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641.711

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

del 30 novembre 2012 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 23 dicembre 2011 1 sul CO 2 (legge sul CO 2 ),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Gas serra

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la riduzione delle emissioni dei seguenti gas serra:

  1. biossido di carbonio (CO2);
  2. metano (CH4);
  3. protossido di azoto (N2O, gas esilarante);
  4. idrofluorocarburi (HFC);
  5. perfluorocarburi (PFC);
  6. esafluoro di zolfo (SF6);
  7. trifluoruro di azoto (NF3).

L’effetto riscaldante dei gas serra sul clima è convertito in CO 2 equivalenti (CO 2 eq). I valori sono elencati nell’allegato 1.

Sezione 2 Definizioni

Art. 22

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. potenza termica: energia termica massima che può essere fornita a un impianto per unità di tempo;
  2. potenza termica totale: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti di un gestore considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);
  3. potenza complessiva: somma delle potenze elettriche e termiche nominali fornite da una centrale termica a combustibili fossili o da un impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica (impianto ICFC);
  4. rendimento globale: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili o di un impianto ICFC secondo le indicazioni del costruttore;
  5. partecipanti al SSQE: i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE svizzero;
  6. 3 stato partner:Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale o una dichiarazione d’intenti per realizzare progetti di protezione del clima in questo Stato.

Sezione 3 Quota nazionale e valori di riferimento per la riduzione delle emissioni in singoli settori

Art. 2a Quota nazionale

La riduzione delle emissioni di gas serra per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO 2 avviene per almeno due terzi mediante provvedimenti in Svizzera.

Art. 3 Valori di riferimento per singoli settori

Nei seguenti settori le emissioni nel 2030 non devono superare le quote di emissioni del 1990 indicate di seguito:

  1. nel settore degli edifici: al massimo il 50 per cento;
  2. nel settore dei trasporti: al massimo il 75 per cento;
  3. nel settore dell’industria: al massimo il 65 per cento;
  4. altro: al massimo il 75 per cento.

Sezione 4

Art. 44

Art. 4a5

Sezione 5 Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero6

Art. 4b7 Principio

Le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio mediante progetti e programmi sono presi in considerazione in Svizzera se comprovati con un attestato nazionale o con un attestato internazionale secondo l’articolo 6 capoverso 2 o 4 dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 8 .

Art. 59 Requisiti

Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali (attestati) per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera e all’estero se:

  1. gli allegati 2a o 3 non lo escludono;
  2. è reso verosimile e comprensibile che il progetto:1.non sarebbe redditizio senza il ricavo della vendita degli attestati per la durata del progetto,2.è conforme almeno allo stato della tecnica,3.prevede provvedimenti che portano a una riduzione supplementare delle emissioni o a un aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio rispetto all’evoluzione di riferimento di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera d,4.rispetta le altre disposizioni legali determinanti,5.contribuisce allo sviluppo sostenibile sul posto all’estero e tale contributo è stato confermato dallo Stato partner;
  3. le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio:1.10sono documentabili e quantificabili e sono confermati mediante misurazioni o attraverso un modello scientifico reso plausibile mediante misurazioni,2.non riguardano emissioni di gas serra registrate nel SSQE,3.11non sono stati conseguiti da un gestore soggetto a un impegno di riduzione secondo l’articolo 66 capoverso 1 che al contempo chiede il rilascio di attestati secondo l’articolo 12; per le riduzioni delle emissioni da progetti o programmi di un simile gestore gli attestati sono rilasciati se tali riduzioni non sono contemplate dall’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra secondo l’articolo 67 o dall’obiettivo basato sui provvedimenti secondo l’articolo 68,4.sono calcolate in modo da escludere importanti sovrastime delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio computabili;
  4. la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all’articolo 7;
  5. il progetto o il programma non è ancora terminato;
  6. l’attuazione del progetto o del programma non comporta alcuna rilocalizzazione delle emissioni; e
  7. 12 la persona richiedente, qualora non sia beneficiaria del progetto, è in grado di dimostrare il proprio diritto alle riduzioni delle emissioni o all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio.

Per progetti e programmi che stoccano il carbonio sono rilasciati attestati se, oltre alle condizioni di cui al capoverso 1, adempiono i requisiti di cui all’allegato 19, fermo restando che:

  1. la permanenza del sequestro di carbonio secondo l’allegato 19 lettera a deve essere garantita, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno 30 anni dopo l’inizio degli effetti ed essere dimostrata in modo comprensibile; e
  2. uno stoccaggio geologico può avvenire, in aggiunta ai siti di stoccaggio secondo l’allegato 19 lettera d, anche in un sito di stoccaggio riconosciuto dagli Stati partner nel quadro di un accordo multilaterale.13

Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui la persona richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma.

Art. 5a Programmi

I progetti possono essere riuniti in un programma se:14

  1. 15 perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni o all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
  2. 16 nella descrizione del programma vengono stabiliti una tecnologia o un gruppo di tecnologie correlate e tutti i progetti impiegano tale tecnologia;
  3. soddisfano i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma, i quali garantiscono che i progetti17 adempiono i requisiti di cui all’articolo 5;
  4. la loro realizzazione non è ancora iniziata; e
  5. 18 sono stati attuati all’interno di uno Stato.

I progetti possono essere inseriti in programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1. 19

I programmi che dopo la scadenza del primo periodo di credito includono un unico progetto sono portati avanti come progetti secondo l’articolo 5. 20

Art. 5b21 Accompagnamento scientifico

In caso di progetti o programmi il cui effetto secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 1 non può essere quantificato in modo sufficientemente preciso, la persona richiedente esegue, a proprie spese, provvedimenti di accompagnamento del progetto in base a principi scientifici (accompagnamento scientifico).

La persona richiedente presenta all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) un piano per l’accompagnamento scientifico. Il piano contiene in particolare indicazioni riguardanti:

  1. l’obiettivo e la problematica;
  2. lo stato attuale delle conoscenze, compresi i dati statistici utilizzati per determinare l’inaccuratezza della misurabilità;
  3. la procedura e la valutazione;
  4. le conoscenze specialistiche delle persone che partecipano all’accompagnamento scientifico;
  5. l’indipendenza e i possibili conflitti d’interesse delle persone che partecipano all’accompagnamento scientifico.

L’accompagnamento scientifico termina quando l’effetto del progetto o del programma è stato quantificato in modo sufficientemente preciso. L’UFAM decide in merito alla conclusione dell’accompagnamento scientifico. 22

I risultati dei provvedimenti di accompagnamento al progetto devono essere pubblicati nel rispetto dei segreti di fabbricazione e d’affari.

Art. 623 Convalida di progetti e programmi

Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall’UFAM.

All’organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere, in particolare, informazioni riguardanti:24

  1. i provvedimenti di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
  2. le tecnologie impiegate;
  3. la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica;
  4. l’evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti del progetto o del programma di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio non venissero realizzati (evoluzione di riferimento);
  5. la portata delle attese riduzioni delle emissioni annuali o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e il metodo di calcolo applicato;
  6. l’organizzazione del progetto o del programma;
  7. i probabili costi di investimento e di esercizio e i probabili proventi;
  8. il finanziamento;
  9. il piano di monitoraggio, che stabilisce l’inizio del monitoraggio e definisce il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
  10. la durata del progetto o del programma;
  11. inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l’inclusione dei progetti nel programma, la gestione dei progetti, nonché un esempio di progetto per ogni tecnologia definita;
  12. inoltre, per progetti o programmi con un accompagnamento scientifico, nel piano di monitoraggio secondo la lettera i: un piano secondo l’articolo 5b;
  13. inoltre, per progetti o programmi di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, nel piano di monitoraggio di cui alla lettera i: la procedura che permette di dimostrare che la permanenza di cui all’articolo 5 capoverso 2 è garantita;
  14. per progetti o programmi realizzati all’estero, inoltre:1.il contributo atteso per lo sviluppo sostenibile in loco sulla base di indicatori che illustrano i contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che possono essere verificati oggettivamente,2.un piano di sostenibilità finanziaria che illustri l’esercizio e la manutenzione a lungo termine della tecnologia al termine del periodo di credito, e3.25i risultati della consultazione delle cerchie interessate e la possibilità di fornire un riscontro sull’attuazione del progetto o del programma.

Per progetti e programmi realizzati in Svizzera, connessi a una rete di riscaldamento a distanza e per progetti o programmi riguardanti gas di discarica, la descrizione dei dati richiesti al capoverso 2 lettere d, e, nonché i, avviene secondo i requisiti di cui rispettivamente agli allegati 3 a e3 b .

La persona richiedente può far svolgere all’UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l’UFAM ha svolto un esame preliminare, occorre inoltrare all’organismo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di progetto e i risultati di tale esame.

L’organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capoverso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 5 o se il programma è conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5 a . Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all’UFAM. 26

Riassume i risultati dell’esame in un rapporto di convalida.

L’UFAM stabilisce la forma della descrizione del progetto o del programma e del rapporto di convalida.

Art. 727 Domanda di valutazione dell’idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati

Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve presentare all’UFAM, tramite l’organismo di convalida, una domanda di valutazione dell’idoneità per il rilascio di attestati. La domanda comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida. 28

Per progetti o programmi all’estero, la domanda comprende anche la decisione dello Stato partner sull’idoneità del progetto o del programma.

L’UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 829 Decisione sull’idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati

L’UFAM decide in base alla domanda ed eventualmente alle informazioni supplementari secondo l’articolo 7 capoverso 3 se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.

Se nell’ambito di progetti o programmi realizzati all’estero lo Stato partner stabilisce, nell’autorizzazione del progetto o del programma, una limitazione all’utilizzazione ammessa delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, tale limitazione è presa in considerazione nella decisione.

La decisione è valida dall’inizio della realizzazione del progetto o del programma fino al più tardi al 31 dicembre 2030 (periodo di credito).

Art. 8a30 Menzione nel registro fondiario

La limitazione dell’utilizzazione come serbatoio biologico o geologico del carbonio deve essere menzionata nel registro fondiario su richiesta di iscrizione dell’UFAM. Ciò non si applica allo stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione.

L’UFAM notifica la cancellazione della menzione nel registro fondiario se:

  1. il progetto o il programma è terminato, ma al più presto 30 anni dopo l’inizio degli effetti; oppure
  2. il carbonio stoccato è rilasciato sul fondo in questione prima di tale data.

Il proprietario del fondo in questione si assume le spese d’iscrizione, modifica e cancellazione.

I Cantoni informano senza indugio l’UFAM non appena il fondo in questione è utilizzato per altri scopi.

Art. 8b31 Proroga del periodo di credito

Il periodo di credito per progetti o programmi realizzati in Svizzera, che sono stati considerati idonei prima del 1°gennaio 2022, è prorogato fino al massimo al 31 dicembre 2030 se la persona richiedente:

  1. fa convalidare nuovamente il progetto o il programma; e
  2. presenta all’UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito.

L’UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti determinanti di cui agli articoli 5 e 5 a .

Art. 932 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio

La persona richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e la loro permanenza e li registra in un rapporto di monitoraggio.

A proprie spese, essa sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma in ultima istanza.

L’organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio adempiono i requisiti di cui all’articolo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i progetti adempiono i requisiti di inclusione di cui all’articolo 5 a capoverso 1 lettera c. Esso può limitare l’esame a singoli progetti rappresentativi del programma.

Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all’UFAM. 33

L’organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.

Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di quattro anni. L’organismo di convalida deve presentarli all’UFAM al più tardi un anno dopo la fine del periodo. Le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile. 34

Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, i rapporti di monitoraggio, i relativi rapporti di verifica e i risultati dell’accompagnamento scientifico devono essere presentati all’UFAM annualmente. La quantificazione delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio deve essere rivalutata annualmente.

Per i progetti e i programmi in relazione con un impegno di riduzione di cui all’articolo 31 della legge sul CO 2 , i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all’UFAM annualmente entro il 31 agosto dell’anno successivo. Il numero di attestati richiesti concernenti impianti di un gestore con impegno di riduzione deve essere notificato immediatamente al gestore che ha preso tale impegno di riduzione e all’UFAM. 35

Per i progetti o i programmi di stoccaggio del carbonio, indipendentemente dalla loro durata, per il 2030 deve essere presentato all’UFAM un rapporto di monitoraggio e di verifica.

L’UFAM emana disposizioni sulla forma del rapporto di monitoraggio e di verifica.

Art. 1036 Rilascio degli attestati

L’UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. Se necessario per il rilascio di attestati, l’UFAM effettua ulteriori accertamenti presso la persona richiedente.

Per il rilascio di attestati internazionali esso verifica inoltre il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio da parte dello Stato partner. Se necessario per il rilascio di attestati internazionali, l’UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso lo Stato partner.

Esso decide sulla base delle informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sul rilascio di attestati.

Per progetti e programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio per cui è comprovato il conseguimento sino alla fine del periodo di credito.

Per i progetti non ancora realizzati nell’ambito di programmi non sono rilasciati attestati se, a seguito di una modifica di disposizioni legali determinanti, devono essere attuati i provvedimenti previsti nel programma per ridurre le emissioni o aumentare la capacità dei pozzi di carbonio.

Gli attestati sono rilasciati in misura delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio complessivi attestati annualmente.

Il due per cento degli attestati internazionali rilasciati viene annullato e non è computato per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Si tiene conto degli annullamenti dello Stato partner. 37

Alla persona richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Non sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi sulla base dell’articolo 19 della legge del 30 settembre 2016 38 sull’energia (LEne).

Il plusvalore ecologico derivante dalle riduzioni delle emissioni o dall’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio è compensato con il rilascio dell’attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.

Art. 1139 Modifiche sostanziali del progetto o del programma

Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull’idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere comunicate all’UFAM con il successivo rapporto di monitoraggio. 40

Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:

  1. le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio differiscono di oltre il 20 per cento dalle riduzioni delle emissioni o dall’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, che sono attesi in quell’anno e indicati nella descrizione del progetto o del programma;
  2. i costi di investimento e di esercizio o i ricavi differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma;
  3. si verifica un cambiamento tecnologico; oppure
  4. il limite di sistema di un progetto o di un programma è modificato.

Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull’idoneità conformemente all’articolo 8.

Per progetti e programmi all’estero è inoltre necessaria una nuova decisione dello Stato partner in merito all’idoneità.

L’UFAM approva la modifica sostanziale se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 5 e 5 a .

Dopo una nuova convalida, il periodo di credito decorre dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale fino al 31 dicembre 2030.

Art. 11a41 Organismi di convalida e di controllo

Su domanda, l’UFAM ammette un organismo di convalida e di controllo se:

  1. dispone di comprovate competenze tecniche in relazione alla convalida o al controllo di progetti di compensazione;
  2. dispone di processi per la garanzia della qualità; e
  3. adempie i propri compiti in modo indipendente.

Se un organismo di convalida o di controllo non soddisfa più le condizioni di cui al capoverso 1, l’UFAM ordina provvedimenti. Se questi non sono attuati in misura sufficiente, l’UFAM può revocare l’ammissione.

Art. 11b42 Attestati internazionali secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi

Chi intende farsi computare in Svizzera attestati internazionali secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi 43 può chiedere all’UFAM la lettera di approvazione necessaria a tal fine. L’UFAM stabilisce la forma della richiesta.

L’UFAM rilascia la lettera di approvazione se:

  1. l’allegato 2a non esclude il rilascio di attestati internazionali per il progetto o il programma;
  2. il progetto o il programma è stato registrato dopo il 1° gennaio 2021 e riconosciuto dal meccanismo di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi.

Sezione 5a Attestati per i gestori di impianti44

Art. 1246 Attestati per i gestori con impegno di riduzione45

Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 sono rilasciati, su domanda, ai gestori con impegno di riduzione secondo l’articolo 66 capoverso 1, per i quali vige un obiettivo di emissione secondo l’articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell’obiettivo di riduzione, se:47

  1. il gestore dimostra in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni;
  2. 48 rispetto al percorso di riduzione di cui all’articolo 67, nell’anno in questione le emissioni di gas serra degli impianti sono state:1.inferiori di oltre il 5 per cento nel periodo 2013–2020,2.inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e
  3. non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dal supplemento di cui all’articolo 35 LEne49 per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 201450.51

La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all’UFAM entro il 31 dicembre 2023. 52

Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera b e le emissioni di gas serra nel corso dell’anno interessato, e ciò per l’ultima volta nel 2021. 53

54

Art. 12a56 Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del consumo energetico55

Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull’evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO2(convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO2, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 se:57

  1. la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 67 capoversi 1-3 ed è stata convalidata a spese del gestore da un organismo ammesso dall’UFAM e giudicato idoneo da quest’ultimo;
  2. il gestore presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monitoraggio secondo l’articolo 72;
  3. 58 rispetto al percorso di riduzione concordato nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, negli ultimi tre anni le emissioni di CO2degli impianti sono state:1.inferiori di oltre il 5 per cento in ogni anno del periodo 2013–2020,2.inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e
  4. al gestore non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi provenienti dal supplemento di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne59 per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 201460.61

La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all’UFAM entro il 31 dicembre 2023. 62

La convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, convalidata, deve essere presentata all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno a partire dal quale gli attestati sono chiesti.

Le modifiche sostanziali e durature di cui all’articolo 73 nonché i cambiamenti di cui all’articolo 78 devono essere notificati all’UFAM. Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida.

Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera c e le emissioni di gas serra nel corso dell’anno interessato, e ciò per l’ultima volta nel 2021. 63

Sezione 5b Gestione degli attestati e protezione dei dati64

Art. 1365 Gestione degli attestati e dei dati

Chi chiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all’UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57–65. 66

I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM:

  1. nome, cognome e informazioni di contatto della persona richiedente67, dell’organismo di convalida e dell’organismo di controllo;
  2. il numero di attestati rilasciati;
  3. i dati fondamentali del progetto o del programma; e
  4. 68 la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio, i rapporti di verifica e i rispettivi dati.

Il titolare di un attestato può accedere, su richiesta, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b che riguardano il suo attestato. L’accesso ai dati e ai documenti di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere accordato se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari.

Art. 1469 Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:

  1. 70 le descrizioni dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
  2. 71 i rapporti di convalida di cui all’articolo 6 capoverso 6;
  3. i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 9 capoverso 1;
  4. i rapporti di verifica di cui all’articolo 9 capoverso 4;
  5. 72 le decisioni di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 10 capoverso 373.

Prima della pubblicazione l’UFAM sottopone alla persona richiedente i documenti di cui al capoverso 1. Le chiede di indicare le informazioni soggette al segreto di fabbricazione e d’affari. 74

Sezione 5c Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo

Art. 14a

Chi offre viaggi aerei con servizi di linea od occasionali pianificati, pubblicizzati con annunci di vendita su stampati o supporti visivi elettronici, dal 1° gennaio 2027 deve indicare nell’annuncio, in modo ben visibile e leggibile nonché in cifre, le emissioni in CO 2 eq probabilmente generate dal viaggio aereo fino all’aerodromo di arrivo. Gli operatori di aeromobili sono tenuti a mettere a disposizione i relativi dati a chi offre tali viaggi aerei. 75

L’obbligo si applica alle offerte di viaggi aerei:

  1. da un aerodromo in Svizzera;
  2. dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse, se il viaggio è effettuato secondo i diritti di traffico svizzeri.

Il calcolo delle emissioni probabilmente generate avviene sulla base delle conoscenze scientifiche attuali. Se ne fa richiesta, occorre presentare all’UFAM il metodo di calcolo impiegato.

Devono essere presi in considerazione altre emissioni con impatto climatico generate dall’esercizio degli aeromobili nella troposfera superiore e nella stratosfera inferiore, nonché i relativi effetti.

Chi utilizza un calcolatore di emissioni o un sistema di etichettatura ambientale che non tiene conto delle altre emissioni con impatto climatico e dei relativi effetti deve indicarlo negli annunci di vendita.

Sezione 6 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

Art. 15

L’UFAM coordina i provvedimenti di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO 2 .

Tiene conto a tal fine delle misure disposte dai Cantoni.

I Cantoni informano periodicamente l’UFAM sulle misure prese.

Capitolo 2 Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2degli edifici

Art. 16 Rapporto76

I Cantoni riferiscono periodicamente all’UFAM sui provvedimenti tecnici presi per ridurre le emissioni di CO 2 degli edifici.

Il rapporto deve contenere informazioni concernenti:

  1. i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2adottati e pianificati e il loro effetto; e
  2. l’andamento delle emissioni di CO2degli edifici sul territorio cantonale.

Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.

