita su richiesta.

Sezione 5 Procedura76

Art. 33 ...77

Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO 2 si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull’imposizione degli oli minerali. È fatto salvo il capoverso 2.

All’importazione e all’esportazione di carbone si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale.

Capitolo 6 Utilizzazione dei proventi

Art. 33a78 Principio

Un terzo dei proventi della tassa sul CO 2 è utilizzato per ridurre le emissioni di CO 2 degli edifici, promuovere le energie rinnovabili e le tecnologie per la riduzione dei gas serra (art. 34–35).

I mezzi a destinazione vincolata che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile non possono eccedere 150 milioni di franchi.

I mezzi inutilizzati secondo il capoverso 2 possono essere impiegati negli anni successivi, a complemento delle promozioni secondo gli articoli 34 e 34 a , per ridurre le emissioni di CO 2 degli edifici e promuovere le energie rinnovabili.

Art. 3479 Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

Fatti salvi gli articoli 34 a e 35, i mezzi di cui all’articolo 33 a capoverso 1 sono utilizzati per il finanziamento di provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di elettricità nei mesi invernali. Al riguardo si tiene conto del bilancio di CO 2 dei materiali edili impiegati.

La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di promozione di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne80. I contributi globali sono versati conformemente all’articolo 52 LEne. Sono fatte salve le seguenti particolarità:

  1. i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi miranti a incentivare il risanamento energetico dell’involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche, nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a combustibili fossili, e ne garantiscono un’attuazione armonizzata;
  2. i contributi globali sono ripartiti in un contributo di base per abitante e in un contributo complementare; il contributo di base per abitante ammonta al massimo al 30 per cento dei mezzi disponibili; il contributo complementare non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 34a81 Promozione delle energie rinnovabili

Dei mezzi di cui all’articolo 33a capoverso 1, la Confederazione può impiegare fino a un massimo di 45 milioni di franchi all’anno per promuovere:

  1. progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;
  2. la valorizzazione di risorse idrotermali82 utilizzabili indirettamente se dopo la prima perforazione di sondaggio un’utilizzazione secondo la lettera a si rivela impossibile;
  3. la pianificazione energetica territoriale comunale e sovracomunale per l’utilizzo di energie rinnovabili e del calore residuo;
  4. impianti nuovi e ampliamenti infrastrutturali importanti di impianti esistenti destinati alla produzione di gas rinnovabile, prioritariamente impianti che immettono gas nella rete;
  5. impianti che utilizzano l’energia solare termica per generare calore di processo.

I mezzi per la promozione di progetti secondo il capoverso 1 lettera b possono essere accordati al massimo sino alla fine del 2030, i mezzi per la promozione di progetti secondo il capoverso 1 lettera c al massimo sino alla fine del 2035.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.

Art. 35 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

Dei mezzi di cui all’articolo 33 a capoverso 1, al massimo 25 milioni di franchi all’anno sono versati per il finanziamento di fideiussioni al fondo per le tecnologie. 83

Il fondo per le tecnologie di cui al capoverso 1 è amministrato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. 84

Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare gli impianti e le procedure atte a:85

  1. ridurre le emissioni di gas serra;
  2. permettere l’impiego di energie rinnovabili; o
  3. promuovere l’uso parsimonioso delle risorse naturali.

Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

Art. 36 Distribuzione alla popolazione e all’economia

Alla popolazione e all’economia sono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi che hanno versato:

  1. i proventi della tassa sul CO2 che non sono restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all’articolo 32b;
  2. la parte dei proventi della tassa sul CO2 che non è utilizzata per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici e per promuovere l’energia rinnovabile e le tecnologie per la riduzione dei gas serra;
  3. i mezzi eccedenti l’importo di 150 milioni di franchi di cui all’articolo 33a capoverso 2; e
  4. i mezzi che non sono stati impiegati secondo l’articolo 33a capoverso 3; tali mezzi sono versati ogni cinque anni.86

La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo.