Art. 16a77 Dati relativi agli impianti di produzione di calore

I dati fondamentali secondo l’articolo 9 capoverso 3 della legge sul CO2 in merito agli impianti di produzione di calore per il riscaldamento e l’acqua calda in caso di nuove costruzioni e di loro sostituzione nelle vecchie costruzioni sono:

  1. vettori energetici dell’impianto di produzione di calore;
  2. potenza nominale dell’impianto di produzione di calore o dell’allacciamento al teleriscaldamento;
  3. fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh);
  4. anno in cui l’impianto di produzione di calore è stato sostituito e messo in esercizio;
  5. data di iscrizione nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni;
  6. in caso di prelevamento di calore mediante teleriscaldamento: Identificatore federale dell’edificio (EGID) dell’edificio nel quale si trova il sistema principale di produzione di calore o il fornitore di calore.

Capitolo 3 Provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO2dei veicoli78

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1779

Art. 17a80 Automobile

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle automobili di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 1995 81 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

Esse non si applicano:

  1. ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/85882;
  2. ai veicoli militari di cui all’articolo 4 lettera a dell’ordinanza dell’11 febbraio 200483 sulla circolazione stradale militare (OCSM) impiegati a scopi militari.84

Art. 17b85 Autofurgoni

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti autofurgoni:

  1. autofurgoni secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV86 con un peso complessivo massimo di 3,50 t;
  2. veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da oltre 3,50 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,50 t sia causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni.

Esse non si applicano:

  1. ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/85887;
  2. ai veicoli militari secondo l’articolo 4 lettera a OCSM88 impiegati a scopi militari.

Art. 17c89 Trattori a sella leggeri

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trattori a sella leggeri di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t.

Esse non si applicano:

  1. ai veicoli per uso speciale secondo l’allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/85890;
  2. ai veicoli militari secondo l’articolo 4 lettera a OCSM91 impiegati a scopi militari.92

Art. 17cbis93 Veicolo pesante

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai seguenti veicoli pesanti:

  1. autocarri secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera f OETV94:1.95con una configurazione degli assi di 4 × 2 e un peso garantito superiore a 16 t, oppure2.con una configurazione degli assi di 6 × 2;
  2. trattori a sella secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV:1.96con una configurazione degli assi di 4 × 2 e un peso garantito superiore a 16 t, oppure2.con una configurazione degli assi di 6 × 2.

In caso di veicoli con omologazione in più fasi di cui all’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858 97 è determinante lo stato come veicolo di base.

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

  1. ai veicoli per la raccolta dei rifiuti;
  2. ai veicoli eccezionali secondo ’articolo 25 OETV;
  3. ai veicoli militari secondo l’articolo 4 lettera a OCSM98 impiegati a scopi militari;
  4. ai veicoli sdoganati prima di luglio 2019.

Art. 17d99 Prima messa in circolazione

Sono considerati messi in circolazione per la prima volta in Svizzera i veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione e il cui uso specificato nella prima immatricolazione corrisponde all’uso effettivo da parte dell’utilizzatore finale.

L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera secondo l’articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005 100 sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L’immatricolazione in un’enclave doganale estera secondo l’articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata come immatricolazione all’estero.

Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati la cui immatricolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale.

Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati che:

  1. sono stati immatricolati all’estero più di 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera; oppure
  2. sono stati immatricolati all’estero più di sei ma al massimo 12 mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera e presentano un chilometraggio pari o superiore a 5000 km:1.al momento della dichiarazione in dogana,2.al momento della prima ammissione alla circolazione, se il chilometraggio non è rilevato al momento della dichiarazione in dogana.101

102

Art. 17e103 Anno di riferimento

Per anno di riferimento si intende l’anno civile in cui è esaminato il raggiungimento dell’obiettivo individuale.

Sezione 2 Importatori e costruttori

Art. 17g105 Importatore

È considerato importatore secondo l’articolo 11 capoverso 1 della legge sul CO 2 chi fa rilasciare all’Ufficio federale dell’energia (UFE) la certificazione per un veicolo conformemente all’articolo 23 capoverso 4 o chi comunica all’UFE i dati di cui all’articolo 23 a capoverso 1 lettera b.

Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione, è considerato importatore chi è iscritto come tale nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione di cui all’articolo 89 a della legge federale del 19 dicembre 1958 106 sulla circolazione stradale.

Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione e nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione non figura chi è l’importatore, è considerato importatore chi è designato come tale nella dichiarazione doganale.

Art. 18107 Grande importatore

Un importatore è considerato in un anno di riferimento grande importatore in relazione ai propri veicoli se al 31 dicembre di tale anno ha un parco veicoli nuovi costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

  1. 50 automobili;
  2. sei autofurgoni o trattori a sella leggeri; oppure
  3. 108 due veicoli pesanti.

Se il parco veicoli nuovi di un importatore nell’anno precedente era costituito dal numero di veicoli di cui al capoverso 1 oppure oltre, nell’anno di riferimento, per il veicolo in questione l’importatore è trattato provvisoriamente come un grande importatore.

Se nel corso dell’anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costituito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l’importatore può chiedere all’UFE di essere trattato provvisoriamente, nell’anno di riferimento, come un grande importatore per i veicoli in questione a partire dalla data di approvazione della domanda. 109

Se il 31 dicembre dell’anno di riferimento risulta che il parco veicoli nuovi di un importatore di cui ai capoversi 2 o 3 è costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui al capoverso 1, nell’anno di riferimento egli è considerato un piccolo importatore in relazione al veicolo in questione.

Art. 20111 Piccolo importatore

Un importatore è considerato, in un anno di riferimento, piccolo importatore in relazione ai propri veicoli se, al 31 dicembre di tale anno, ha un parco veicoli nuovi costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui all’articolo 18 capoverso 1.

Art. 21 Costruttore

A un costruttore si applicano nell’anno di riferimento per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure quelle vigenti per i piccoli importatori a seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento.

Art. 22 Raggruppamento di emissioni

Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono presentare all’UFE, entro il 31 dicembre antecedente l’anno di riferimento, una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni. 112

Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.

Art. 22a113 Accordo di ripresa di veicoli

Un importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i suoi veicoli e risponda quindi, in relazione a detti veicoli, per tutti gli obblighi previsti nel presente capitolo.

L’importatore o il grande importatore deve notificare tale accordo all’UFE antecedentemente alla prima messa in circolazione dei veicoli interessati. 114

I veicoli possono essere ceduti una sola volta. La revoca di una cessione non è possibile. 115

Sezione 3 Basi di calcolo

Art. 23117 Obblighi degli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri116

Gli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri devono comunicare all’Ufficio federale delle strade (USTRA), antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo impor-tatore e per il calcolo di un’eventuale sanzione. 118

Se, per i veicoli seguenti, i grandi importatori comunicano all’UFE, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento, i dati basati sul certificato di conformità di cui all’articolo 36 o 37 del regolamento (UE) 2018/858119 (Certificate of Conformity, COC), per il calcolo di un’eventuale sanzione l’UFE tiene conto di questi dati invece di quelli di cui al capoverso 1:

  1. veicoli che dispongono di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo gli articoli 3 e 3a dell’ordinanza del 19 giugno 1995120 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV);
  2. autofurgoni e trattori a sella leggeri con un’omologazione in più fasi secondo l’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858.

Ai fini del controllo dei dati comunicati conformemente al capoverso 2, l’UFE può esigere che il grande importatore presenti un duplicato o una copia del COC.

I piccoli importatori devono farsi rilasciare dall’UFE la certificazione antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo.

Art. 23a121 Obblighi degli importatori di veicoli pesanti

Gli importatori di veicoli pesanti devono comunicare all’autorità indicata di seguito, antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo importatore:

  1. all’USTRA, se il veicolo dispone di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo l’articolo 23 capoverso 2 lettera a o di un COC in formato elettronico;
  2. all’UFE, se il veicolo non dispone di nessuno dei documenti di cui alla lettera a.

Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento, essi devono comunicare all’UFE i dati necessari per il calcolo di un’eventuale sanzione.

Art. 24122 Fonti dei dati per il calcolo dell’obiettivo di emissione e delle emissioni medie di CO2del parco veicoli nuovi

I dati utilizzati per il calcolo dell’obiettivo individuale e per il calcolo delle emissioni medie di CO 2 del parco veicoli nuovi devono provenire da un documento rilasciato dal costruttore, da un’autorità statale o da un organo di controllo elencato nell’allegato 2 OATV 123 o da un organo di controllo estero ed equivalente al COC.

Art. 25125 Determinazione delle emissioni di CO2di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri124

Per determinare le emissioni di CO 2 di un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero si utilizzano le emissioni secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale secondo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 (WLTP). 126

Nel caso di veicoli per i quali non sono disponibili valori determinati secondo il WLTP, le emissioni di CO 2 sono calcolate secondo l’allegato 4.

Se le emissioni di CO 2 non possono essere calcolate secondo l’allegato 4, si presume un valore di 350 g CO 2 /km per le automobili e di 400 g CO 2 /km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.

Art. 25a127 Determinazione delle emissioni di CO2di veicoli pesanti

Per determinare le emissioni di CO2di un veicolo pesante valgono:

  1. l’assegnazione del veicolo a un sottogruppo di veicoli secondo i criteri dell’allegato I punto 1 del regolamento (UE) 2019/1242128;
  2. il valore di emissione in grammi per tonnellata-chilometro calcolato secondo i criteri dell’allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242.

Se le emissioni di CO2non possono essere determinate secondo il capoverso 1, si presumono i seguenti valori di emissione:

  1. per veicoli che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica: 1,1 volte il valore iniziale del relativo sottogruppo di veicoli secondo l’allegato 4a numero 3.3;
  2. per veicoli a propulsione esclusivamente elettrica: 0 grammi per tonnellata-chilometro.

Sezione 4 Presa in considerazione delle riduzioni di emissioni di CO2e agevolazioni

Art. 26 Riduzione mediante ecoinnovazioni

Se per le automobili o per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri le emissioni medie di CO 2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o le emissioni di CO 2 di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l’impiego di ecoinnovazioni, tale riduzione viene considerata fino a un massimo di 7 g CO 2 /km.

Art. 26b Riduzione mediante carburanti sintetici rinnovabili

La riduzione di emissioni di CO 2 conseguita mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili e considerata nelle emissioni medie di CO 2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l’allegato 4 b .

Sono considerati carburanti sintetici rinnovabili secondo l’articolo 11a della legge sul CO2 i carburanti rinnovabili che:

  1. sono stati prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa; e
  2. sono impiegati per la propulsione di veicoli.

La domanda di presa in considerazione di una riduzione di emissioni di CO2 deve essere presentata all’UFE:

  1. entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento nel caso di grandi importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
  2. antecedentemente alla prima messa in circolazione nel caso di piccoli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
  3. entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento nel caso di importatori di veicoli pesanti.

Art. 26c Agevolazioni per veicoli a basse o a zero emissioni

Se negli anni 2025–2027 e 2030 la quota di automobili o di autofurgoni e trattori a sella leggeri a basse o a zero emissioni di un parco veicoli nuovi di un grande importatore, calcolata secondo l’allegato 4c numero 1.1.3, supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO2di tale parco veicoli nell’anno di riferimento in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 3:

  1. per automobili:1.nell’anno di riferimento 2025: del 23 per cento,2.nell’anno di riferimento 2026: del 24 per cento,3.nell’anno di riferimento 2027: del 25 per cento;
  2. per autofurgoni e trattori a sella leggeri:1.nell’anno di riferimento 2025: dell’8 per cento,2.nell’anno di riferimento 2026: del 9 per cento,3.nell’anno di riferimento 2027: del 10 per cento,4.nell’anno di riferimento 2030: del 30 per cento.

Se negli anni 2025–2027 e 2030 la quota di veicoli pesanti a zero emissioni di un parco veicoli nuovi di un grande importatore supera le percentuali indicate di seguito, nel calcolare le emissioni medie di CO2di tale parco veicoli nell’anno di riferimento in questione è applicata una riduzione in conformità al capoverso 3:

  1. negli anni di riferimento 2025–2027: il 6 per cento;
  2. nell’anno di riferimento 2030: il 10 per cento.

La riduzione corrisponde all’ammontare del superamento, ma fino ad un massimo del:

  1. per automobili:1.nell’anno di riferimento 2025: 7 per cento,2.nell’anno di riferimento 2026: 6 per cento,3.nell’anno di riferimento 2027: 5 per cento;
  2. per autofurgoni e trattori a sella leggeri:1.nell’anno di riferimento 2025: 7 per cento,2.nell’anno di riferimento 2026: 6 per cento,3.nell’anno di riferimento 2027: 5 per cento,4.nell’anno di riferimento 2030: 5 per cento;
  3. per veicoli pesanti: 3 per cento.

Sezione 5 Calcolo delle emissioni di CO2 e dell’obiettivo individuale, nonché calcolo e riscossione della sanzione130

Art. 27131 Calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore

Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano:

  1. secondo l’allegato 4c numero 1.1 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
  2. secondo l’allegato 4c numero 1.2 in caso di un parco veicoli nuovi costituito da veicoli pesanti.

Art. 27a132 Calcolo delle emissioni di CO2 di un veicolo pesante

Le emissioni di CO 2 di un veicolo pesante si calcolano secondo l’allegato 4 c numero 2.

Art. 28133 Obiettivo individuale

L’obiettivo individuale per le emissioni di CO 2 del parco veicoli nuovi di un grande importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l’allegato 4 a .

Art. 29 Importi delle sanzioni

Il DATEC stabilisce annualmente nell’allegato 5 gli importi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 per il successivo anno di riferimento. Al riguardo, si fonda sui seguenti importi applicabili nell’Unione europea:

  1. in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, gli importi secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631;
  2. in caso di veicoli pesanti, gli importi secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1242 .134

Per la conversione in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell’anno precedente l’anno di riferimento.

Art. 30 Sanzione per i grandi importatori135

Se le emissioni medie di CO 2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore superano l’obiettivo individuale, l’UFE ordina la sanzione. 136

Ai fini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l’obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto come segue:

  1. a un centesimo di grammo di CO2/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;
  2. a un centesimo di grammo di CO2 per tonnellata-chilometro in caso di veicoli pesanti.137

Se non paga la sanzione entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ne stabilisce il tasso. 138

139

Art. 31 Acconti trimestrali

L’UFE trasmette con cadenza trimestrale a ogni grande importatore una lista dei veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento in corso nonché le emissioni medie di CO 2 e l’obiettivo individuale dei suoi parchi veicoli nuovi.

Esso può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell’eventuale sanzione nell’anno di riferimento, in particolare se:

  1. le emissioni di CO2 medie di un parco veicoli nuovi superano l’obiettivo individuale nell’anno di riferimento di oltre 5 g CO2/km;
  2. il grande importatore ha la propria sede all’estero;
  3. a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.140

L’UFE calcola gli importi degli acconti basandosi sui dati di cui al capoverso 1. Gli acconti già versati sono considerati nella fatturazione.

Se gli acconti versati superano la sanzione dovuta per l’intero anno per il parco veicoli nuovi, l’UFE rimborsa la differenza, compreso un interesse sugli importi da rimborsare. 141

Art. 32e33142

Art. 34 Garanzie

Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una fattura, l’UFE può decidere che fino al pagamento completo dell’importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore.

Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi di mora sia a rischio, l’UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria.

Art. 35144 Sanzione per i piccoli importatori143

Se le emissioni di CO 2 di un veicolo di un piccolo importatore superano l’obiettivo individuale, l’UFE ordina la sanzione. 145

Nel caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, la sanzione è dovuta antecedentemente alla prima messa in circolazione del veicolo. 146

L’articolo 30 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

... 147

Sezione 6 ...

Sezione 7 ...

Art. 38e39150

Capitolo 4 Sistema di scambio di quote di emissioni

Sezione 1 Gestori di impianti151

Art. 40 Gestori di impianti152 tenute a partecipare

Un gestore di impianti è tenuto a partecipare al SSQE se esercita un’attività secondo l’allegato 6. 153

Un gestore di impianti che vuole avviare un’attività secondo l’allegato 6 deve notificarlo all’UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell’attività. 154

La notifica deve contenere informazioni sulle attività di cui all’allegato 6 e sulle emissioni di gas serra. 155

L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della notifica. 156

Art. 41157 Deroga all’obbligo di partecipare

Un gestore di impianti di cui all’articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1º giugno, chiedere di essere esonerato dall’obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO 2 eq all’anno.

Un gestore di impianti secondo l’articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO 2 eq all’anno può chiedere la deroga all’obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.

Un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 2023 158 sulla riserva invernale produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1 bis . 159

Il gestore di impianti di cui ai capoversi 1 e 1 bis deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO 2 .

Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO 2 eq nell’arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo. Non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza sulla riserva invernale. 160

Art. 42 Partecipazione su domanda

Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW). 161

Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del momento in cui le soddisferà per la prima volta. 162

163

La domanda deve contenere informazioni riguardanti:

  1. 164 ...
  2. 165 le potenze termiche installate negli impianti;
  3. 166 i gas serra emessi dagli impianti nei precedenti tre anni.

L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della domanda.

Art. 43 Impianti non considerati167

Nello stabilire se le condizioni di cui all’articolo 40 capoverso 1 o all’articolo 42 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali. 168

Il gestore di impianti può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti:169

  1. gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla prova di nuovi prodotti e processi;
  2. 170 gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l’articolo 3 lettera c dell’ordinanza del 4 dicembre 2015171 sui rifiuti (OPSR).

Per i combustibili utilizzati negli impianti non considerati la tassa sul CO 2 non è restituita. 172

Art. 43a173 Uscita

Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.

Art. 44174 Decisione

L’UFAM decide in merito alla partecipazione dei gestori di impianti al SSQE e alla non considerazione degli impianti di cui all’articolo 43.

Art. 45175 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l’allegato 8.

L’UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:

  1. 176 gestori di impianti che secondo l’articolo 46a capoverso 1 hanno diritto a un’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione; e
  2. gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:1.attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l’articolo 46a capoverso 2, o2.la quantità di diritti di emissione da attribuire loro a titolo gratuito è aumentata sulla base dell’articolo 46b.

La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:

  1. 177 di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e
  2. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:1.della deroga all’obbligo di partecipare al SSQE secondo l’articolo 41 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l’articolo 43a,[tab]1bis.178 di una riduzione secondo l’articolo 46 capoverso 1bis,2.di adeguamenti secondo l’articolo 46b,3.di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8).

Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

  1. ai gestori di cui all’articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile o i cui nuovi elementi di assegnazione sono in esercizio da almeno un intero anno civile;
  2. ai gestori di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l’anno precedente o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati messi in esercizio l’anno precedente;
  3. ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;
  4. ai gestori di impianti di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE nell’anno interessato o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati attivati nell’anno interessato.179

Se all’interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l’assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l’inizio dell’attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di assegnazione, è determinante la data della notifica. 180

Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all’interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori. 181

Art. 46182 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. L’UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell’Unione europea.

La quantità calcolata viene ridotta del 20 per cento in caso di mancato rispetto di una convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 46 LEne 183 . Ne sono esclusi i gestori di impianti che dispongono di un cronoprogramma secondo l’articolo 5 della legge federale del 30 settembre 2022 184 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) e che, negli anni precedenti, hanno attuato le misure previste al suo interno. 185

La riduzione proporzionale secondo l’articolo 19 capoverso 7 della legge sul CO 2 è calcolata in anticipo per i periodi di assegnazione di cui all’allegato 9 numero 2.3. La limitazione fino al 5 per cento di tale riduzione proporzionale viene applicata annual-mente. 186

Art. 46a187 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione

Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2026 partecipa per la prima volta al SSQE riceve, a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE, diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2. 188

Se un gestore che già partecipa al SSQE mette in esercizio un’ulteriore unità determinante per l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2.

L’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 46 e 46 b .

Art. 46b189 Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l’allegato 9 numero 5.1.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell’allegato 9 numero 5.1.

Se la quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti viene calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore (all. 9 n. 1.2) o ai combustibili (all. 9 n. 1.3), l’adeguamento di tale quantità avviene soltanto se, in aggiunta alla modifica secondo il capoverso 1, varia la quota di attività attesa di un elemento di assegnazione per un volume secondo l’allegato 9 numero 5.1 a .1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell’allegato 9 numero 5.1 a. 190

... 191

La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l’allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all’allegato 9 numero 5.2.1. L’adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all’allegato 9 numero 5.2.

Se l’esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.

... 192

Sezione 1a Operatori di aeromobili

Art. 46d Operatori di aeromobili obbligati a partecipare

Un operatore di aeromobile secondo l’allegato dell’ordinanza del 14 novembre 1973 194 sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l’allegato 13.

Un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all’autorità competente di cui all’allegato 14.

Se l’operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell’aeromobile è considerato gestore.

L’UFAM può chiedere a un operatore di aeromobile di indicare un recapito in Svizzera.

Art. 46e195 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l’allegato 15 numero 1. 196

In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l’UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell’UE in materia.

... 197

Art. 46h200 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni

Per il consumo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni secondo l’allegato 15 numero 5.1 su voli che rientrano nel SSQE possono essere assegnati a titolo gratuito 550 000 diritti di emissione per il periodo 2026–2030.

Gli operatori di aeromobili commerciali possono richiedere ogni anno entro il 31 marzo l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i voli dell’anno precedente.

L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l’allegato 15 numeri 5.2–5.5.

Se la quantità complessiva di diritti di emissione richiesta ai fini dell’assegnazione a titolo gratuito supera la quantità disponibile, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità da assegnare ai singoli operatori.

L’UFAM pubblica le quantità dei diritti di emissione assegnati ogni anno a titolo gratuito ai singoli operatori di aeromobili.

Sezione 2 Vendita all’asta dei diritti di emissione

Art. 47 Diritto a partecipare

Hanno diritto a partecipare all’asta dei diritti di emissione i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l’articolo 57.

Art. 48 Svolgimento dell’asta

L’UFAM vende all’asta regolarmente i diritti di emissione a disposizione per gli impianti e per gli aeromobili del relativo anno che non vengono assegnati a titolo gratuito. 201

La quantità dei diritti di emissione per impianti da vendere all’asta viene ridotta del 50 per cento se la differenza tra l’offerta di diritti di emissione per impianti e la domanda di diritti di emissione per impianti (quantità in circolazione) corrisponde a oltre il 50 per cento della quantità massima di diritti di emissione per impianti disponibili nell’anno precedente conformemente all’articolo 45 capoverso 1. Il calcolo della quantità in circolazione viene effettuato secondo quanto previsto nell’allegato 8 numero 2. 202

L’UFAM può interrompere l’asta senza aggiudicazioni, se:

  1. vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all’asta che dominano il mercato;
  2. il prezzo d’aggiudicazione nel periodo dell’asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell’Unione europea; o
  3. rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell’asta.

L’UFAM deve segnalare ogni sospetto secondo il capoverso 2 lettera a alle autorità in materia di concorrenza.

Nel caso un’asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all’asta non sia richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all’asta in seguito.

I diritti di emissione non assegnati a un’asta sono cancellati a conclusione del periodo d’impegno.

L’UFAM può affidare l’asta ad organizzazioni private.

Art. 49 Informazioni richieste per la partecipazione

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea che partecipano all’asta dei diritti di emissione e provengono dallo SEE, devono fornire anticipatamente all’UFAM le seguenti informazioni:

  1. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di presentare le offerte;
  2. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
  3. dichiarazione in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d’asta.

Le persone di cui al capoverso 1 possono omettere di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano con una conferma notarile che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59 a capoverso 1 lettera b.

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell’Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto per gestori nel registro dell’Unione, nonché indicare un recapito in Svizzera.

Le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni:

  1. una prova riguardante l’ammissione diretta all’asta nell’Unione europea;
  2. informazioni sulla categorizzazione secondo la regolamentazione dell’Unione europea;
  3. una conferma che la partecipazione all’asta avviene esclusivamente per conto proprio.

L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all’asta.

I documenti d’identità e gli estratti del casellario giudiziale di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni di cui al capoverso 5, devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore autenticazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore autenticazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

Le informazioni sono registrate nel registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 49a Carattere vincolante delle offerte d’asta

Le offerte per l’asta dei diritti di emissione sono presentate in euro e diventano vincolanti dopo essere state approvate da una persona autorizzata a convalidarle.

La fattura per i diritti di emissione messi all’asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento, l’UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.

Sezione 3 Rilevamento dei dati e monitoraggio

Art. 50203 Rilevamento dei dati

L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:

  1. calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE;
  2. calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.204

Il gestore rileva i dati necessari per l’adeguamento della quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito secondo l’articolo 46 b . 205

I gestori d’impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell’obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.

Art. 51206 Piano di monitoraggio

I gestori di impianti sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM. 207

Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell’obbligo di partecipare per la prima volta di cui all’articolo 46 d capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall’UFAM. 208

Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 16.

Il piano di monitoraggio deve essere adeguato se non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato 16. Il piano di monitoraggio adeguato deve essere presentato all’autorità competente di cui all’allegato 14 per approvazione. 209

Il piano di monitoraggio del CO 2 conformemente all’ordinanza del 2 giugno 2017 210 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.

Art. 52211 Rapporto di monitoraggio

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili devono presentare annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio all’autorità competente di cui all’allegato 14. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, è utilizzato a tal fine un modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM. 212

Il rapporto di monitoraggio deve riportare le informazioni di cui all’allegato 17. L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, se necessarie per il monitoraggio.

L’UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.

Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all’allegato 18.

Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO 2 sono inferiori ai valori limite di cui all’articolo 28 a paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE 213 si considera verificato se le emissioni di CO 2 sono state determinate con lo strumento per emettitori di entità ridotta di cui al regolamento (UE) n. 606/2010 214 e se, a tal fine, sono stati utilizzati i dati dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol). 215

Se viene presentato un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o che non rispetta i termini stabiliti, l’autorità competente di cui all’allegato 14 stima le emissioni determinanti a spese del gestore di impianti o dell’operatore di aeromobili. 216

In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l’autorità competente di cui all’allegato 14 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d’apprezzamento.

Se nel rapporto di monitoraggio i dati necessari per un adeguamento secondo l’articolo 46 b sono errati o incompleti, l’UFAM stabilisce una scadenza adeguata affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entra tale scadenza, per gli elementi di assegnazione in questione i diritti di emissione non sono assegnati a titolo gratuito per l’anno corrispondente. 217

Art. 53218 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

I partecipanti al SSQE notificano senza indugio all’autorità competente secondo l’allegato 14:

  1. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull’assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;
  2. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l’allegato 13 lo comunicano all’autorità competente di cui all’allegato 14 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.

I gestori di impianti che esercitano un’attività di cui all’allegato 6 e sono esentati dall’obbligo di partecipare al SSQE informano senza indugio l’UFAM:

  1. se le emissioni di gas serra annuali degli impianti sono pari o superiori a 25 000 tonnellate di CO2eq;
  2. di qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.219

Art. 54 Compiti dei Cantoni

I Cantoni verificano se i gestori di impianti adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili. 220

L’UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale scopo.

Se constata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l’UFAM.

L’UFAM può coinvolgere i Cantoni per chiarire domande a cui è necessario rispondere per l’esecuzione delle disposizioni relative al SSQE. 221

Sezione 4 Obbligo di consegna di diritti di emissione222

Art. 55223 Obbligo

I gestori di impianti consegnano annualmente all’UFAM i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati. 224

Non è considerato emissione rilevante di gas serra il CO2 che:

  1. è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente in Svizzera all’interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione secondo i requisiti di cui all’allegato 19;
  2. è catturato e stoccato geologicamente in via permanente in uno Stato contraente dello SEE all’interno di un sito di stoccaggio autorizzato secondo il capitolo 3 della direttiva 2009/31/CE225 o sequestrato chimicamente in via permanente all’interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione.226

Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all’autorità competente di cui all’allegato 14 i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni di CO 2 rilevate nel quadro dell’articolo 52 dall’operatore di aeromobili. 227

Se un operatore di aeromobili deve adempiere obblighi sia nel SSQE della Svizzera sia nel SSQE dell’UE, l’UFAM, per gli operatori che amministra, computa dapprima i diritti di emissione consegnati ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dal SSQE europeo. 228

I partecipanti al SSQE adempiono questo obbligo entro il 30 settembre per le emissioni di gas serra dell’anno precedente. 229

Art. 55a230 Caso di rigore

Nei casi in cui i diritti di emissione europei non sono riconosciuti nel SSQE svizzero secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’accordo SSQE231, l’UFAM può computare secondo l’articolo 55 diritti di emissione europei all’obbligo di un partecipante al SSQE svizzero, se quest’ultimo prova che:

  1. senza il computo non può adempiere al proprio obbligo di consegna secondo l’articolo 55;
  2. ha partecipato alla vendita all’asta dei diritti di emissione conformemente all’articolo 48 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria;
  3. l’acquisizione dei diritti di emissione mancanti emessi dalla Confederazione secondo l’articolo 45 capoverso 1 o l’articolo 46e capoverso 1 al di fuori del quadro delle aste pregiudicherebbe notevolmente la competitività del partecipante al SSQE.

Per valutare il pregiudizio notevole alla competitività, l’UFAM considera in particolare anche i ricavi che il partecipante al SSQE ha ottenuto dalla vendita dei diritti di emissione emessi dalla Confederazione.

La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno in cui è stato fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L’UFAM decide ogni anno sulla quantità di diritti di emissione europei computabili.

Se il collegamento con il registro dello scambio di quote di emissioni europeo non è disponibile né prevedibile, i diritti di emissione europei devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione Svizzera nel registro dello scambio di quote di emissioni dell’Unione europea.

Art. 55ba 55d232

Art. 56 Inosservanza dell’obbligo

Se un partecipante al SSQE non adempie all’obbligo di consegna dei diritti di emissione entro il termine stabilito, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 21 della legge sul CO 2 . 233

Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso. 234

I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell’anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell’anno. 235

Sezione 5 Registro dello scambio di quote di emissioni236

Art. 57237 Principio

I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un’autorità estera conformemente all’allegato 14.

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell’Unione europea nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all’asta devono avere un conto personale.

Gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale. 238

Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.

Chi riceve attestati per un progetto o un programma di cui all’articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l’articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l’articolo 12 a può farli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.

Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.

Art. 58239 Apertura di un conto

Chi chiede l’apertura di un conto secondo l’articolo 57 deve presentare domanda all’UFAM.

La domanda deve contenere:

  1. per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e la fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarli;
  2. per le persone fisiche: un documento d’identità;
  3. 240 per le autorità competenti di uno Stato partner: una conferma ufficiale del Governo e una fotocopia di un documento d’identità della persona autorizzata a rappresentarle;
  4. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d’identità della persona richiedente;
  5. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone titolari di una procura sul conto;
  6. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
  7. una dichiarazione con la quale la persona richiedente accetta le condizioni generali relative al registro dello scambio di quote di emissioni.

È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59 a capoverso 1 lettera b.

L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessarie per l’apertura del conto.

Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un’altra prova la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle.

Le informazioni relative agli estratti del registro di commercio, ai documenti d’identità, agli estratti del casellario giudiziale nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

L’UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena la persona richiedente ha versato gli emolumenti.

Gli operatori di aeromobili per i quali l’UFAM è competente devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del loro piano di monitoraggio o dall’assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto nel registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti della persona richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell’Unione europea.

Art. 59241 Recapito e sede o domicilio

Chi ha un conto personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

  1. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa e, per le persone fisiche, il titolare del conto;
  2. i titolari di una procura sul conto; e
  3. le persone incaricate di convalidare le transazioni.

Chi ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone:

  1. le persone incaricate di presentare le offerte; e
  2. le persone incaricate di convalidare le offerte.

Chi ha sede o domicilio nel Regno Unito, invece di un domicilio di notifica in Svizzera o nel SEE può designare per persone di cui al capoverso 2 un domicilio di notifica nel Regno Unito. 242

Un’impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

I capoversi 3 e 4 non si applicano:

  1. ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera o dello SEE;
  2. alle imprese e alle persone con sede o domicilio nel Regno Unito, se dispongono di un conto bancario in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito;
  3. 243 alle autorità competenti di uno Stato partner.244

Art. 59a245 Rifiuto dell’apertura di un conto

L’UFAM rifiuta l’apertura di un conto o l’iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare l’offerta, di persone incaricate di convalidare la transazione e di persone incaricate di convalidare l’offerta, se:

  1. le informazioni o i documenti trasmessi sono incompleti, inesatti o incomprensibili;
  2. l’impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva sono stati condannati negli ultimi dieci anni per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario o sul finanziamento del terrorismo o per altri reati gravi, nell’ambito dei quali il conto è stato utilizzato illecitamente.

Sospende l’apertura del conto o l’iscrizione se contro l’impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b.

Se è rifiutata l’apertura di un conto a un gestore di impianti o a un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati tutti i diritti di emissione assegnati secondo l’articolo 46, 46 b o 46 f . Il conto è bloccato fino alla decadenza dei motivi del rifiuto di apertura del conto. 246

Art. 60247 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d’asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

Le modifiche relative all’entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide unicamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:

  1. le riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER);
  2. le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER);
  3. le riduzioni certificate delle emissioni conseguite per progetti di cattura e di sequestro geologico del CO2 (CCS).

L’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e di diritti di emissione. 248

Art. 61249 Transazioni

I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.

I titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di presentare offerte d’asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.

Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:

  1. il conto di provenienza e il conto di destinazione; e
  2. il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire.

I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.

La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.

Art. 62250 Tenuta del Registro

L’UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza tutte le transazioni e le offerta d’asta.

Garantisce che, sulla base dei verbali, sia possibile risalire in qualsiasi momento a ogni transazione e offerta.

Oltre alle informazioni presentate al momento dell’apertura del conto, l’UFAM può esigere in ogni momento ulteriori informazioni se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.

L’UFAM verifica almeno una volta ogni tre anni se le informazioni fornite per l’apertura del conto sono ancora complete, aggiornate ed esatte, e invita il titolare del conto a segnalare, se del caso, eventuali modifiche. 251

Art. 63 Esclusione della responsabilità

La Confederazione non risponde dei danni causati da:

  1. 252 una transazione non corretta di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni, di attestati e di offerte d’asta;
  2. un accesso limitato al Registro dello scambio di quote di emissioni;
  3. un utilizzo abusivo del Registro dello scambio di quote di emissioni da parte di terzi.

Art. 64253 Blocco e chiusura del conto

Se le disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni sono violate o se è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nell’articolo 59 a capoverso 1 lettera b, l’UFAM blocca l’accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura finché le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l’inchiesta è archiviata.

L’UFAM può chiudere i conti:

  1. su cui non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno;
  2. i cui titolari o utenti registrati violano le disposizioni sul registro dello scambio di quote di emissioni da almeno un anno;
  3. se gli emolumenti annuali per la gestione del conto non sono stati pagati da più di un anno.254

Dal 1° gennaio 2026 l’UFAM chiude i conti per gestori con impegno di riduzione secondo l’articolo 31 della legge sul CO 2 . I gestori interessati hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l’articolo 57 capoverso 4. 255

Se un conto che deve essere chiuso presenta un saldo positivo, l’UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 40 giorni lavorativi un altro conto sul quale devono essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l’UFAM cancella le unità interessate. 256

Art. 65257 Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati

L’UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati:

  1. il numero di conto;
  2. le informazioni di contatto e i dati in conformità ai documenti d’identità delle seguenti persone:1.persone di cui all’articolo 57 capoversi 1–4,2.persone incaricate di convalidare le offerte d’asta,3.persone incaricate di presentare le offerte d’asta,4.titolari di una procura sul conto,5.persone incaricate di convalidare le transazioni;
  3. i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati per ogni conto;
  4. le transazioni;
  5. 258 per i partecipanti SSQE: i dati riguardanti gli impianti, gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all’obbligo;
  6. 259 per gli operatori di aeromobili gestiti da un’autorità estera fino all’entrata in vigore dell’accordo SSQE260: i dati riguardanti gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all’obbligo, non prima del 2012;
  7. 261 per le aste: le offerte d’asta, la data e la quantità delle aste, la quantità minima e massima delle offerte, il prezzo e la quantità aggiudicati, i partecipanti ammessi all’asta;
  8. 262 per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero: la quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio, il numero di conto per gestori o di conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma nonché i numeri di serie degli attestati rilasciati;
  9. 263 per le persone soggette all’obbligo di compensazione: l’ammontare dell’obbligo di compensazione, la quantità di attestati, di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione consegnati per adempiere l’obbligo;
  10. 264 per gestori con impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni, di diritti di emissione e di attestati consegnati per adempiere all’impegno di riduzione.

Capitolo 5 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

Sezione 1 Condizioni e contenuto265

Art. 66266 Condizioni

I gestori di impianti possono prendere un impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO 2 se le emissioni di gas serra generate dall’attività economica o di diritto pubblico corrispondono ad almeno il 60 per cento delle emissioni complessive di gas serra dell’ubicazione.

I gestori di impianti esercitano un’attività economica quando:

  1. sono iscritti nel registro di commercio;
  2. dispongono di un numero d’identificazione delle imprese (numero IDI); e
  3. esercitano l’attività in concorrenza con altri attori del mercato.

La produzione di calore o freddo per edifici abitativi non è considerata un’attività economica.

Un impegno di riduzione può essere assunto se gli impianti gestiti da enti pubblici sono utilizzati per una delle seguenti attività di diritto pubblico:

  1. gestione di piscine;
  2. gestione di piste di ghiaccio artificiale;
  3. gestione di locomotive e navi con trazione a vapore;
  4. gestione di ospedali nonché di case di riposo e di cura;
  5. produzione di calore o freddo generati da combustibili fossili, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o utilizzata da gestori di impianti di cui al capoverso 1; è fatta eccezione per la produzione di calore o freddo per edifici abitativi.

I gestori di impianti che ricevono un contributo per la riduzione delle emissioni di CO 2 negli edifici non possono assumere alcun impegno di riduzione per l’anno in questione.

Art. 66a267 Contenuto dell’impegno di riduzione

Con l’impegno di riduzione, il gestore si impegna a:

  1. conseguire un aumento della propria efficienza in termini di emissioni di gas serra in linea con il proprio obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne268, che tuttavia ammonti annualmente ad almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra); oppure
  2. ottenere un effetto globale dei propri provvedimenti in linea con il proprio obiettivo basato sui provvedimenti desunto dalla convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne, che tuttavia corrisponda annualmente ad una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti).

L’UFAM approva, su richiesta, un valore minimo inferiore al 2,25 per cento se un gestore dimostra, nel piano di decarbonizzazione, che una quota elevata di emissioni di gas serra viene generata dall’utilizzazione di calore di processo ad alta temperatura e che non è disponibile alcuna alternativa ragionevolmente esigibile all’impiego di combustibili fossili classici. 269

Il valore minimo del 2,25 per cento ed eventuali valori minimi per cui è stata approvata una riduzione secondo il capoverso 1 bis valgono solo per le emissioni di gas serra dei combustibili fossili classici. 270

L’impegno di riduzione può comprendere anche provvedimenti con i quali il CO 2 è catturato e stoccato geologicamente o sequestrato chimicamente in via permanente all’interno di carbonati minerali impiegati in prodotti da costruzione secondo i requisiti di cui all’allegato 19.

Per la determinazione dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell’obiettivo basato sui provvedimenti sono considerati tutti i provvedimenti con una durata d’ammortamento fino a sei anni. Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d’ammortamento fino a 12 anni.

Art. 67271 Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra i seguenti gestori di impianti:

  1. i gestori i cui impianti nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari ad almeno 200 tonnellate di CO2eq all’anno; oppure
  2. i gestori che intendono richiedere il rimborso del supplemento rete secondo l’articolo 39 LEne272.

Art. 68273 Impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti

Possono prendere un impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti i gestori di impianti che nei due anni precedenti hanno emesso gas serra in quantità pari al massimo a 1500 tonnellate di CO 2 eq all’anno.

Art. 68a274 Raggruppamento per l’impegno di riduzione

I gestori di impianti possono costituire un raggruppamento per l’impegno di riduzione se le condizioni di cui all’articolo 66 sono rispettate singolarmente per ogni ubicazione.

La convenzione sugli obiettivi del raggruppamento di cui all’articolo 41 o all’articolo 46 capoverso 2 LEne 275 deve comprendere tutte le ubicazioni dei gestori partecipanti. Un raggruppamento può contare al massimo 50 ubicazioni. L’UFAM può concedere deroghe, su richiesta, laddove le ubicazioni siano gestite in modo centralizzato.

Nel piano di decarbonizzazione devono essere indicati i provvedimenti per ogni ubicazione. Un raggruppamento può presentare più di un piano di decarbonizzazione.

Il raggruppamento deve designare un rappresentante.

Sezione 2 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione276

Art. 69277

La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente tramite il Sistema di informazione e di documentazione secondo l’articolo 40 c capoverso 1 della legge sul CO 2 .