La quota spettante all’economia è versata ai datori di lavoro per il tramite delle casse di compensazione AVS. Tale quota è distribuita in funzione della massa salariale sulla quale il datore di lavoro versa i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione secondo l’articolo 3 della legge del 25 giugno 1982 87 sull’assicurazione contro la disoccupazione. Le casse di compensazione AVS sono adeguatamente indennizzate. 88

Ai gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione non spetta alcuna quota dei proventi della tassa sul CO 2 . 89

Art. 3790 Versamento dei proventi della sanzione

I proventi della sanzione di cui all’articolo 13 sono versati al fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.

Art. 37a91 Provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze e di riduzione delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo

I proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per aeromobili sono utilizzati per:

  1. provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze, in particolare promozione di treni notturni; e
  2. provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo, in particolare provvedimenti di sviluppo e produzione di carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili.

Al massimo sino alla fine del 2030, ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono destinati al massimo 30 milioni di franchi all’anno. La parte residua dei proventi può essere destinata ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b.

I mezzi non utilizzati possono essere impiegati negli anni successivi.

Con i contributi per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono promosse in particolare offerte con un rapporto costi-benefici vantaggioso sotto il profilo della riduzione delle emissioni di gas serra. La concessione dei contributi di promozione è subordinata alle condizioni seguenti:

  1. l’offerta è proposta per più anni;
  2. l’attrattiva delle offerte esistenti per i viaggiatori viene migliorata.

I contributi a favore dei provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b ammontano al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente possono ammontare al 70 per cento. Per le eccezioni sono determinanti l’interesse particolare della Confederazione e il rapporto costi-benefici.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.

Art. 37b92 Provvedimenti di prevenzione dei danni e di decarbonizzazione degli impianti soggetti al SSQE

I proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per impianti sono utilizzati per:

  1. provvedimenti volti ad evitare danni a persone o a cose di considerevole valore che possono risultare dall’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera; e
  2. provvedimenti agli impianti di cui all’articolo 16 che contribuiscono in misura significativa alla loro decarbonizzazione.

I proventi delle sanzioni secondo l’articolo 28 e sono destinati ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a.

I mezzi non impiegati possono essere utilizzati negli anni successivi.

I contributi a favore dei provvedimenti di cui al capoverso 1 ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione; al riguardo tiene conto della possibile delocalizzazione delle emissioni di gas serra all’estero.

Art. 3893 Calcolo dei proventi della tassa sul CO2

I proventi della tassa sul CO 2 sono calcolati in base agli introiti, dedotti i costi di esecuzione.

Capitolo 7 Esecuzione, procedura e promozione94

Art. 39 Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.

Nell’ambito dell’attuazione degli accordi internazionali sul collegamento di SSQE, il Consiglio federale può:

  1. emanare prescrizioni relative alle modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera;
  2. affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.95

Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni.

Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO 2 catturato alla fonte o rimosso dall’atmosfera. 96

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima. 97

L’UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l’impatto climatico di imprese e prodotti. 98

L’UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti. 99 Può ordinare che si ricorra all’elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all’interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati. 100

Art. 40 Valutazione

Il Consiglio federale verifica periodicamente:

  1. 101 l’efficacia e l’economicità dei provvedimenti presi conformemente alla presente legge;
  2. la necessità di adottare provvedimenti supplementari.

Al riguardo tiene conto anche dei fattori che hanno un’incidenza sul clima come l’incremento demografico, la crescita economica e l’aumento del traffico.

Per la valutazione il Consiglio federale si basa su rilevazioni statistiche.

Riferisce regolarmente all’Assemblea federale.

Art. 40a102 Obbligo di informare

Alle autorità federali vanno fornite le informazioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.

Sono soggetti all’obbligo di informare in particolare:

  1. i gestori di impianti di cui agli articoli 15 e 16;
  2. gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 16a;
  3. le persone assoggettate alla tassa secondo l’articolo 30;
  4. i gestori di impianti che s’impegnano a ridurre le emissioni di gas serra secondo l’articolo 31 capoverso 1;
  5. i gestori di impianti di cogenerazione secondo l’articolo 32a;
  6. le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO2 secondo l’articolo 32c.