La domanda deve contenere:

  1. il nome e l’indirizzo del gestore degli impianti;
  2. nel caso di un raggruppamento, il nome e l’indirizzo di tutti i gestori che costituiscono il raggruppamento;
  3. il nome e le informazioni di contatto delle persone competenti;
  4. informazioni sull’attività economica o di diritto pubblico;
  5. le emissioni di gas serra generate nei due anni precedenti in tonnellate di CO2eq;
  6. un’analisi del potenziale di riduzione;
  7. gli EGID di tutti gli impianti;
  8. gli IDI;
  9. informazioni sulla cassa di compensazione AVS competente e i numeri di conteggio AVS;
  10. se il gestore, oltre agli impianti per i quali richiede la determinazione dell’impegno di riduzione, gestisce anche impianti per i quali non riceve il rimborso della tassa sul CO2o con i quali partecipa al SSQE: informazioni sulla delimitazione di tali impianti all’interno dei numeri di conteggio AVS del gestore;
  11. la convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne278, incluso l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti perseguito.

Se necessario per la determinazione dell’impegno di riduzione, l’UFAM può chiedere ulteriori informazioni.

Se il gestore di impianti impiega combustibili diversi da quelli fossili classici, l’UFAM può chiedere che venga presentato un piano di monitoraggio secondo l’articolo 51.

Se le informazioni di cui al capoverso 2 lettere f e k non sono ancora disponibili al momento della presentazione della domanda, l’UFAM può, su richiesta, prorogare adeguatamente il termine per la presentazione di tali informazioni.

Art. 70e 71279

Sezione 3 Rapporto di monitoraggio e piano di decarbonizzazione280

Art. 72281 Rapporto di monitoraggio

I gestori con un impegno di riduzione devono presentare annualmente all’UFE, entro il 31 maggio, un rapporto di monitoraggio nella forma prescritta.

Il rapporto di monitoraggio deve contenere le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  1. informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra;
  2. informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e sui loro effetti;
  3. nel caso di un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, informazioni sull’evoluzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra;
  4. informazioni sull’evoluzione degli indicatori di produzione;
  5. una contabilità dei combustibili;
  6. informazioni su eventuali scostamenti dall’impegno di riduzione, con le relative motivazioni e i correttivi previsti;
  7. informazioni sul tipo e sugli effetti dei provvedimenti stabiliti nella convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne282 che non possono essere computati all’adempimento dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 72d; e
  8. una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale in cui i dati dell’anno di monitoraggio sono confrontati con quelli degli anni precedenti e con i valori obiettivo.

Se un provvedimento comprende l’impiego di combustibili rinnovabili, il gestore deve dimostrare che nel sistema di garanzie di origine gli sono state attribuite per combustibili e carburanti rinnovabili le garanzie di origine corrispondenti secondo la sezione 2 a dell’ordinanza del 1° novembre 2017 283 sull’energia (OEn). Se la garanzia può essere dimostrata, il fattore di emissione per questi combustibili è pari a zero. La quantità di combustibili rinnovabili deve essere indicata sulle fatture.

L’UFAM può chiedere le informazioni supplementari di cui necessita per valutare il monitoraggio.

Art. 72a284 Contenuto del piano di decarbonizzazione

Il piano di decarbonizzazione di cui all’articolo 31a lettera b della legge sul CO2deve contenere almeno:

  1. 285 una contabilizzazione di tutte le emissioni dirette di gas serra (art. 2 lett. b LOCli286) generate da combustibili fossili;
  2. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;
  3. un’analisi delle soluzioni con cui è possibile ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili e della loro portata;
  4. i provvedimenti da adottare sulla base dell’analisi di cui alla lettera c per ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili; e
  5. un percorso di riduzione per le emissioni dirette di gas serra entro il 2040; il percorso di riduzione deve orientarsi all’obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all’articolo 3 LOCli e ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli.

In merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera d devono essere fornite le seguenti indicazioni:

  1. una descrizione precisa dei provvedimenti;
  2. una stima dei costi di attuazione;
  3. un calcolo dell’effetto che deve essere conseguito mediante i provvedimenti in tonnellate di CO2eq e le relative ripercussioni sul consumo di energia;
  4. uno scadenzario per l’attuazione.

La consegna di attestati nazionali o internazionali non può essere fatta valere come provvedimento nell’ambito del piano di decarbonizzazione.

Art. 72b287 Controllo del piano di decarbonizzazione

Il piano di decarbonizzazione deve essere controllato da una persona registrata ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza del 27 novembre 2024 288 sulla protezione del clima o che lavora presso un’organizzazione privata cui si è fatto capo ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO 2 .

Art. 72c289 Presentazione e aggiornamento del piano di decarbonizzazione

Il piano di decarbonizzazione deve essere presentato all’UFAM la prima volta entro il 31 dicembre del terzo anno dell’impegno di riduzione.

Deve essere aggiornato ogni tre anni e presentato all’UFAM entro il 31 dicembre dell’anno di aggiornamento.

La presentazione e l’aggiornamento del piano di decarbonizzazione avvengono per il tramite del sistema d’informazione e di documentazione gestito dall’UFAM in virtù dell’articolo 40 c capoverso 1 della legge sul CO 2 .

Sezione 4 Adempimento dell’impegno di riduzione

Art. 72d Mancato computo delle riduzioni delle emissioni

Non sono computate all’adempimento dell’impegno di riduzione:

  1. le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati secondo l’articolo 9 capoverso 7;
  2. le riduzioni delle emissioni riconducibili a provvedimenti per i quali sono stati concessi aiuti finanziari della Confederazione.

Art. 72e Computo di attestati all’adempimento dell’impegno di riduzione nel 2030

Se nel periodo 2025–2030 non ha raggiunto l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti stabilito nell’impegno di riduzione, il gestore può, su richiesta, farsi computare attestati nazionali e internazionali all’adempimento dell’impegno di riduzione nella misura del 2,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2025–2030.

Se il gestore ha preso un impegno di riduzione solo per una parte del periodo 2025–2030, la quantità computabile secondo il capoverso 1 si riduce pro rata temporis .

Art. 72f Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra in caso di cambiamento del vettore energetico e di produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva

Se gli impianti di un gestore generano più emissioni di gas serra per uno dei motivi indicati di seguito, le emissioni supplementari di gas serra non sono tenute in considerazione, su domanda, nella valutazione dell’adempimento dell’impegno di riduzione:

  1. cambiamento del vettore energetico in base a una disposizione del Consiglio federale o a una raccomandazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e del DATEC;
  2. produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 2023290 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno.

La domanda di non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra deve essere presentata all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo nella forma da esso prescritta.

Essa deve contenere in particolare:

  1. tipo e quantità del vettore energetico sostituito nell’anno precedente e di quello nuovo impiegato in caso di cambiamento del vettore energetico o del vettore energetico supplementare impiegato a causa della produzione di energia elettrica;
  2. quantità delle emissioni supplementari di gas serra generate nell’anno precedente; e
  3. periodo durante il quale, nell’anno precedente, è stato impiegato il vettore energetico sostituito o quello nuovo oppure è stata prodotta energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva.

Sezione 5 Adeguamento e fine anticipata dell’impegno di riduzione291

Art. 73292 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

I gestori di impianti notificano senza indugio all’UFAM qualsiasi cambiamento:

  1. che potrebbe incidere sull’impegno di riduzione;
  2. che potrebbe incidere sull’obbligo di partecipazione al SSQE;
  3. del gestore degli impianti;
  4. della cassa di compensazione AVS o dei numeri di conteggio AVS;
  5. delle informazioni di contatto delle persone competenti.

Art. 73a293 Esclusione di un gestore da un impegno di riduzione di un raggruppamento

Un gestore di impianti può essere escluso da un impegno di riduzione di un raggruppamento per un’ubicazione se:

  1. gli impianti sono stati venduti;
  2. deve partecipare al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti;
  3. negli impianti non vengono più utilizzati combustibili fossili classici a scopo energetico per le attività nell’esercizio ordinario;
  4. non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 66; oppure
  5. secondo l’articolo 31b capoverso 2 della legge sul CO2non sussiste più alcuna convenzione sugli obiettivi o egli non presenta un piano di decarbonizzazione.

Per un’ubicazione il cui gestore è stato escluso da un impegno di riduzione non può più essere preso alcun impegno di riduzione.

Art. 74294 Adeguamento dell’impegno di riduzione

L’UFAM adegua un impegno di riduzione laddove opportuno, in particolare, per uno dei seguenti motivi:

  1. vengono adeguati i valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne295;
  2. una convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne è sostituita da una nuova convenzione;
  3. un gestore è escluso dall’impegno di riduzione (art. 73a o 74c); oppure
  4. in base a una notifica secondo l’articolo 73, risulta che l’impegno di riduzione deve essere adeguato.

Un impegno di riduzione che è stato adeguato si applica retroattivamente dall’inizio dell’anno in cui le circostanze modificate hanno effetto per la prima volta.

L’UFAM adegua inoltre un impegno di riduzione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 66 a capoverso 1 bis . L’impegno di riduzione adeguato si applica retroattivamente a partire da un momento definito dall’UFAM. 296

Art. 74ae 74b297

Art. 74c298 Fine anticipata dell’impegno di riduzione

Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per il 31 dicembre 2030 deve farne richiesta all’UFAM entro il 31 maggio 2031.

Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per la fine di un anno civile per uno dei motivi indicati di seguito deve farne richiesta all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo:

  1. obbligo di partecipazione al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti; oppure
  2. nessun ulteriore utilizzo di combustibili fossili classici a scopo energetico per le proprie attività nell’esercizio ordinario.

Sezione 6 Inadempimento dell’impegno di riduzione e garanzia della sanzione300

Art. 76301 Inadempimento dell’impegno di riduzione

Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione perché non rispetta i valori obiettivo nel 2030 o nel 2040, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 32 della legge sul CO 2 .

Se l’impegno di riduzione non è adempiuto, la quantità delle tonnellate di CO 2 eq emesse in eccesso è calcolata in funzione della mancata efficacia dei provvedimenti.

Il termine per il pagamento della sanzione è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.

Art. 77302 Garanzia della sanzione

Se un gestore di impianti rischia di non rispettare i valori obiettivo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) la garanzia della sanzione prevista dall’articolo 32 della legge sul CO 2 fino a quando tale rischio cessa di esistere.

Sezione 7 Pubblicazione di informazioni304

Art. 79305

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare informazioni sui gestori di impianti con un impegno di riduzione. Tali informazioni comprendono in particolare:

  1. i nomi e gli indirizzi dei gestori di impianti;
  2. gli obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra o gli obiettivi basati sui provvedimenti e il loro rispetto;
  3. i percorsi di riduzione dei piani di decarbonizzazione e il loro rispetto;
  4. le organizzazioni private cui si è fatto capo ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 della legge sul CO2.

Capitolo 6

Art. 80a85306

Capitolo 7 Provvedimenti relativi ai carburanti fossili307

Sezione 1 Compensazione delle emissioni di CO2di carburanti fossili308

Art. 86 Obbligo di compensazione

È soggetto all’obbligo di compensazione chi:

  1. immette in consumo carburanti secondo l’allegato 10; oppure
  2. converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all’allegato 10.

Non devono essere compensate le emissioni di CO 2 di carburanti completamente esentati dall’imposta sugli oli minerali conformemente all’articolo 17 della legge federale del 21 giugno 1996 309 sull’imposizione degli oli minerali.

Art. 87310 Deroga all’obbligo di compensazione in caso di piccole quantità

L’obbligo di cui all’articolo 86 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 10 000 tonnellate di CO 2 l’anno.

La deroga all’obbligo di compensazione dura fino all’inizio dell’anno in cui le emissioni di CO 2 , generate dall’utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 10 000 tonnellate di CO 2 .

Art. 88 Raggruppamenti di compensazione

Le persone soggette all’obbligo di compensazione possono chiedere all’UFAM, entro il 30 novembre dell’anno precedente, di essere considerate come raggruppamenti di compensazione.

Un raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all’obbligo di compensazione.

Deve designare un rappresentante.

La sede del rappresentante è considerata l’unico recapito. 311

Art. 89312 Aliquota di compensazione

Devono essere compensate le emissioni di CO 2 prodotte dall’utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell’anno in questione.

La quota di emissioni di CO 2 da compensare (aliquota di compensazione) in Svizzera ammonta almeno al 12 per cento a partire dal 2025. 313

L’aliquota di compensazione ammonta complessivamente:

  1. per l’anno 2025: al 25 per cento;
  2. per l’anno 2026: al 30 per cento;
  3. per l’anno 2027: al 35 per cento;
  4. per l’anno 2028: al 40 per cento;
  5. per l’anno 2029: al 45 per cento;
  6. per l’anno 2030: al 50 per cento.314

Le emissioni di CO 2 di ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissione secondo l’allegato 10.

Nel 2027 l’UFAM esamina l’ammontare delle aliquote di compensazione; tiene conto delle emissioni attuali correlate ai trasporti e dei prezzi degli attestati internazionali. 315

Art. 90316 Misure di compensazione ammesse

Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio; non è ammessa la consegna di attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta. 317

Se non adempiono più il requisito della permanenza di cui all’articolo 5 capoverso 2, gli attestati consegnati non possono più essere computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione.

Se gli attestati di cui al capoverso 2 sono già stati computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione, essi vengono opportunamente contrassegnati e restituiti alla persona soggetta all’obbligo di compensazione. L’anno successivo, la persona soggetta all’obbligo di compensazione dovrà presentare lo stesso numero di attestati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5. Possono essere presentati successivamente attestati che potevano essere consegnati al momento della consegna iniziale.

Art. 91 Adempimento dell’obbligo di compensazione

La persona soggetta all’obbligo di compensazione delle emissioni di CO 2 adempie al proprio obbligo di compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo. 318

Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione in Svizzera nel 2030 sono computati esclusivamente le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti nel 2030. 319

320

Con l’adempimento dell’obbligo di compensazione, la persona soggetta all’obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnellata di CO 2 compensata. 321

In una banca dati tenuta dall’UFAM, per ogni persona soggetta all’obbligo di compensazione sono gestiti i dati e i documenti seguenti:

  1. la quantità delle emissioni di CO2che devono essere compensate;
  2. la quantità di attestati non ancora utilizzati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione;
  3. l’ammontare dei costi per tonnellata di CO2compensata.322

Art. 92 Inadempimento dell’obbligo di compensazione

Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo entro il termine stabilito, l’UFAM fissa un termine supplementare adeguato.

Se la persona soggetta all’obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo neanche dopo la scadenza di quest’ultimo termine, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 28 della legge sul CO 2 .

Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso. 323

Il termine per la consegna degli attestati è il 1° giugno dell’anno successivo . 324

Sezione 2 Messa a disposizione e miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili

Art. 92a Campo d’applicazione territoriale

L’obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l’articolo 28 f della legge sul CO 2 si applica agli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra.

Art. 92b Prova dell’adempimento dell’obbligo di miscelazione

Come prova dell’adempimento dell’obbligo di miscelazione secondo l’articolo 28 f della legge sul CO 2 mediante l’utilizzo di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili messi in commercio in Svizzera deve essere impiegata una garanzia di origine valida.

Capitolo 7a Computo della prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili

Sezione 1 Principio

Art. 92c

La prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili e dei carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni può essere computata nel quadro di un provvedimento secondo la legge sul CO2 se:

  1. i combustibili e carburanti adempiono i requisiti dell’ordinanza del 2 aprile 2025325 sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr); e
  2. è disponibile una garanzia di origine secondo la sezione 2a OEn326 attribuita al provvedimento in questione secondo la legge sul CO2.

L’attribuzione della garanzia di origine al rispettivo provvedimento per i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili avviene ad opera dei fornitori dei combustibili o carburanti.

Sezione 2 Computo della prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta

Art. 92d Richiesta di attestati internazionali per gas rinnovabile proveniente dall’estero trasportato in condotta

Un importatore può chiedere all’UFAM attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

Chi intende chiedere attestati internazionali per la prestazione di riduzione deve far convalidare a proprie spese il progetto corrispondente da un servizio di audit riconosciuto dall’UFAM.

La domanda deve contenere la documentazione seguente:

  1. decisione dello Stato partner in merito al progetto concreto;
  2. rapporto d’esame di un servizio di audit riconosciuto dall’UFAM sull’adempimento delle condizioni secondo l’articolo 15 capoverso 3 della legge sul CO2.

L’UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 92e Rilascio di attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta

Sulla base della domanda, l’UFAM decide se la prestazione di riduzione del gas rinnovabile estero trasportato in condotta è idonea al rilascio di attestati internazionali.

Se la prestazione di riduzione è idonea, l’UFAM esamina, su richiesta, l’entità della prestazione di riduzione fatta valere. Ove necessario, svolge ulteriori accertamenti.

L’UFAM rilascia gli attestati internazionali nella misura in cui per la prestazione di riduzione è disponibile il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni da parte dello Stato partner.

Il plusvalore ecologico derivante da prestazioni di riduzione è compensato con il rilascio dell’attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.

L’UFAM informa la persona richiedente in merito alla quantità di attestati internazionali rilasciati.

Art. 92f Condizioni per il computo della prestazione di riduzione

I partecipanti al SSQE e i gestori con impegno di riduzione possono farsi computare la prestazione di riduzione del gas rinnovabile estero trasportato in condotta. Essi devono dimostrare che:

  1. il gas rinnovabile estero trasportato in condotta è indicato sulle fatture;
  2. l’UFAM ha rilasciato in misura sufficiente attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta.

Gli attestati internazionali per la prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta che vengono computati sono considerati dall’UFAM per il raggiungimento degli obiettivi climatici svizzeri.

Capitolo 8 Tassa sul CO2

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 93 Oggetto della tassa

Sono sottoposte alla tassa sul CO2la produzione, l’estrazione e l’importazione di:

  1. carbone;
  2. altri combustibili secondo l’articolo 2 lettera a327 della legge sul CO2, purché siano assoggettati all’imposta sugli oli minerali conformemente alla legge federale del 21 giugno 1996328 sull’imposizione degli oli minerali.

Art. 94 Aliquota della tassa

L’aliquota della tassa è aumentata come segue:

  1. a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2012 le emissioni di CO2derivanti dai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990;
  2. a partire dal 1° gennaio 2016:1.a 72 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990,2.a 84 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2014 le emissioni di CO2derivanti dai combustibili sono state superiori al 78 per cento di quelle del 1990;
  3. a partire dal 1° gennaio 2018:1.a 96 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2derivanti dai combustibili sono state superiori al 73 per cento di quelle del 1990,2.a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2016 le emissioni di CO2derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990;
  4. 329 a partire dal 1° gennaio 2022: a 120 franchi per tonnellata di CO2, se nel 2020 le emissioni di CO2derivanti dai combustibili sono state superiori al 67 per cento di quelle del 1990.

La tassa sul CO 2 è riscossa applicando la tariffa riportata nell’allegato 11.

Art. 95330 Prova del versamento della tassa

Chi commercia in combustibili di cui all’articolo 93 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO 2 e l’aliquota applicata per la tassa.

Sezione 2 Restituzione della tassa sul CO2

Art. 96 Diritto alla restituzione

Il rimborso della tassa sul CO2può essere chiesto da gestori di impianti e persone che:331

  1. sono esenti dal pagamento della tassa sul CO2;
  2. gestiscono impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione (art. 32a cpv. 1 della legge sul CO2); oppure
  3. utilizzano a scopo non energetico i combustibili per i quali è applicata la tassa (art. 32c della legge sul CO2).332

Sono esenti dal pagamento della tassa sul CO2:

  1. i gestori di impianti che partecipano al SSQE (art. 17 della legge sul CO2); e
  2. abrogata
  3. i gestori di impianti con impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO2).333

Art. 96b335 Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili

Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO 2 pagata per i combustibili utilizzati nel periodo di richiesta e il prezzo minimo secondo l’articolo 17 della legge sul CO 2 . 336

Per comprovare la quantità di combustibili utilizzati, il gestore deve effettuare rilevamenti sulle entrate, sulle uscite e sui consumi dei combustibili, nonché sulle scorte. 337

Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che:

  1. dopo l’entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019 partecipano per la prima volta al SSQE;
  2. dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW e di un rendimento globale inferiore all’80 per cento;
  3. vendono l’elettricità a terzi;
  4. operano su un sito per almeno due anni o per più di 50 ore all’anno;
  5. non sono utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi; e
  6. la cui funzione principale non è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali di cui all’articolo 3 lettere a o c OPSR338.

Per la valutazione dei costi esterni di cui all’articolo 17 della legge sul CO 2 l’UFAM si basa sui costi sostenuti per riparare i danni causati dall’emissione di gas serra; a tale scopo tiene conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche. 339

Il gestore deve ottenere dall’UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso e dell’entità del rimborso parziale. Deve presentare i prezzi per l’acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti e i relativi giustificativi. L’UFAM può chiedere informazioni supplementari di cui necessita per il rilascio della conferma. 340

Se il gestore non presenta alcun dato verificabile relativo agli importi pagati, si suppone un valore di franchi zero. 341

Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell’UFAM, il gestore può chiedere all’UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell’importo da rimborsare. 342

Su richiesta, devono essere presentate all’UDSC la conferma dell’UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO 2 versate. 343

Il diritto al rimborso decade se:

  1. la conferma dell’UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; o
  2. il versamento dell’importo da rimborsare non è richiesto all’UDSC entro il termine stabilito.344

Art. 97 Domanda di restituzione345

La domanda di restituzione deve essere presentata all’UDSC nella forma da esso prescritta. 346

Deve contenere il tipo e la quantità di combustibile per ogni acquisto. 347

L’UDSC 348 può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate su sua richiesta le fatture relative alle tasse sul CO 2 versate. 349

Art. 98 Periodicità della restituzione350

Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi. 351

Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio nel quale il combustibile soggetto alla tassa sul CO 2 è stato acquistato. 352

Il diritto alla restituzione si estingue qualora la domanda non sia inoltrata entro il termine stabilito.

Art. 98a353 Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all’articolo 32 a capoverso 1 della legge sul CO 2 su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO 2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.

Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se:

  1. utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2;
  2. la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;
  3. non attua le misure in un impianto per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
  4. non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure; e
  5. attua le misure nel corso di tre anni consecutivi.

Su richiesta l’UFAM può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera e di due anni.

Art. 98b355 Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione354

Un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione deve ottenere dall’UFAM, entro il 30 giugno, una conferma della quantità di combustibile che dà diritto al rimborso. Deve presentare in particolare le indicazioni seguenti:356

  1. l’indicazione della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato;
  2. la garanzia di origine secondo l’articolo 9 capoverso 1 LEne357;
  3. indicazioni sulla potenza termica;
  4. il rapporto di monitoraggio;
  5. indicazioni sull’evoluzione annuale delle emissioni di CO2generate dalla produzione misurata di elettricità;
  6. 358 l’attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dei valori limite di emissione di cui all’ordinanza del 16 dicembre 1985359 contro l’inquinamento atmosferico;
  7. indicazioni sulle misure previste;
  8. 360
  9. 361 la conferma che per l’esercizio di impianti di cogenerazione sono stati utilizzati combustibili assoggettati alla tassa nonché l’aliquota della tassa sul CO2applicata.

... 362

Entro sei mesi dal rilascio della conferma dell’UFAM, il gestore può chiedere all’UDSC, nella forma da esso prescritta, il versamento dell’importo da rimborsare. 363

Su richiesta, devono essere presentate all’UDSC la conferma dell’UFAM e le fatture relative alle tasse sul CO 2 versate. 364

Il rapporto di monitoraggio secondo il capoverso 1 lettera d deve fornire in particolare indicazioni sull’evoluzione delle emissioni di CO 2 generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati. L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma del rapporto.

Art. 98c366 Periodicità del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione365

La domanda di rimborso secondo l’articolo 98 b viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i carburanti consumati nell’anno precedente o nell’anno contabile scaduto l’anno precedente.

Il rimborso viene effettuato dall’UDSC e comprende il 100 per cento della tassa sul CO 2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.

Il diritto al rimborso decade se:

  1. la conferma dell’UFAM non viene ottenuta entro il termine stabilito; o
  2. il versamento dell’importo da rimborsare non è richiesto all’UDSC entro il termine stabilito.367

Art. 98d368 Inadempimento dell’obbligo di investire per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

Se un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione non adempie l’obbligo di investire di cui all’articolo 32 b capoverso 2 della legge sul CO 2 , l’UFAM decide la restituzione del 40 per cento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso.

Gli importi restituiti sono considerati proventi della tassa sul CO 2 .

Art. 99 Restituzione per utilizzo a scopo non energetico

Chi utilizza a scopo non energetico combustibili assoggettati alla tassa e intende chiedere la restituzione della tassa deve comprovare le quantità non utilizzate a scopo energetico. A tal fine, deve effettuare rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte.

L’UDSC può accordare sulla base della quantità acquistata il rimborso della tassa per combustibili non utilizzati a scopo energetico, purché le condizioni aziendali della persona richiedente non suscitino dubbi sull’utilizzazione a scopo non energetico e la persona richiedente conferma in modo vincolante all’UDSC l’utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili. 369

La domanda di restituzione deve essere presentata all’UDSC nella forma prescritta da quest’ultimo.

Deve contenere informazioni riguardanti:

  1. il tipo di utilizzo a scopo non energetico;
  2. la quantità e il tipo dei combustibili utilizzati a scopo non energetico;
  3. 370 ...

L’UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO 2 versate. 371

Art. 100 Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico

Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.

Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio nel quale il combustibile è stato utilizzato o acquistato. 372

Il diritto alla restituzione decade se la domanda non è presentata entro il termine stabilito. 373

Art. 101 Conservazione dei giustificativi

Tutti i giustificativi necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e devono essere presentati, su richiesta, all’UDSC.

Art. 102374 Importo minimo per una restituzione

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.

Art. 103 Rinvio della restituzione

Se un gestore di impianti o una persona di cui all’articolo 96 viola i suoi obblighi di collaborazione stabiliti dalla presente ordinanza, l’UDSC può, d’intesa con l’UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO 2 .

Capitolo 9 Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2

Sezione 1 Calcolo dei proventi della tassa sul CO2

Art. 103a

I proventi della tassa sul CO 2 sono calcolati in base agli introiti correnti della tassa, cui sono dedotti l’indennizzo per i costi d’esecuzione (art. 132) e le perdite su debitori.

Sono considerate introiti correnti le entrate lorde della tassa, dedotte le restituzioni della stessa e la quota del Principato del Liechtenstein secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’Accordo del 29 gennaio 2010 375 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.

Sezione 1a Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2degli edifici

Art. 104 Diritto ai contributi globali

I contributi globali secondo l’articolo 34 capoverso 2 della legge sul CO2 vengono accordati se:376

  1. sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell’ordinanza del 1° novembre 2017377 sull’energia (OEn);
  2. le misure, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO2; e
  3. le misure sono attuate dai Cantoni in modo armonizzato.

Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:

  1. 378 attuate in impianti per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO2o partecipa al SSQE;
  2. attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO2al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni;
  3. che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni.

Art. 104a379 Contributo complementare

Il contributo complementare secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera b della legge sul CO 2 è calcolato in base all’efficacia del programma cantonale di promozione e all’importo del credito cantonale. Si compone di un contributo minimo e di un contributo aggiuntivo.

Art. 105 Procedura

La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn380, tenuto conto delle seguenti particolarità:

  1. nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente misure di cui all’articolo 104;
  2. l’UFE trasmette la domanda per conoscenza all’UFAM.

Art. 106 Utilizzo delle risorse

Il Cantone deve utilizzare almeno l’80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per il programma interessato per misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo secondo l’articolo 50 LEne 381 .

Art. 107 Versamento

I contributi globali vengono versati annualmente ai Cantoni.

Art. 108 Spese di esecuzione

Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO 2 degli edifici secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO 2 e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L’importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.

Dalle stesse risorse viene tratto l’indennizzo all’UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all’anno.

Art. 109 Comunicazione

L’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO 2 negli edifici. Esso stabilisce inoltre i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.

Il Cantone rende noto il programma di promozione e comunica in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO 2 .

Art. 110 Rendiconto

Il rendiconto viene redatto in base all’articolo 59 OEn 382 .

Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 59 capoverso 3 OEn, il rendiconto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.

L’UFE trasmette il rendiconto per conoscenza all’UFAM.

Art. 111 Controllo

Il controllo del corretto impiego dei contributi globali si basa sull’articolo 60 OEn 383 .

Art. 111a

Abrogato

Sezione 1b Promozione di progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia e di progetti per la valorizzazione di risorse utilizzabili indirettamente384

Art. 112385 Diritto alla promozione

Danno diritto alla promozione:

  1. i seguenti provvedimenti nell’ambito di progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. a della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12:1.prospezione,2.sfruttamento di serbatoi geotermici;
  2. progetti finalizzati alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. b della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12a, se le risorse idrotermali sono state selezionate, individuate e caratterizzate nel quadro di una prima perforazione esplorativa e se l’utilizzazione diretta si è rivelata impossibile, in particolare a causa di un livello di temperatura troppo basso.

Art. 113386 Domanda

Le domande di contributo devono essere presentate all’UFE. 387

La domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. per i progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia:1.riguardo alla prospezione, i requisiti di cui all’allegato 12 numero 3.1,2.riguardo allo sfruttamento, i requisiti di cui all’allegato 12 numeri 4.1 e 4.2;
  2. per i progetti volti alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, i requisiti di cui all’allegato 12a numeri 3.1 e 3.2.388

La domanda deve contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito. 389

Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con la persona richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 113 b .

Art. 113a390 Contributi di promozione

I contributi ammontano:

  1. per i progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia, al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili; si considerano computabili i costi secondo l’allegato 12 numero 2;
  2. per i progetti volti alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, al massimo al 40 per cento dei costi d’investimento computabili; si considerano computabili i costi secondo l’allegato 12a numero 2.

Art. 113b391 Ordine di presa in considerazione

Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l’UFE inserisce il progetto in una lista d’attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L’UFE ne dà comunicazione alla persona richiedente.

Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera innanzitutto i progetti volti all’utilizzazione diretta della geotermia, e solo successivamente quelli finalizzati alla valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore. Viene sempre assegnata una priorità ai progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

Art. 113c392 Restituzione

Per la restituzione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990 393 sui sussidi (LSu). Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se l’esercizio di un impianto ha prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i contributi non sarebbero stati necessari.

Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi conseguendo in tal modo un utile, l’UFE può richiedere la restituzione parziale o totale dei contributi versati.

Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:

  1. tipo di utilizzazione previsto;
  2. rapporti di proprietà e responsabili;
  3. eventuali utili e loro entità.

Sezione 1c Promozione di nuovi impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili o di ampliamenti considerevoli di tali impianti

Art. 113d Diritto alla promozione

Danno diritto alla promozione i nuovi impianti o gli ampliamenti considerevoli di impianti che producono gas dalla fermentazione di biomassa e lo trasformano in biometano.

Sono considerati nuovi impianti:

  1. gli impianti edificati per la prima volta in un’ubicazione e gli impianti che sostituiscono completamente un impianto esistente;
  2. gli impianti esistenti che, da impianti per la produzione di energia elettrica, vengono convertiti in impianti per la produzione di biometano.

L’ampliamento di un impianto si ritiene considerevole in presenza di misure di costruzione che comportano un aumento almeno del 25 per cento della produzione annua lorda di energia rispetto alla media degli ultimi tre anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento.

È considerato biometano il biogas preparato che corrisponde alla qualità del gas ad alto potere calorifico secondo la direttiva G18 della Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) di giugno 2022 394 .

Sono esclusi dalla promozione gli impianti che:

  1. partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità di cui all’articolo 19 LEne395 oppure ricevono o un premio di mercato fluttuante di cui all’articolo 29a LEne o un contributo alle spese d’esercizio per impianti a biomassa di cui all’articolo 33a LEne;
  2. negli ultimi dieci anni sono già stati altrimenti sostenuti dalla Confederazione;
  3. non coprono il fabbisogno proprio di energia termica con energie rinnovabili.

Art. 113e Domanda

Le domande di contributo devono essere presentate all’UFE.

Art. 113f Contributo di promozione

L’entità della promozione per nuovi impianti è determinata in base alla capacità dell’impianto di trattamento in Nm3 di metano all’ora e viene calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza:

  1. per i primi 100 Nm3/h di metano, 10 000 franchi per Nm3/h di metano;
  2. tra 101 e 400 Nm3/h di metano, 5000 franchi per Nm3/h di metano;
  3. per tutte le altre classi, 2000 franchi per Nm3/h di metano.

L’entità della promozione per ampliamenti considerevoli è determinata in base alla differenza tra la capacità dopo l’ampliamento considerevole e la capacità originaria e viene calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza:

  1. per i primi 100 Nm3/h di metano, 4000 franchi per Nm3/h di metano;
  2. tra 101 e 400 Nm3/h di metano, 2000 franchi per Nm3/h di metano;
  3. per tutte le altre classi, 800 franchi per Nm3/h di metano.

L’entità della promozione per impianto ammonta al massimo al 30 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili, per un importo comunque non superiore a 2,8 milioni di franchi.

Gli impianti di depurazione delle acque e gli impianti di cui all’articolo 113 d capoverso 2 lettera b ricevono il 15 per cento dei contributi di promozione di cui ai capoversi 1 e 2.

Se per lo stesso impianto vengono presentate due domande, viene concesso un contributo complessivo. Tale contributo è suddiviso come segue:

  1. produzione: all’85 per cento;
  2. trattamento e immissione: al 15 per cento.

Le domande per contributi inferiori a 80 000 franchi non sono tenute in considerazione.

Sezione 1d Promozione di impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo

Art. 113g Diritto alla promozione

Danno diritto alla promozione gli impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo che soddisfano le condizioni seguenti:

  1. producono calore:1.prevalentemente per processi professionali e industriali per la produzione, la trasformazione o la finitura di prodotti, oppure2.per la fornitura di servizi;
  2. hanno una potenza nominale termica del collettore di almeno 20 kW;
  3. dispongono di un dispositivo di misurazione del rendimento termico solare utilizzabile;
  4. utilizzano collettori che rispondono ai criteri secondo le spiegazioni relative alla lista collettori 12/2021396, versione 01/2025;
  5. dispongono di una prova rilasciata da un organismo indipendente della corretta integrazione nei processi da sostenere. Essa concerne in particolare:1.il collegamento idraulico,2.il profilo di consumo e il livello di temperatura di produzione e di consumo,3.la progettazione e l’integrazione in un accumulatore termico,4.la strategia stagnazione,5.il rendimento solare annuo atteso; deve essere determinato con un programma di simulazione dinamica,6.il sistema di misurazione per verificare il rendimento termico solare effettivamente utilizzato.

Sono esclusi dalla promozione:

  1. gli impianti di soggetti partecipanti al SSQE;
  2. gli impianti già altrimenti sostenuti dalla Confederazione.

Ai gestori di impianti che hanno preso un impegno di riduzione secondo l’articolo 31 della legge sul CO 2 può essere versato un contributo di promozione purché le riduzioni delle emissioni ottenute con gli impianti destinati all’impiego di calore solare che beneficiano della promozione non rientrino nell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra di cui all’articolo 67 o nell’obiettivo basato sui provvedimenti di cui all’articolo 68.

Art. 113h Domanda

Le domande di contributo devono essere presentate all’UFE.

Art. 113i Contributo di promozione

Il contributo di promozione si compone di un contributo di base di 2400 franchi e di un contributo di 1000 franchi per ogni kW di potenza nominale termica del collettore.

Art. 113j Richiesta di restituzione

Se il rendimento solare effettivamente utilizzato su una media di tre anni dalla messa in esercizio è inferiore all’80 per cento del rendimento atteso secondo l’articolo 113 g capoverso 1 lettera e numero 5, viene chiesta la restituzione in misura proporzionale del contributo di promozione.

Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione.

Art. 113k Monitoraggio e pubblicazione dei dati

L’UFE può disporre un accompagnamento scientifico nel caso di un impianto che beneficia della promozione e pubblicare i dati raccolti in tale contesto e i risultati delle analisi.

Sezione 2 Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra

Art. 114 Fideiussione

La Confederazione fornisce la garanzia per mutui ai gestori di impianti per gli impianti e le procedure di cui all’articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO2a condizione che:

  1. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate;
  2. il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità;
  3. il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l’interesse del mutuo; e
  4. 397 non sia compromesso in misura considerevole alcun criterio di cui all’articolo 35 capoverso 3 lettere a–c.

La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 398 sulle banche (LBCR) o da un altro mutuante idoneo con sede in Svizzera a un mutuatario con sede in Svizzera. 399

La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare a tre milioni di franchi al massimo.

Art. 115 Garanzia della fideiussione

L’UFAM garantisce che la fideiussione sarà accordata, su domanda, al mutuatario se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 114.

La domanda di garanzia della fideiussione deve contenere:

  1. informazioni sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria del mutuatario;
  2. una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione degli impianti e delle procedure e del loro sviluppo e della loro commercializzazione pianificati;
  3. una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto;
  4. informazioni sulla conformità degli impianti e delle procedure ai requisiti di cui all’articolo 114.

L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare la domanda.

In casi motivati può esigere garanzie per garantire la fideiussione. 400

Art. 116 Obbligo di notifica e rendicontazione

Un mutuante che dispone di un mutuo garantito notifica senza indugio all’UFAM per tutta la durata della fideiussione:

  1. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione;
  2. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

Presenta ogni trimestre all’UFAM un rapporto su:401

  1. lo stato del mutuo garantito;
  2. 402 l’andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione; e
  3. 403 la sua liquidità e la sua struttura finanziaria.

Fa pervenire ogni anno all’UFAM il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti. 404

Art. 117405 Esecuzione

Per amministrare il fondo per le tecnologie, il DATEC istituisce un comitato direttivo e, mediante contratto di diritto amministrativo, un comitato di fideiussione e una segreteria. Stabilisce i principi che reggono la concessione di fideiussioni e l’organizzazione.

Il comitato direttivo ha la direzione strategica del fondo per le tecnologie.

Il comitato di fideiussione valuta, su richiesta della segreteria, le domande di fideiussione all’indirizzo dell’UFAM.

La segreteria dirige il fondo per le tecnologie dal profilo operativo. Le incombe in particolare l’esame delle richieste di fideiussione, la gestione delle fideiussioni e il disbrigo di casi di fideiussione, nonché il controllo della rendicontazione di cui all’articolo 116.

La segreteria riscuote dai fideiussori gli emolumenti per l’esame della domanda di fideiussione e per il controllo dei fideiussori durante il periodo della fideiussione. Gli emolumenti per l’esame della domanda di fideiussione sono calcolati forfettariamente e determinati secondo il numero 9 dell’allegato dell’ordinanza del 3 giugno 2005 406 sugli emolumenti dell’UFAM (OE-UFAM). L’emolumento della fideiussione annuale è calcolato in funzione delle spese (art. 4 OE-UFAM); ammonta annualmente al massimo allo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione. 407

Art. 118 Finanziamento

I mezzi finanziari destinati al fondo per le tecnologie sono integrati nel preventivo.

L’Assemblea federale decide i crediti d’impegno affinché siano concesse fideiussioni.

La somma delle fideiussioni non può mai superare i 750 milioni di franchi. 408

Sezione 3 Distribuzione alla popolazione

Art. 119409 Quota di proventi spettante alla popolazione

La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota spettante alla popolazione:

  1. dei proventi della tassa sul CO2che non sono stati restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all’articolo 32b della legge sul CO2due anni prima dell’anno di riscossione;
  2. dei proventi della tassa sul CO2stimati per l’anno di riscossione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2, dedotta la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima dell’anno di riscossione;
  3. dei mezzi che due anni prima dell’anno di riscossione hanno ecceduto l’importo di 150 milioni di franchi di cui all’articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO2; e
  4. dei mezzi che non sono stati impiegati per gli scopi di cui all’articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO2entro la fine del secondo anno prima dell’anno di riscossione.

I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante alla popolazione.

Art. 120 Distribuzione

La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nell’anno di riscossione. 410

Per assicuratori si intendono:

  1. gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994411 sull’assicurazione malattie (LAMal);
  2. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992412 sull’assicurazione militare (LAM).

Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di riscossione:

  1. sono soggette all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
  2. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di riscossione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.

Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di riscossione.

Art. 121 Versamento agli assicuratori

La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di riscossione.

Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano la condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3.

La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.

Art. 122 Organizzazione

Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di riscossione:

  1. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3;
  2. la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente.

Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di riscossione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall’UFAM sulle modalità di esecuzione della ridistribuzione. 413

Art. 123 Indennizzo degli assicuratori

Per le spese d’esecuzione secondo la presente ordinanza e l’ordinanza del 12 novembre 1997 414 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfa le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3.