Alle autorità federali vanno forniti a titolo gratuito i documenti necessari e deve essere accordato l’accesso all’azienda durante il normale orario di lavoro.

Art. 40b103 Trattamento e comunicazione di dati personali e di dati di persone giuridiche

Nell’ambito dello scopo della presente legge, le autorità federali competenti possono trattare e comunicare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione.

Dette autorità possono conservare tali dati su supporto elettronico.

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali e di dati di persone giuridiche che possono essere trattati e comunicati e per quanto tempo devono essere conservati.

Art. 40c104 Sistemi d’informazione e di documentazione

L’UFAM gestisce i sistemi d’informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure secondo la presente legge. Il Consiglio federale designa le procedure che sono svolte per via elettronica.

Nello svolgimento elettronico delle procedure, l’UFAM garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.

In caso di trasmissione per via elettronica di atti che per legge devono essere muniti di firma, le autorità federali competenti possono accettare, invece della firma elettronica qualificata, un’altra conferma elettronica dei dati da parte della persona interessata nella procedura in questione.

L’UFAM può concedere accesso ai sistemi d’informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti:

  1. 105 UFE;
  2. Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
  3. Ufficio federale dell’aviazione civile;
  4. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
  5. 106 Ufficio federale di topografia;
  6. organizzazioni private di cui all’articolo 39 capoverso 2;
  7. richiedenti, persone assoggettate all’obbligo di dichiarazione e gestori ai sensi della presente legge;
  8. organi di validazione e di verifica riconosciuti;
  9. organi di controllo da esso incaricati;
  10. altri organi e persone designati dal Consiglio federale, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge.

Gli organi e le persone di cui al capoverso 4 possono accedere ai dati personali contenuti nei sistemi d’informazione e di documentazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, e trattarli, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge.

Art. 40d107 Verifica dei rischi finanziari legati al clima

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica periodicamente i rischi finanziari legati al clima per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 3 lettera a della legge del 22 giugno 2007 108 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

La Banca nazionale svizzera (BNS) verifica periodicamente i rischi legati al clima per la stabilità del sistema finanziario.

La FINMA e la BNS pubblicano ciascuna un rapporto periodico sui risultati e su eventuali provvedimenti.

Art. 41109 Formazione, formazione continua e informazione

La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua sul tema della protezione del clima nell’ambito dell’attività professionale, nonché le piattaforme e le altre attività di informazione riguardanti la protezione del clima con un importo massimo di 5 milioni di franchi all’anno. Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.

Le autorità competenti informano il pubblico e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sulla protezione del clima.

Art. 41a110 Promozione di tecnologie di propulsione elettrica

Nell’ambito del trasporto di viaggiatori concessionario, la Confederazione accorda fino al 2030 contributi per l’acquisto di veicoli a propulsione elettrica e la conversione di battelli a sistemi di propulsione elettrica, per un importo massimo di 47 milioni di franchi all’anno.

I contributi coprono i costi nella misura seguente:

  1. per i veicoli stradali impiegati nel traffico regionale ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni, il 75 per cento dei costi d’investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione;
  2. per i veicoli stradali impiegati nel traffico locale e nel restante traffico concessionario, il 30 per cento dei costi d’investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione;
  3. nella navigazione concessionaria, il 30 per cento dei costi d’investimento supplementari o dei costi generati dalla conversione alla propulsione elettrica, al netto di tutti i contributi di promozione.

L’Ufficio federale dei trasporti definisce ogni anno, mediante forfait, i costi d’investimento supplementari per ogni tipo di veicolo. Per i battelli, tali costi sono calcolati separatamente per ogni imbarcazione.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi.