Sezione 4 Distribuzione all’economia

Art. 124415 Quota di proventi spettante all’economia

La quota dei proventi della tassa spettante all’economia (quota di proventi spettante all’economia) comprende la quota spettante all’economia:

  1. dei proventi della tassa sul CO2che non sono stati restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all’articolo 32b della legge sul CO2due anni prima dell’anno di riscossione;
  2. dei proventi della tassa sul CO2stimati per l’anno di riscossione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2, dedotta la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima dell’anno di riscossione;
  3. dei mezzi che due anni prima dell’anno di riscossione hanno ecceduto l’importo di 150 milioni di franchi di cui all’articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO2; e
  4. dei mezzi che non sono stati impiegati per gli scopi di cui all’articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO2entro la fine del secondo anno prima dell’anno di riscossione.

I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante all’economia.

Art. 124a416 Esclusione dalla distribuzione della quota dei proventi

I gestori con impegno di riduzione che utilizzano lo stesso numero di conteggio AVS per impianti in ubicazioni diverse sono esclusi dalla distribuzione della quota di proventi spettante all’economia soltanto per la massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni per le quali i gestori sono esentati dalla tassa sul CO 2 (esclusione parziale).

Per ricevere la quota di proventi che gli spetta, un gestore con esclusione parziale deve comunicare alla cassa di compensazione AVS le relative masse salariali entro il 15 aprile dell’anno di riscossione.

I gestori il cui impegno di riduzione termina anticipatamente hanno diritto alla quota di proventi spettante all’economia a partire dall’anno successivo. La distribuzione compete all’UFAM. I mezzi utilizzati al riguardo possono provenire dai proventi della tassa sul CO 2 di un altro anno.

I gestori di cui al capoverso 3 devono comunicare all’UFAM, entro tre mesi dalla sua richiesta, in particolare:

  1. la massa salariale che concerne la distribuzione;
  2. la relazione bancaria;
  3. il nome della cassa di compensazione AVS.

Art. 125 Distribuzione

La quota di proventi spettante all’economia viene distribuita ai datori di lavoro, per il tramite delle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) e con la collaborazione dell’Ufficio centrale di compensazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 417

Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all’economia entro il 30 settembre dell’anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l’UFAM può prorogare adeguatamente questo termine. 418

Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell’anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da 50 franchi. 419

Gli uffici di revisione delle casse di compensazione verificano, nell’ambito della revisione finale, la ripartizione della quota dei proventi spettante all’economia e riferiscono all’UFAM secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 420

Art. 126 Organizzazione

L’UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.

Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l’importo versato.

Art. 127 Indennizzo spettante alle casse di compensazione

L’UFAM, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l’indennizzo spettante alle casse di compensazione.

L’indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.

Capitolo 9a Promozione di provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo

Art. 127a Principio

Per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo vengono impiegati i mezzi seguenti:

  1. i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione dell’obbligo di miscelazione di carburanti per aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili o sintetici rinnovabili (art. 28g cpv. 8 della legge sul CO2);
  2. i proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per aeromobili (art. 37a cpv. 1 lett. b della legge sul CO2);
  3. i mezzi per la promozione secondo l’articolo 103b capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948421 sulla navigazione aerea e l’articolo 37d della legge federale del 22 marzo 1985422 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin), provenienti in particolare dalla quota a destinazione vincolata del prodotto netto dell’imposta di consumo, nonché dei supplementi, riscossi sui carburanti per l’aviazione (art. 1 cpv. 2 LUMin).

Vengono impiegati in particolare per:

  1. lo sviluppo e l’aumento della produzione di carburanti rinnovabili per l’aviazione in Svizzera e all’estero;
  2. lo sviluppo e l’impiego di tecnologie volte ad aumentare l’efficienza energetica degli aeromobili;
  3. lo sviluppo e l’impiego di procedure volte ad aumentare l’efficienza energetica delle operazioni di volo;
  4. il trasferimento di conoscenze tra scienza, economia e società nel settore della riduzione delle emissioni di gas serra nell’aviazione.

L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 1 per la ricerca del settore pubblico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettere a e c della legge federale del 14 dicembre 2012 423 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

Art. 127b Forma e procedura per la concessione di aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di contributi a fondo perso, mutui senza interessi o fideiussioni.

L’UFAC decide la forma della promozione in base alla necessità di promozione del progetto.

Gli aiuti finanziari possono essere concessi nel quadro di bandi di concorso. La partecipazione a un bando di concorso vale come domanda.

Le domande devono essere presentate all’UFAC.

L’UFAC riscuote un emolumento per l’esame della domanda. L’ammontare dell’emolumento si basa sull’ordinanza del 28 settembre 2007 424 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile.

L’UFAC può subordinare la concessione di aiuti finanziari al raggiungimento di obiettivi intermedi.

Art. 127c Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

I provvedimenti vengono presi in considerazione in base al grado di adempimento dei seguenti criteri:

  1. elevata riduzione delle emissioni di gas serra;
  2. efficienza dei costi per quanto riguarda l’impatto climatico;
  3. impatto minimo sull’ambiente;
  4. elevate opportunità di mercato;
  5. elevata probabilità di successo;
  6. creazione di elevato valore aggiunto in Svizzera;
  7. computabilità delle riduzioni delle emissioni a favore della Svizzera;
  8. presenza di partner lungo l’intera catena di creazione del valore aggiunto;
  9. contributo al mantenimento e all’ampliamento delle conoscenze.

I criteri sono valutati per le tecnologie e i procedimenti, compresa la messa in scala futura.

La persona richiedente deve dimostrare di effettuare le prestazioni proprie ragionevolmente esigibili per l’esecuzione del provvedimento.

Se chiede la concessione dell’aiuto finanziario sotto forma di un mutuo senza interessi, la persona richiedente deve inoltre dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità.

Art. 127d Ammontare degli aiuti finanziari e criteri per l’ordine di priorità

L’ammontare dei contributi, dei mutui e delle fideiussioni è retto dal grado di adempimento dei criteri di cui all’articolo 127 c capoversi 1–3.

Se le domande presentate o attese superano i mezzi disponibili, gli aiuti finanziari sono accordati tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 127 c capoversi 1–3.

Art. 127e Fideiussioni

Una fideiussione può essere garantita per mutui di terzi se il mutuante tiene conto della fideiussione nel determinare l’interesse del mutuo.

La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare al massimo a 100 milioni di franchi ed essere accordata per una durata massima di dieci anni.

Sono garantiti soltanto mutui accordati da una banca secondo la LBCR 425 o da un altro mutuante idoneo con sede in Svizzera.

Art. 127f Obbligo di notifica e presentazione di rapporti

All’UFAC deve essere notificato senza indugio qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione dell’aiuto finanziario.

Dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti e l’attuazione del provvedimento deve essere presentato all’UFAC un rapporto intermedio o un rapporto finale. Tali rapporti devono contenere almeno:

  1. informazioni sullo stato di attuazione del provvedimento;
  2. un rendiconto dei costi.

Il rapporto intermedio e il rapporto finale necessitano dell’approvazione dell’UFAC.

Il mutuatario di un mutuo garantito deve presentare all’UFAC almeno annualmente un rapporto su:

  1. lo stato di utilizzo dei mezzi del mutuo;
  2. l’andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione, allegando il rapporto di gestione, il bilancio, il conto economico e la relazione di revisione entro i termini stabiliti dal Codice delle obbligazioni426;
  3. ulteriori aspetti richiesti dall’UFAC per l’esecuzione dell’aiuto finanziario.

Art. 127g Esecuzione

L’UFAC può avvalersi di un organo esterno ai fini dell’esecuzione dei provvedimenti di promozione e rivolgersi a un gruppo di esperti indipendente dal provvedimento.

Capitolo 9b Utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all’asta di diritti di emissione per impianti

Sezione 1 Provvedimenti volti a prevenire i danni

Art. 127h Diritto alla promozione

Gli aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento (art. 37 b cpv. 1 lett. a della legge sul CO 2 ) sono erogati per la pianificazione e l’attuazione di provvedimenti che contribuiscono direttamente o indirettamente in misura sostanziale a prevenire danni a persone o a cose di notevole valore.

Sono promossi in particolare provvedimenti di adattamento volti a prevenire:

  1. danni alla salute causati dall’aumento dello stress da calore;
  2. danni alle persone e alle cose causati dallo scioglimento del permafrost e dei ghiacciai;
  3. danni alle persone e alle cose causati da eventi di precipitazione più frequenti e intensi e dalle rispettive conseguenze, quali inondazioni, aumento del ruscellamento superficiale e movimenti del terreno;
  4. danni all’agricoltura, all’economia forestale, all’economia energetica e alla gestione delle acque urbane causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati;
  5. danni ai servizi ecosistemici causati da cambiamenti degli spazi vitali e della composizione delle specie.

Non vengono accordati aiuti finanziari per i provvedimenti che non corrispondono alla politica energetica o climatica della Confederazione.

Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’UFAM entro il 31 marzo.

Per lo sviluppo di provvedimenti secondo il capoverso 1 possono essere accordati aiuti finanziari nel quadro di bandi di concorso.

Art. 127i Ammontare degli aiuti finanziari

L’ammontare degli aiuti finanziari si basa sui benefici e sull’impatto del provvedimento. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

Sono considerati costi computabili i costi di investimento adeguati e necessari per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento, per un importo comunque non superiore ai costi supplementari causati dal provvedimento di adattamento.

Sezione 2 Provvedimenti di decarbonizzazione di impianti

Art. 127j Diritto alla promozione

Gli aiuti finanziari per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti (art. 37 b cpv. 1 lett. b della legge sul CO 2 ) sono erogati ai gestori che ai sensi dell’articolo 16 della legge sul CO 2 si sono impegnati a partecipare al SSQE e cui non è stata concessa una deroga a tale obbligo secondo l’articolo 41.

Per i provvedimenti che non forniscono un contributo fondamentale alla decarbonizzazione dell’impianto, come in particolare la sostituzione di vettori energetici fossili con altri vettori energetici fossili o i provvedimenti per l’approvvigionamento di reti di teleriscaldamento, non vengono erogati aiuti finanziari.

Se si prevede che i provvedimenti determineranno un maggior consumo di elettricità, si dovrà utilizzare elettricità da fonti non fossili in misura equivalente al maggior consumo di elettricità, dimostrandolo mediante garanzie di origine.

Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’UFAM entro il 31 marzo.

L’UFAM può chiedere che le indicazioni fornite nella domanda siano verificate a spese del gestore.

Art. 127k Ammontare dell’aiuto finanziario

L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

Sono considerati computabili i costi di investimento necessari e adeguati per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento.

Art. 127l Criteri di priorità

Se le domande presentate o attese superano i mezzi disponibili, gli aiuti finanziari sono accordati tenendo conto dei seguenti criteri, nell’ordine indicato:

  1. aiuto finanziario richiesto per ogni tonnellata di CO2eq ridotta o per ogni tonnellata di emissioni negative ottenuta nel corso della durata dell’effetto;
  2. entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq;
  3. rischio di rilocalizzazione di emissioni di gas serra all’estero;
  4. riduzione dell’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita di impianti e prodotti.

Sezione 3 Rapporti e versamento degli aiuti finanziari

Art. 127m Obbligo di notifica e presentazione di rapporti per gli aiuti finanziari

All’UFAM deve essere notificato senza indugio qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione degli aiuti finanziari.

Dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti o l’attuazione dei provvedimenti, deve essere presentato un rapporto all’UFAM. Tale rapporto deve contenere almeno:

  1. indicazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;
  2. un rendiconto dei costi con copia delle fatture.

Il rapporto necessita dell’approvazione dell’UFAM.

Tre anni dopo l’attuazione dei provvedimenti, il gestore degli impianti nel SSQE presenta un rapporto di valutazione. Tale rapporto deve contenere informazioni:

  1. sull’entità della riduzione delle emissioni di gas serra conseguita annualmente o dell’effetto ottenuto annualmente mediante impiego di tecnologie a emissioni negative in tonnellate di CO2eq negli ultimi tre anni;
  2. su eventuali scostamenti dai provvedimenti originariamente pianificati, con le relative motivazioni e i correttivi previsti.

L’UFAM può chiedere che il rapporto di valutazione sia verificato a spese del gestore.

Art. 127n Versamento degli aiuti finanziari

L’UFAM versa gli aiuti finanziari dopo l’approvazione del rapporto.

Nel caso di provvedimenti con obiettivi intermedi, l’aiuto finanziario è versato in funzione dell’attuazione.

Art. 127o Restituzione

Se l’effetto reale del provvedimento è inferiore all’80 per cento dell’effetto indicato nella domanda, l’UFAM può ordinare la restituzione in misura proporzionale dell’aiuto finanziario versato.

Art. 127p Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM pubblica sul proprio sito Internet informazioni sui provvedimenti promossi. Tali informazioni comprendono in particolare:

  1. i nomi e gli indirizzi dei beneficiari degli aiuti finanziari;
  2. l’ammontare degli aiuti finanziari;
  3. la tipologia dei provvedimenti.

Capitolo 10 Promozione e informazione

Sezione 1 Promozione della formazione e della formazione continua e del lavoro di pubbliche relazioni

Art. 128 Promozione

L’UFAM promuove la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono attività legate alla protezione del clima nonché piattaforme e altri lavori di pubbliche relazioni nell’ambito della protezione del clima.

Nel quadro dei crediti stanziati, l’UFAM concede aiuti finanziari a corporazioni e istituti di diritto pubblico nonché a organizzazioni private che, in materia di protezione del clima:

  1. offrono corsi di formazione e formazione continua; oppure
  2. informano il pubblico o gli forniscono consulenza.

Sono meritevoli di promozione i progetti di formazione e comunicazione che, in particolare:

  1. illustrano come possono fornire un contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge sul CO2;
  2. sono orientati all’efficacia;
  3. sono riproducibili.

Art. 128a Ammontare degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili.

Sono considerati computabili i costi adeguati e necessari per l’attuazione economica e appropriata del progetto.

Sezione 2 Informazione

Art. 129 Informazione da parte dell’UFAM

L’UFAM informa il pubblico e fornisce consulenza ad autorità, imprese e privati in particolare su:

  1. le conseguenze dei cambiamenti climatici;
  2. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra o aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio;
  3. i provvedimenti per superare le conseguenze dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.

Art. 129a Rapporti sui rischi finanziari legati al clima

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per gli assoggettati alla vigilanza.

La Banca nazionale svizzera (BNS) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per la stabilità del sistema finanziario in Svizzera.

Se adottano provvedimenti sulla base dei risultati delle loro verifiche, la FINMA e la BNS menzionano anche tali provvedimenti all’interno del rispettivo rapporto annuale.

Sezione 3 Promozione di tecnologie a propulsione elettrica

Art. 129b Destinatari di contributi

I contributi di cui all’articolo 41a della legge sul CO2 possono essere erogati:

  1. alle imprese di trasporto con concessione secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 2009427 sul trasporto di viaggiatori;
  2. alle imprese che forniscono prestazioni su linee concessionarie in virtù di un contratto d’esercizio secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 4 novembre 2009428 sul trasporto di viaggiatori.

Le domande per l’ottenimento di un contributo devono essere presentate all’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 129c Requisiti per la promozione

I contributi sono erogati per autobus e battelli impiegati per almeno il 75 per cento nel traffico concessionario e di proprietà dei destinatari dei contributi dopo la messa in esercizio.

Art. 129d Veicoli promossi

I contributi sono erogati per i seguenti autobus e battelli:

  1. autobus alimentati esclusivamente a batteria;
  2. autobus a pila combustibile (idrogeno);
  3. filovie;
  4. nuovi battelli a propulsione elettrica, inclusi quelli a pila combustibile (idrogeno);
  5. battelli convertiti alla propulsione elettrica, incluso il funzionamento a pila combustibile (idrogeno).

Non sono erogati mezzi di promozione per veicoli che sostituiscono veicoli già elettrificati o non ancora interamente ammortizzati.

Art. 129e Versamento dei mezzi di promozione

I contributi sono versati dopo che l’impresa ha comprovato la messa in esercizio dei veicoli.

Art. 129f Verifica dell’impiego dei veicoli

Cinque anni dopo la messa in esercizio le imprese comunicano spontaneamente all’UFT l’impiego attuale dei veicoli.

In caso di scostamenti superiori al dieci per cento tra il traffico ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni e il restante traffico concessionario o di un impiego prevalente al di fuori del traffico concessionario, i contributi ricevuti devono essere restituiti in misura proporzionale o per intero.

Capitolo 11 Esecuzione

Art. 130 Autorità esecutive

L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–9 e l’allegato 14 numero 2.1. 429

L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO 2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. A tal scopo è coadiuvato dall’USTRA. 430

L’UDSC esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO 2 .

L’UFAM esegue:

  1. d’intesa con l’UFE: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, nonché alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra;
  2. d’intesa con l’UFE, la Segreteria di Stato dell’economia e il Dipartimento federale degli affari esteri: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero.431

L’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO 2 degli edifici, ai contributi per l’impiego diretto della geotermia, ai contributi per gli impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili e ai contributi per gli impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo. 432

Dopo aver sentito l’UFE, l’UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e della formazione continua. 433

L’UFE e le organizzazioni private incaricate dall’UFE o dall’UFAM sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni relative all’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.

L’UFAC sostiene l’UFAM nell’esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili. 434

L’UFAC esegue l’obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l’aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili conformemente agli articoli 28 f e 28 g della legge sul CO 2 nonché la promozione dei provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo conformemente agli articoli 127 a –127 g . 435

L’UFT esegue la promozione di tecnologie a propulsione elettrica conformemente agli articoli 129 b –129 f . 436

Art. 130a437 Sistemi d’informazione e di documentazione

Le seguenti procedure sono eseguite elettronicamente mediante i sistemi d’informazione e di documentazione dell’UFAM:

  1. le procedure di rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni o per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (art. 5–11);
  2. le procedure di partecipazione al SSQE (art. 40–46f e art. 50–54);
  3. le procedure relative all’impegno di riduzione (art. 66–79);
  4. 438 le procedure di concessione di aiuti finanziari per provvedimenti volti a prevenire i danni nonché per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti (art. 127h–127p).

Se in determinati settori i sistemi d’informazione e di documentazione non sono ancora stati predisposti per l’esecuzione delle procedure elettroniche, le domande devono essere inviate per posta.

In deroga al capoverso 1, l’UFAM può emanare e notificare le decisioni per posta.

Art. 131 Inventario dei gas serra

L’UFAM tiene l’inventario dei gas serra.

Calcola, basandosi sull’inventario dei gas serra, se l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 della legge sul CO2è stato raggiunto. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall’Unione europea sono considerati se:

  1. le emissioni di questi impianti registrate nel SSQE svizzero sono maggiori della quantità totale di diritti di emissione svizzeri per gli impianti nel SSQE svizzero; e
  2. le emissioni totali della Svizzera superano l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2.439

Questi diritti di emissione sono computati ai fini del conseguimento dell’obiettivo svizzero nella quantità delle emissioni supplementari prodotte secondo il capoverso 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati. L’UFAM conferma questa operazione nella rendicontazione sul raggiungimento dell’obiettivo. 440

La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO 2 e di diritti di emissione trasferiti di cui agli articoli 48 capoverso 1, 48 a capoverso 1, 48 b capoverso 1 e 48 c capoverso 1 della legge sul CO 2 , dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO 2 . 441

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO 2 è considerato il bilancio assoluto dei gas serra del settore dell’uso del territorio per l’intera superficie della Svizzera. 442

Art. 132443 Indennizzo per i costi d’esecuzione

L’indennizzo per i costi d’esecuzione dell’Amministrazione federale ammonta in totale al massimo a 23,4 milioni di franchi ed è coperto con gli introiti correnti della tassa sul CO 2 .

L’UFAM determina annualmente i costi d’esecuzione rilevanti per il relativo indennizzo.

Art. 133 Controlli e obbligo di informare

Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso i partecipanti al SSQE, i gestori di impianti con impegno di riduzione, i gestori di impianti di cogenerazione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone che presentano una domanda di rimborso della tassa sul CO 2 . 444

Su richiesta devono essere forniti alle autorità esecutive:

  1. tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza;
  2. tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 134 Trattamento dei dati

I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza, inclusi i dati personali, sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all’esecuzione. In particolare:445

  1. 446 l’UDSC trasmette all’USTRA e all’UFE i dati relativi alle importazioni necessari all’esecuzione del capitolo 3 e l’USTRA trasmette all’UFE gli altri dati necessari all’esecuzione del capitolo 3;
  2. 447 l’UFAM trasmette all’UFE, al Dipartimento federale degli affari esteri e alla Segreteria di Stato dell’economia i dati necessari all’esame:1.delle bozze di progetto (art. 6 cpv. 4) e delle domande di rilascio degli attestati (art. 7),2.delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e3.dei rapporti di monitoraggio (art. 9 e 91);
  3. 448 l’UDSC trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame:1.dell’adempimento dell’obbligo di compensazione per i carburanti,2.dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91), e3.delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a);
  4. 449 l’UFAM trasmette all’UDSC i dati necessari per il rimborso della tassa sul CO2;
  5. 450 l’UFAC trasmette all’UFAM i dati necessari per l’esame:1.dell’obbligo di partecipazione (art. 46d),2.dei piani di monitoraggio (art. 51), e3.dei rapporti di monitoraggio (art. 52);
  6. 451 l’UFE trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame:1.dei rapporti di monitoraggio (art. 52 e 72), e2.452delle convenzioni sugli obiettivi (art. 46 cpv. 1bis, 67 e 68).

L’UDSC e l’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO 2 dei carburanti. 453

L’UFAM offre per conservazione all’Archivio federale i dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alla legge sull’archiviazione del 26 giugno 1998 454 . I dati che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti. 455

Art. 134a456 Coordinamento con l’Unione europea

L’UFAM sostiene la Commissione europea nell’ambito dell’articolo 11 dell’accordo SSQE 457 . L’UFAM trasmette all’Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.

Art. 135 Adeguamento degli allegati

Il DATEC adegua:

  1. l’allegato 2: in base ai criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO2;
  2. l’allegato 3: al progresso tecnico ed economico;
  3. 458 l’allegato 3a: al progresso tecnico ed economico;
  4. 459 l’allegato 3b: al progresso tecnico ed economico;
  5. 460 l’allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell’anno civile precedente;
  6. 461 l’allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2;
  7. 462 l’allegato 6: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di normative internazionali comparabili;
  8. 463 ...
  9. 464 l’allegato 9 numero 1: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447465;
  10. 466 l’allegato 9 numero 3: se vengono modificati o sostituiti la decisione delegata 2019/708/UE467 o il regolamento (UE) 2023/956468;
  11. l’allegato 11: proporzionalmente all’aumento dell’aliquota della tassa (art. 94 cpv. 1);
  12. 469 l’allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/2009470 subisce modifiche.

Art. 135a471 Approvazione di decisioni minori

Il DATEC può approvare decisioni tecniche e amministrative minori della commissione mista dell’accordo SSQE 472 .

Capitolo 12 Disposizioni finali

Sezione 1 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 136 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. ordinanza del 22 giugno 2005473 sul computo delle riduzioni delle emissioni di CO2;
  2. ordinanza dell’8 giugno 2007474 sul CO2;
  3. ordinanza del DATEC del 27 settembre 2007475 relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni;
  4. ordinanza del 24 novembre 2010476 sulla compensazione del CO2;
  5. ordinanza del 16 dicembre 2011477 sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.

Art. 137 Modifica del diritto vigente

478

Sezione 2 Disposizioni transitorie

Art. 138479 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per:

  1. i gestori di impianti nel SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;
  2. i gestori di impianti con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati sui provvedimenti;
  3. le altre imprese e le persone: in attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

I gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.

Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–2012480

I gestori di impianti nel SSQE o i gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere all’UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza. 481

Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4.

L’UFAM stabilisce la quantità totale trasferibile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.

Il trasferimento è accordato in via prioritaria ai gestori di impianti nel SSQE e ai gestori con impegno di riduzione. 482

I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 30 aprile 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4. 483

I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti verranno annullati dall’UFAM dopo il 30 aprile 2015. 484

Art. 140 Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera

Ai progetti di compensazione realizzati in Svizzera che l’UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.

Per le riduzioni delle emissioni di progetti di cui al capoverso 1 conseguite prima del 1° gennaio 2013 e confermate dall’UFAM possono, su domanda, essere chiesti attestati secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2014.

Art. 141 Calcolo delle emissioni di CO2 delle automobili

Nel calcolo delle emissioni di CO2 determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO2/km sono computate come segue:

  1. nel 2013: 3,5 volte;
  2. nel 2014: 2,5 volte;
  3. nel 2015: 1,5 volte.

Art. 142 Partecipazione al SSQE

I gestori di impianti SSQE che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 6 lo notificano all’UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione al-l’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 7 presentano all’UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

I gestori di impianti SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall’obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.

Art. 142a485 Termine di notifica di una sede o un domicilio per i conti personali

I titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE devono indicare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019. Alla scadenza del termine l’UFAM può chiudere i conti interessati di cui all’articolo 64.

Art. 144 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

I gestori di impianti di cui all’articolo 66 che intendono chiedere la restituzione della tassa sul CO 2 per il 2013 presentano la domanda di determinazione di un impegno di riduzione entro il 1° giugno 2013. Forniscono a tal fine informazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2010 e 2011.

Per valutare l’adempimento o l’inadempimento degli impegni e per sanzionare eventuali inadempienze nel periodo 2008–2012 si applica il diritto vigente.

Art. 146 Restituzione della tassa sul CO2

L’UDSC può, su domanda, restituire temporaneamente la tassa sul CO2 se il gestore di impianti:

  1. negli anni 2008–2012 era soggetta a un impegno di riduzione; e
  2. ha notificato all’UFAM il suo obbligo di partecipare al SSQE dal 2013 o ha presentato una domanda di determinazione di un impegno di riduzione o di partecipazione al SSQE dal 2013.

Se il gestore di impianti non soddisfa le condizioni di partecipazione al SSQE o se la domanda di determinazione di un impegno di riduzione è respinta, il gestore di impianti deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi.

Sezione 2a Disposizioni transitorie dell’8 ottobre 2014

Art. 146a Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

L’UFAM trasferisce entro il 30 giugno 2015 nel Registro dello scambio delle quote di emissione gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera che ha rilasciato nella banca dati tenuta dall’UFAM.

Art. 146b Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni

I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3, iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014, al più tardi entro il 30 aprile 2015 devono essere:

  1. trasferiti nel registro dello scambio di quote di emissioni di un’altra Parte di cui all’Allegato B del Protocollo di Kyoto488; oppure
  2. annullati volontariamente conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.

I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3 che scadono prima del 30 aprile 2015 possono essere sostituiti dal corrispettivo numero di certificati di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 4 computabili conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.

I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.

Sezione 2b Disposizioni transitorie489

Art. 146c

Per gli accordi programmatici di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO 2 che sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 si applicano gli articoli 104–110, 112 e 113 nella versione previgente, nonché l’articolo 111 a ; l’articolo 111 non si applica.

Il Cantone restituisce alla Confederazione i mezzi finanziari di accordi programmatici conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 e rimasti inutilizzati al più tardi entro tre anni dallo scadere dell’accordo programmatico.

Art. 146d490

Le disposizioni del capitolo 3 della presente ordinanza, se concernenti autofurgoni e trattori a sella leggeri, sono applicabili a partire dall’anno di riferimento 2020

Art. 146e491

Alla prima applicazione dell’articolo 37 la fattura finale comprende inoltre gli introiti delle sanzioni di cui all’articolo 13 della legge sul CO 2 applicate fino all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Sezione 2c Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 novembre 2020

Art. 146f Crediti

I gestori di impianti con impegno di riduzione possono, in deroga all’articolo 138 capoverso 2, richiedere entro il 31 dicembre 2022 che i loro crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato sui provvedimenti siano convertiti in attestati.

Art. 146g Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021

I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 esercitano un’attività di cui all’allegato 6 devono notificarla all’UFAM entro il 28 febbraio 2021.

Ai gestori che non rispettano il termine di notifica di cui al capoverso 1 vengono attribuiti gratuitamente soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l’articolo 45 capoverso 2. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente le richieste, ai fini dell’attribuzione dei diritti di emissioni detti gestori sono equiparati ai gestori di impianti di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettera d. In deroga all’articolo 45 capoverso 5, per l’attribuzione è determinante la data della notifica.

I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2020 e che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1 possono, su domanda, continuare a partecipare al SSQE.

I gestori di impianti che a partire dal 1° gennaio 2021 vogliono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

La domanda di gestori di cui al capoverso 3 deve contenere i dati di cui all’articolo 42 capoverso 3 lettere b e c.

I gestori di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono sottoporre entro il 31 marzo 2021 per approvazione all’UFAM il piano di monitoraggio di cui all’articolo 51 capoverso 1.

I gestori di impianti che soddisfano la condizione secondo l’articolo 41 capoverso 1 o 1 bis e desiderano essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE a partire dal 1° gennaio 2021 devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

Art. 146h Restituzione provvisoria della tassa sul CO2

L’UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO2 ai seguenti gestori di impianti:

  1. gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146h capoverso 1 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146g capoverso 4;
  2. gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2.

Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi:

  1. i gestori di impianti secondo il capoverso 1 lettera a che ritirano la propria domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;
  2. i gestori secondo il capoverso 1 lettera b che non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione

Art. 146i Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2

L’obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2021 secondo l’articolo 31 capoverso. 1 bis della legge sul CO 2 , comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino a fine 2021.

In caso di una proroga dell’impegno di riduzione il percorso di riduzione secondo l’articolo 67 capoversi 2 e 3 è prolungato linearmente di un anno. Determinanti a tal fine sono gli anni 2019 e 2020. Se l’obiettivo di emissione è stato adeguato secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera a negli anni 2018–2020, sono determinanti gli anni 2016 e 2017. Se invece è stato adeguato secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera b nell’anno 2020, sono determinanti gli anni 2018 e 2019.

Il percorso di riduzione stabilito in modo semplificato secondo l’articolo 67 capoversi 4 e 5 è dell’1,875 per cento in caso di proroga dell’impegno di riduzione. Le prestazioni supplementari degli anni 2008–2012 non sono prese in considerazione.

L’obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato secondo l’articolo 31 capoverso 1 bis della legge sul CO 2 fino alla fine del 2021, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2021. A tale scopo, l’attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 1,125

Art. 146j Attestati e adeguamento dell’obiettivi di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti nel 2020

I gestori di impianti che nel 2019 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all’articolo 12 e le cui emissioni nel 2020 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono alcun attestato di cui all’articolo 12 per il 2020. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all’attuazione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra.

L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per l’anno 2020 soltanto se le emissioni di gas sera sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

Sezione 2d Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 novembre 2021

Art. 146k

L’UFAM può prorogare il termine per la consegna dei diritti di emissione dell’anno 2021 di cui all’articolo 55 capoverso 3 a una data dopo il 30 aprile 2022 se il calcolo della quantità dei diritti di emissione assegnati gratuitamente subisce un ritardo.

Sezione 2e Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 maggio 2022

Art. 146l Computo delle riduzioni delle emissioni per progetti realizzati all’estero fino al 2021

Le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero sono computabili fino all’anno 2021 se:

  1. sono attestate da un certificato di riduzione ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992492 sui cambiamenti climatici; e
  2. l’allegato 2 non esclude il loro computo.

Art. 146m Inizio dell’attuazione per progetti e programmi all’estero o per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera

In deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera d per progetti e programmi sono rilasciati attestati se:

  1. sono stati attuati in uno Stato partner prima del 1° gennaio 2022 sulla base di un accordo contrattuale tra la Confederazione Svizzera e la Fondazione Centesimo per il Clima;
  2. dopo il 1° gennaio 2022:1.vengono attuati all’estero o aumentano le prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, e2.la persona richiedente presenta la domanda secondo l’articolo 7 entro il 30 settembre 2022.

Art. 146n Restituzione provvisoria della tassa sul CO2 2022

L’UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO 2 ai gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1 ter della legge sul CO 2 .

I gestori sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione.

Art. 146o Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1ter della legge sul CO2

L’obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2024 comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino alla fine del 2024.

In caso di una proroga dell’impegno di riduzione, il percorso di riduzione secondo l’articolo 67 è prolungato fino al 2024. Il punto di partenza è costituito in tal caso dall’obiettivo intermedio per l’anno 2021. La prestazione di riduzione da fornire annualmente ammonta al 2 per cento.

L’obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato fino alla fine del 2024, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2024. A tale scopo, l’attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 2

Per raggiungere l’obiettivo basato su provvedimenti, il gestore di impianti può adottare nuovi provvedimenti, autorizzati dall’UFAM, nell’ambito del monitoraggio secondo l’articolo 72.

Un impegno di riduzione prorogato secondo i capoversi 1 o 3 comprende le emissioni di gas serra di tutti gli impianti finora inclusi nell’impegno di riduzione. Possono esserne esclusi i gestori di impianti secondo l’articolo 66 capoverso 3, purché i loro impianti non causino nel 2021 più del 5 per cento delle emissioni complessive di gas serra.

Art. 146p Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell’impegno di riduzione a partire dal 2022

Ai gestori di impianti che si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra entro il 2024 secondo l’articolo 31 capoverso 1 quater si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 5.

Art. 146q Domanda per l’impegno di riduzione 2022

I gestori di impianti che prorogano il loro impegno di riduzione secondo l’articolo 31 capoverso 1 ter della legge sul CO 2 o che intendono contrarre un nuovo impegno di riduzione a partire dal 2022 secondo l’articolo 31 capoverso 1 quater della legge sul CO 2, devono presentare la domanda entro il 31 luglio 2022. In deroga all’articolo 69 capoverso 2 lettera b, in caso di domande per nuovi impegni di riduzione devono essere fornite indicazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2019 e 2020.

Art. 146r Attestati e adeguamento dell’obiettivi di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti nel 2021

I gestori di impianti che nel 2019 o nel 2020 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all’articolo 12 e le cui emissioni nel 2021 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono per il 2021 alcun attestato di cui all’articolo 12. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all’attuazione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra.

L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per l’anno 2021 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

Art. 146t Computo di diritti di emissione

Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12, per il periodo 2022–2024 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione diritti di emissione nella misura del 4,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2022–2024.

Art. 146u494 Adeguamento dell’obiettivo di emissione e dell’obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024

L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per gli anni 2022-2024 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o a seguito della chiusura di un impianto.

Art. 146v495 Non considerazione delle emissioni di CO2 in caso di cambiamento del vettore energetico

Per gli anni 2022-2024 le emissioni di CO 2 prodotte da un cambiamento del vettore energetico raccomandato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e dal DATEC o ordinato dal Consiglio federale non sono, su domanda, tenute in considerazione nella valutazione dell’adempimento o del mancato adempimento dell’impegno di riduzione.

La domanda di non considerazione delle emissioni di CO2 secondo il capoverso 1 deve essere presentata ogni anno all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo nella forma da esso prescritta. Deve contenere in particolare:

  1. tipo e quantità del nuovo vettore energetico impiegato in seguito al cambiamento del vettore energetico;
  2. tipo e quantità del vettore energetico sostituito in seguito al cambiamento del vettore energetico;
  3. quantità delle emissioni supplementari di CO2 prodotte dal cambiamento del vettore energetico;
  4. durata del cambiamento del vettore energetico.

L’UFAM può pubblicare le quantità di emissioni di CO 2 relative al cambiamento del vettore energetico.

Sezione 2f Disposizione transitoria concernente la modifica del 25 gennaio 2023

Art. 146w

Sino al 2024 le emissioni provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 2023 496 sulla riserva invernale non sono tenute in considerazione nella valutazione dell’adempimento o del mancato adempimento dell’impegno di riduzione.

Sezione 2g Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 settembre 2023

Art. 146x Veicoli già sdoganati

Ai veicoli importati la cui dichiarazione doganale in Svizzera è stata presentata prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2024 si applica l’articolo 17 d capoverso 3 nella versione attuale.

Sezione 2h Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 2 aprile 2025

Art. 146z Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2025

I gestori di impianti che, in seguito alla modifica dell’allegato 6, adempiono le condizioni di cui all’articolo 40 devono comunicarlo all’UFAM entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 40. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, tali gestori sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 41 e intendono essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE dal 1° gennaio 2025 devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 41. L’esclusione dalla partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025.

I gestori di impianti che adempiono le condizioni di cui all’articolo 42 e intendono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 1° giugno 2025 in deroga all’articolo 42. La partecipazione al SSQE è retroattiva al 1° gennaio 2025. Unitamente alla comunicazione, tali gestori sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.

Art. 146 aaContenuto dell’impegno di riduzione

Per la determinazione dell’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell’obiettivo basato sui provvedimenti in virtù di una convenzione sugli obiettivi stipulata prima del 1° gennaio 2025, sono considerati, in deroga all’articolo 66 a capoverso 4, tutti i provvedimenti con una durata d’ammortamento fino a quattro anni.

Nel caso di provvedimenti infrastrutturali, in particolare provvedimenti relativi a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata d’ammortamento fino a otto anni.

Art. 146 abDomanda per l’impegno di riduzione 2025

I gestori di impianti che intendono prendere un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2025 conformemente all’articolo 31 della legge sul CO 2 devono presentare la domanda entro il 1° settembre 2025. In deroga all’articolo 69 capoverso 2 lettera e, devono essere fornite informazioni sulle emissioni di gas serra negli anni 2022 e 2023.

Art. 146 acRimborso provvisorio della tassa sul CO2 2025

L’UDSC può, su richiesta, rimborsare provvisoriamente la tassa sul CO 2 ai gestori di impianti che fino al 31 dicembre 2024 sono stati soggetti a un impegno di riduzione o hanno partecipato al SSQE e che hanno presentato una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2025 secondo l’articolo 31 della legge sul CO 2 .

I gestori devono restituire gli importi rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non adempiono il proprio impegno di riduzione entro il 31 dicembre 2026.

Art. 146 adTermine di presentazione delle domande di rimborso

Per le domande di rimborso della tassa sul CO 2 presentate entro il 30 giugno 2026 si applicano i termini di cui all’articolo 98 capoverso 2 e all’articolo 100 capoversi 2 e 3 secondo il diritto anteriore.

Art. 146 aeDistribuzione alla popolazione e all’economia

In deroga all’articolo 125 capoverso 2, la quota di proventi spettante all’economia per il 2025 è distribuita nel 2026 insieme alla quota di proventi spettante all’economia per il 2026 e si basa sulla massa salariale determinante dei lavoratori conteggiata per il 2024.

Fino alla fine del 2026 la quota di proventi spettante alla popolazione comprende la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO 2 nella versione del 1° gennaio 2020 498 . Tale quota viene compensata, fino al 2026, nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

Fino alla fine del 2026 la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate nei due anni precedenti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO 2 nella versione del 1° gennaio 2020 viene dedotta dalla quota dei proventi della tassa sul CO 2 spettante all’economia.

Art. 146 afCoefficiente angolare della retta del valore limite e veicoli le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti

Fino al 30 aprile 2025 per i piccoli importatori di automobili nonché di autofurgoni e trattori a sella leggeri si applicano i valori per il coefficiente angolare della retta del valore limite (a) ai sensi dell’allegato 4 a del diritto anteriore.

Fino al 30 aprile 2025 per gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 499 e che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica con elettricità o idrogeno quale fonte di energia, si applica l’articolo 17 b capoverso 2 secondo il diritto anteriore.

Fino al 30 aprile 2025 per i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, si applica l’articolo 17 c capoverso 2 secondo il diritto anteriore.

Art. 146 agDomande di aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento e per provvedimenti di decarbonizzazione di impianti nel SSQE

Nel 2025 le domande di cui all’articolo 127 h capoverso 4 possono essere presentate entro il 31 agosto 2025.

Nel 2025 le domande di cui all’articolo 127 j capoverso 4 possono essere presentate entro il 31 luglio 2025.

Sezione 2i Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 19 novembre 2025

Art. 146 ahAssegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impianti

Per il 2026, i diritti di emissione per i gestori di impianti sono assegnati a titolo gratuito secondo l’articolo 46 al più tardi fino al 30 giugno 2027.

Art. 146 aiRestituzione di diritti di emissione ricevuti in eccesso per operatori di aeromobili

Se un operatore di aeromobili a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito secondo l’articolo 46 f del diritto previgente non opera voli secondo l’allegato 13 nel 2025, deve restituire all’UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell’anno entro il 30 novembre 2026.