Capitolo 8 Disposizioni penali

Art. 42 Sottrazione della tassa sul CO2

Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottrae la tassa o ottiene illecitamente un’esenzione, un abbuono o una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

Art. 43 Messa in pericolo della tassa sul CO2

È punito con la multa, sempre che per il fatto non sia comminata una pena più severa prevista da un’altra disposizione, chiunque intenzionalmente o per negligenza:

  1. in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa;
  2. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d’affari e altre registrazioni o non adempie il proprio obbligo di informare;
  3. con una domanda di esenzione, abbuono o restituzione della tassa o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti;
  4. omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa;
  5. nelle fatture o in altri documenti indica una tassa sul CO2 non pagata o una tassa con un importo diverso; o
  6. intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un controllo.

In casi gravi o in caso di recidiva può essere inflitta una multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa messa in pericolo, per quanto tale importo sia più elevato.

Art. 44 False dichiarazioni sui veicoli 111

Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all’articolo 12 è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 44a112 Altre infrazioni

È punito con la multa fino a 30 000 franchi chi intenzionalmente:

  1. fornisce indicazioni false o incomplete per ottenere il rilascio di attestati;
  2. viola l’obbligo di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 16 capoverso 1 o 16a capoverso 1;
  3. rilascia dichiarazioni false o incomplete nei rapporti di cui agli articoli 20 e 28d oppure omette di presentare un rapporto.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 45 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974 113 sul diritto penale amministrativo.

L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è:

  1. l’UDSC, per le infrazioni di cui agli articoli 42 e 43;
  2. l’UFE, per le infrazioni di cui all’articolo 44;
  3. l’UFAM, per le infrazioni di cui all’articolo 44a.114

Se il fatto costituisce contemporaneamente un’infrazione secondo gli articoli 42 o 43 e un’infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all’UDSC, è inflitta la pena prevista per l’infrazione più grave, aumentata in misura adeguata. 115

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 46 Diritto previgente: abrogazione

La legge dell’8 ottobre 1999 116 sul CO 2 è abrogata.

Art. 47 Modifica del diritto vigente

... 117

Art. 48 Trasferimento dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati

I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere riportati al periodo 2013–2020.

I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere riportati in misura limitata al periodo 2013–2020. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 48a118 Trasferimento dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2013–2020

I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2013–2020 possono essere riportati illimitatamente al 2021.

I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2013–2020 possono essere riportati in misura limitata al 2021. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 48b119 Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati nel 2021

I diritti di emissione non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

Gli attestati non utilizzati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

Art. 48c120 Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2022–2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030.

I diritti di emissione che nel periodo 2021–2024 sono stati riservati per essere messi a disposizione di futuri gestori di aeromobili o di gestori di aeromobili in forte crescita sono cancellati.

I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2022–2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030. Sono fatte salve le limitazioni risultanti da accordi internazionali.

Gli attestati non utilizzati nel periodo 2022–2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030.

Art. 49 Disposizione transitoria per la riscossione e la restituzione della tassa sul CO2 e per la distribuzione dei proventi

La tassa sul CO 2 sugli vettori energetici fossili immessi in libera pratica e in libero consumo prima dell’entrata in vigore della presente legge viene riscossa o restituita secondo il diritto anteriore.

I proventi della tassa sul CO 2 riscossi prima dell’entrata in vigore della presente legge vengono distribuiti alla popolazione e all’economia secondo il diritto anteriore.

Art. 49a121 Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016

Per quanto riguarda gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, l’obbligo di presentare rapporto secondo l’articolo 10 b capoverso 1 decorre dal 2019.

I proventi vincolati della tassa sul CO 2 di cui all’articolo 34 nel tenore del 23 dicembre 2011 122 riscossa, ma non impiegata, fino all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, sono impiegati conformemente al nuovo diritto.

I proventi vincolati di cui all’articolo 34 realizzati nel 2017 possono essere impiegati, fino a un importo di 100 milioni di franchi, nell’ambito dell’articolo 34 capoverso 3 lettera a nel tenore del 23 dicembre 2011. Ai Cantoni possono inoltre essere rimborsati i costi di esecuzione che essi devono sostenere a causa della sostituzione anticipata degli accordi programmatici per mezzo di contributi globali.

Art. 50 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2013 123