Sezione 3 Entrata in vigore

Art. 147

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegato 1500

(art. 1 cpv. 2)

Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO2eq

Gas serra

Formula chimica

Effetto in CO2eq

Biossido di carbonio

CO2

1

Metano

CH4

28

Protossido di azoto, gas esilarante

N2O

265

Idrofluorocarburi (HFC)

  1. HFC-23

CHF3

12 400

  1. HFC-32

CH2F2

677

  1. HFC-41

CH3F

116

  1. HFC-43-10mee

CF3CHFCHFCF2CF3

1 650

  1. HFC-125

CHF2CF3

3 170

  1. HFC-134

CHF2CHF2

1 120

  1. HFC-134a

CH2FCF3

1 300

  1. HFC-143

CH2FCHF2

328

  1. HFC-143a

CH3CF3

4 800

  1. HFC-152

CH2FCH2F

16

  1. HFC-152a

CH3CHF2

138

  1. HFC-161

CH3CH2F

4

  1. HFC-227ca

CF3CF2CHF2

2 640

  1. HFC-227ea

CF3CHFCF3

3 350

  1. HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 210

  1. HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 330

  1. HFC-236fa

CF3CH2CF3

8 060

  1. HFC-245ca

CH2FCF2CHF2

716

  1. HFC-245cb

CF3CF2CH3

4 620

  1. HFC-245ea

CHF2CHFCHF2

235

  1. HFC-245eb

CH2FCHFCF3

290

  1. HFC-245fa

CHF2CH2CF3

858

  1. HFC-263fb

CH3CH2CF3

76

  1. HFC-272ca

CH3CF2CH3

144

  1. HFC-329p

CHF2CF2CF2CF3

2 360

  1. HFC-365mfc

CH3CF2CH2CF3

804

Perfluorocarburi

  1. Perfluorometano – PFC-14

CF4

6 630

  1. Perfluoroetano – PFC-116

C2F6

11 100

  1. Perfluorciclopropano – PFC c216

c-C3F6

9 200

  1. Perfluoropropano – PFC-218

C3F8

8 900

  1. Perfluorbutano – PFC-31-10

C4F10

9 200

  1. Perfluorociclobutano – PFC-318

c-C4F8

9 540

  1. Perfluoropentano – PFC-41-12

n-C5F12

8 550

  1. Perfluoroesano – PFC-51-14

n-C6F14

7 910

  1. Perfluorettano – PFC-61-16

n-C7F16

7 820

  1. Perfluorottano – PFC-71-18

C8F18

7 620

  1. Perfluorodecalina – PFC-91-18

C10F18

7 190

  1. Perfluorodecalina (cis)

Z-C10F18

7 240

  1. Perfluorodecalina (trans)

E-C10F18

6 290

Esafluoruro di zolfo

SF6

23 500

Trifluoruro di azoto

NF3

16 100

Allegato 2501

(art. 146 l lett. b)

Riduzioni delle emissioni all’estero non computabili

1. I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:

  1. certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite in uno dei Paesi meno sviluppati (Least Developed Countries, LDC) secondo l’elenco dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
  2. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante progetti per il sequestro biologico del CO2 o la cattura e il sequestro geologici del CO2;
  3. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
  4. altri certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante energie rinnovabili, mediante un miglioramento dell’efficienza energetica a livello dei consumatori finali o mediante la combustione in torcia del metano ovvero evitando le emissioni di metano nelle discariche, da impianti urbani di valorizzazione o di incenerimento dei rifiuti, dalla valorizzazione di rifiuti agricoli, dal trattamento di acque luride oppure dal compostaggio;
  5. certificati di riduzione delle emissioni già utilizzati;
  6. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite a partire dal 1° gennaio 2021.

2 I certificati di riduzione delle emissioni non sono inoltre computati se:

  1. le riduzioni delle emissioni sono state conseguite violando i diritti dell’uomo;
  2. le riduzioni delle emissioni hanno avuto notevoli ripercussioni sociali o ecologiche negative;
  3. gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera impongono il rifiuto del computo.

3 Il numero 1 lettera a non si applica ai seguenti certificati:

  1. certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito di progetti secondo l’articolo 12 del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997502 registrati prima del 1° gennaio 2013;
  2. certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito di progetti secondo l’articolo 6 del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997 relativi a riduzioni delle emissioni conseguite prima del 1° gennaio 2013.

Allegato 2a503

(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni e aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero per le quali non sono rilasciati attestati

1. Per un progetto o un programma realizzato all’estero non sono rilasciati attestati internazionali se le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

  1. investimenti nell’utilizzo di combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o nell’estrazione di vettori energetici fossili; sono eccettuati gli investimenti che contribuiscono a un miglioramento dell’efficienza energetica senza che vengano apportate modifiche all’impianto per l’utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia;
  2. l’impiego di energia nucleare;
  3. l’impiego di impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
  4. progetti in grandi aziende industriali che non corrispondono allo stato attuale della tecnica sul mercato globale;
  5. attività nel settore dei rifiuti senza utilizzo materiale o energetico o senza riduzione dei rifiuti;
  6. progetti di sequestro biologico di CO2;
  7. la riduzione della deforestazione;
  8. la degradazione dei boschi;
  9. la rinuncia all’estrazione di vettori energetici fossili;
  10. attività in contrasto con le convenzioni in materia di ambiente e diritti umani ratificate dalla Svizzera;
  11. attività che hanno notevoli ripercussioni sociali o ecologiche;
  12. attività che contraddicono gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera.
  13. l’impiego di carbone vegetale; è eccettuato l’impiego nel materiale da costruzione, purché siano garantiti la produzione sostenibile del carbone vegetale e un trattamento dei rifiuti edili rispettoso dell’ambiente.

2. Nel caso di attività nel settore dei rifiuti con utilizzo energetico differito dei rifiuti, il 55 per cento delle riduzioni delle emissioni viene attestato solo al momento dell’effettivo utilizzo energetico.

3. Per un progetto o un programma realizzato all’estero non sono rilasciati attestati internazionali se non si procede alla consultazione delle cerchie interessate.

Allegato 3504

(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni e aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Per un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

  1. l’impiego di energia nucleare;
  2. attività di ricerca e tecnologie in stadi di sviluppo precoci o informazione e consulenza;
  3. l’impiego di combustibili e carburanti rinnovabili per i quali non è stata attribuita alcuna garanzia di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti;
  4. la sostituzione di vettori energetici fossili con vettori energetici fossili (ad es. in caldaie, veicoli e veicoli ibridi);
  5. Abrogata
  6. energia elettrica impiegata quale sostituto del combustibile per il calore di processo; è eccettuato l’utilizzo in pompe di calore o se è garantita l’origine dell’energia elettrica utilizzata da fonti energetiche rinnovabili;
  7. la rinuncia all’utilizzo o il sottoutilizzo;
  8. l’impiego di carbone vegetale; è eccettuato l’impiego come:1.concime, se il carbone vegetale impiegato soddisfa i requisiti di cui all’ordinanza del 1° novembre 2023505 sui concimi in vigore al momento della ricezione della domanda e corrisponde allo spandimento massimo annuo ivi stabilito, oppure2.materiale da costruzione, purché sia garantita la produzione sostenibile del carbone vegetale;
  9. il ricorso a tecniche di adsorbimento e assorbimento per la produzione di freddo o calore; è escluso il ricorso a esse in caso di utilizzo decentralizzato di calore residuo disponibile in misura sufficiente secondo l’articolo 2 lettera e dell’ordinanza del 1° novembre 2017506 sulla promozione dell’energia.

Allegato 3a507

(art. 6 cpv. 3)

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza
1 Campo d’applicazione

Il presente allegato si applica a progetti e programmi se questi comprendono:

  1. la costruzione di una nuova rete di riscaldamento a distanza con una o più fonti di calore a bilancio neutro di CO2;
  2. l’ampliamento o la densificazione di una rete di riscaldamento a distanza esistente con fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO2;
  3. la sostituzione o l’aggiunta di una o più fonti di calore fossili centralizzate in una rete di riscaldamento a distanza esistente con una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO2.
2 Definizioni

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

  1. rete di riscaldamento a distanza: rete per la distribuzione del calore con fonti centralizzate e utilizzatori decentralizzati;
  2. nuovi utilizzatori: utilizzatori di calore che dopo l’inizio della realizzazione del progetto (art. 5 cpv. 3) vengono allacciati a una rete di riscaldamento a distanza nuova o esistente;
  3. utilizzatori esistenti: utilizzatori di calore che già prima dell’inizio della realizzazione del progetto erano allacciati a una rete di riscaldamento a distanza esistente;
  4. costruzioni nuove: edifici realizzati al momento dell’allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e che non sono utilizzatori esistenti.
3 Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni
3.1 Requisiti metrologici

Per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di progetti e programmi si devono in particolare misurare:

  1. il consumo di tutte le fonti di calore fossili centralizzate;
  2. il consumo di elettricità delle pompe di calore;
  3. la quantità di calore per tutti gli utilizzatori di calore, tenendo presente che le quantità di calore seguenti devono essere comprovate separatamente:−quantità di calore distribuite a costruzioni nuove,−quantità di calore distribuite a gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 96 capoverso 2.
3.2 Limiti del sistema

I limiti del sistema del progetto o del programma devono comprendere:

  1. le fonti di calore centralizzate;
  2. la rete per la distribuzione del calore;
  3. gli utilizzatori di calore;
  4. i flussi di energia in entrata;
  5. le emissioni derivanti dal progetto o dal programma.
3.3 Scenario di riferimento

1. Nella descrizione del progetto o del programma devono essere illustrati almeno due plausibili scenari alternativi al progetto o al programma.

2. Gli scenari devono coprire un periodo di 20 anni al massimo.

3. Le probabilità di avveramento dei singoli scenari devono essere illustrate definendo come scenario di riferimento quello più probabile.

3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento

Le emissioni totali annue nello scenario di riferimento si calcolano come segue:

ERif y = (ERif nuovo,y + ERif in corso,y + ERif SSQE,y ) (1)

dove:

  1. Emissioni dello scenario di riferimento nell’anno y [t CO2eq].
  2. Emissioni dello scenario di riferimento dei nuovi utilizzatori nell’anno y [t CO2eq], cfr. equazione (2).
  3. Emissioni dello scenario di riferimento degli utilizzatori esistenti nell’anno y [t CO2eq], cfr. equazione (3).
  4. Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0.
  5. Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell’anno y per questa fornitura di calore [t CO2eq]; questo valore è stabilito al momento della domanda di valutazione dell’idoneità del progetto e modificato durante il periodo di credito solo se si verificano modifiche nel sistema di scambio di quote di emissioni che rendono necessario un adeguamento.

I termini devono essere calcolati come segue:

ERif nuovo,y = ∑ i C nuovo,i,y * FE WV , y, z (2)

dove:

  1. Fornitura attesa di calore ai nuovi utilizzatori nell’anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.
  2. Tutti i nuovi utilizzatori esclusi:−le costruzioni nuove,−gli edifici il cui riscaldamento era già a bilancio neutro di CO2 prima dell’allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e−gli impianti i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 96 capoverso 2.
  3. Fattore di emissione forfettario della rete di riscaldamento a distanza nell’anno y, calcolato come segue:
  4. 5 > y – z: 0,198 t CO2eq/MWh;
  5. 5 ≤ y – z < 9: 0,154 t CO2eq/MWh;
  6. 9 ≤ y – z < 14: 0,116 t CO2eq/MWh;
  7. 14 ≤ y – z < 20: 0,081 t CO2eq/MWh.
  8. Anno civile in cui ha avuto inizio l’attuazione del progetto secondo l’articolo 5 capoverso 3.

ER ifin corso,y = ∑ k Cin corso,k,y * FE in corso * FR in corso, v,y *1/(1–WVN) (3)

dove:

  1. Tutti gli utilizzatori esistenti, esclusi gli impianti, i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 96 capoverso 2.
  2. Fornitura attesa di calore agli utilizzatori esistenti nell’anno y [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.
  3. Fattore di riferimento dell’anno y; è calcolato come segue:100 %se y – v < 2080 %se y – v ≥ 20 e < 2460 %se y – v ≥ 24 e < 2940 %se y – v ≥ 29
  4. dove:yAnno per cui sono calcolate le riduzioni delle emissioni.vAnno di installazione della fonte di calore a combustibili fossili più vecchia da sostituire
  5. Deduzione forfettaria del 10 % per perdite di calore della rete di distribuzione del calore.
3.5 Calcolo delle emissioni del progetto o del programma

Le emissioni annuali di un progetto o le emissioni annuali di ciascun progetto di un programma devono essere calcolate come segue:

EP y = FE olio da riscald. * Q olio da riscald.,y / 1000 + FE gas * Q gas,y + FE elettricità * Q elettricità,y + EP SSQE,y (4)

dove:

  1. Emissioni attese del progetto nell’anno y [t CO2eq].
  2. Quantità attesa di olio da riscaldamento bruciato per l’esercizio della fonte di calore centralizzata o delle fonti di calore centralizzate nell’anno y [l]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.4.
  3. Quantità attesa di gas bruciato per l’esercizio della fonte di calore centralizzata o delle fonti di calore centralizzate nell’anno y [Nm3 o in MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.5.
  4. Quantità di energia elettrica attesa per l’esercizio di pompe di calore centralizzate nell’anno y [kWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.6.
  5. Fattore di emissione del gas naturale convertito in t CO2eq/Nm3 o in t CO2eq/MWh secondo l’allegato 10 in funzione dell’unità utilizzata per Qgas. Per la conversione dell’unità t CO2/TJ in t CO2eq/MWh deve essere applicato il fattore 0,0036 TJ/MWh.
  6. Fattore di emissione dell’olio da riscaldamento = 2,65 t CO2eq/1000 l.
  7. Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissioni; questo parametro è uguale a 0.
  8. Se la rete di riscaldamento a distanza preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell’anno y per questa fornitura di calore [t CO2eq]; questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio e corrisponde ai diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.
  9. Fattore di emissione dell’elettricità = 29,6 * 10–6 t CO2eq/kWh.
3.6 Calcolo delle riduzioni delle emissioni annuali

Le riduzioni delle emissioni annuali di progetti devono essere calcolate come segue:

REy = ERify – EPy (5)

dove:

  1. Riduzione delle emissioni nell’anno y [t CO2eq].
  2. Emissioni dello scenario di riferimento nell’anno y [t CO2eq].
  3. Emissioni del progetto della rete di riscaldamento a distanza nell’anno y [t CO2eq].
4 Requisiti per il piano di monitoraggio
4.1 Elenco degli utilizzatori di calore con forniture di calore comprovate

1. Al rapporto di monitoraggio deve essere allegato un elenco di tutti gli utilizzatori di calore. Questo elenco deve contenere le informazioni seguenti:

  1. nome e indirizzo degli utilizzatori;
  2. anno in cui gli utilizzatori sono stati allacciati alla rete di riscaldamento;
  3. quantità di calore in MWh fornita agli utilizzatori nel periodo di monitoraggio, suddivisa per anno civile; la quantità deve essere calcolata secondo il numero 2.4.

2. Se gli utilizzatori sono gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO 2 secondo l’articolo 96 capoverso 2, nell’elenco devono figurare, oltre alle informazioni di cui al numero 1, anche le emissioni dello scenario di riferimento in t CO 2 eq. Le emissioni devono essere calcolate come descritto al numero 3.4.

4.2 Misurazione della quantità di calore fornita agli utilizzatori di calore

Nella misurazione della quantità di calore fornita agli utilizzatori di calore nuovi o esistenti (Cnuovo,l,y, Cin corso,l,y) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

  1. deve essere misurata la quantità di calore fornita all’utilizzatore di calore l nell’anno y;
  2. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore della quantità di calore;
  3. la misurazione deve essere effettuata in chilowattora (kWh) o megawattora (MWh);
  4. la misurazione deve essere continua;
  5. la qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006508 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e alle relative prescrizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
  6. come luogo di misurazione deve essere utilizzato il punto di fornitura presso l’utilizzatore di calore.
4.3 Età della fonte di calore fossile centralizzata da sostituire

Per determinare il fattore di riferimento deve essere considerato l’anno di fabbricazione o di installazione della fonte di calore a combustibili fossili più vecchia da sostituire.

4.4 Misurazione della quantità di olio da riscaldamento

Nella misurazione della quantità di olio da riscaldamento (Qolio da riscald.,y) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

  1. deve essere misurata la quantità di olio da riscaldamento bruciato per l’esercizio della fonte o delle fonti di calore centralizzate fossili nell’anno y;
  2. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di olio da riscaldamento o un saldo delle scorte di olio da riscaldamento;
  3. la misurazione deve avvenire in litri (l);
  4. la misurazione deve avvenire per periodo di monitoraggio o, se questo supera l’anno civile, per anno civile;
  5. la qualità deve essere garantita mediante taratura del contatore di olio da riscaldamento; altrimenti, deve aver luogo una plausibilizzazione attraverso una fonte di dati alternativa.
4.5 Misurazione della quantità di gas

Nella misurazione della quantità di gas (Qgas,y) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

  1. deve essere misurata la quantità di gas bruciato per l’esercizio della fonte o delle fonti di calore centralizzate nell’anno y;
  2. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di gas;
  3. la misurazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm3) o in megawattora (MWh);
  4. la misurazione deve essere continua;
  5. la qualità deve essere garantita conformemente alle disposizioni dell’OStrM e alle relative prescrizioni d’esecuzione del DFGP.
4.6 Misurazione della quantità di energia elettrica

Nella misurazione della quantità di energia elettrica (Qel.,y) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

  1. deve essere misurata la quantità di energia elettrica per l’esercizio di pompe di calore centralizzate nell’anno y;
  2. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di elettricità;
  3. la misurazione deve avvenire in kilowattora (kWh) o in megawattora (MWh);
  4. la misurazione deve essere continua;
  5. la qualità deve essere garantita conformemente alle disposizioni dell’OStrM e alle relative prescrizioni d’esecuzione del DFGP.
4.7 Emissioni del progetto attese: evitare doppi conteggi con il sistema di scambio di quote di emissioni (EPSSQE,y)

1. Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, questo parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell’anno y per questa fornitura di calore [t CO 2 eq].

2. Questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio come i diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.

Allegato 3b509

(art. 6 cpv. 3 510 )

Requisiti per il calcolo della riduzione delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica
1. Campo d’applicazione

I requisiti del presente allegato si applicano a progetti e programmi riguardanti il gas di discarica se:

  1. questi comprendono discariche o ex discariche che senza il trattamento del gas di bassa qualità previsto causano emissioni di metano e che dispongono di una quota sufficientemente elevata di rifiuti organici;
  2. il trattamento del gas di bassa qualità previsto non è già prescritto dalla legge o da una decisione; e
  3. il trattamento del gas di bassa qualità previsto corrisponde almeno allo stato della tecnica ed è ottimizzato alla composizione attuale e futura del gas di discarica.
2. Definizioni

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

  1. efficienza della torcia (FE, Flare Efficiency): frazione di metano effettivamente bruciata durante la combustione in torcia o in generale ossidata durante i procedimenti di trattamento del gas;
  2. degradazione aerobica: degradazione microbiologica di materia organica in condizioni aerobiche;
  3. degradazione anaerobica: degradazione microbiologica di materia organica in condizioni anaerobiche;
  4. discariche: impianti di trattamento nei quali i rifiuti vengono depositati in modo definitivo e controllati;
  5. gas di discarica: gas che si forma per effetto della trasformazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle discariche;
  6. funzionamento della torcia a intermittenza: combustione temporanea di gas di discarica a causa di un tenore di metano troppo basso;
  7. fattore di ossidazione (OX): frazione di metano nel gas di discarica ossidato nello strato di copertura prima di essere rilasciato nell’atmosfera;
  8. efficienza di aspirazione (SE, Suction Efficiency): frazione del gas di discarica captato con un dispositivo di captazione;
  9. trattamento del gas di bassa qualità: impianto per l’ossidazione di gas di discarica con concentrazione di metano inferiore al 25 per cento vol. L’ossidazione può avvenire in una torcia o in un altro dispositivo tecnico;
  10. impianti di degassificazione esistenti: sistemi di rilevamento del gas di discarica che devono esssere sfruttati per l’alimentazione del trattamento del gas di bassa qualità e che esistevano già prima dell’inizio della realizzazione secondo l’articolo 5 capoverso 2;
  11. impianti di degassificazione nuovi: sistemi di rilevamento del gas di discarica finora non rilevato, che devono essere sfruttati per l’alimentazione del trattamento del gas di bassa qualità e sono allestiti dopo l’inizio della realizzazione secondo l’articolo 5 capoverso 2.
3. Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni
3.1 Limiti del sistema

1. Nei limiti del sistema del progetto o del programma devono rientrare la discarica e le emissioni fossili derivanti dal trattamento del gas di bassa qualità.

2. Non devono invece rientrare nei limiti del sistema gli accessi per il trasporto del materiale depositato.

3.2 Determinazione di un fattore di ossidazione

Per la determinazione del valore del fattore di ossidazione (OX) necessario per i calcoli delle riduzioni di emissioni deve essere utilizzato il seguente albero decisionale:

3.3 Calcolo ex ante della riduzione di metano

La riduzione di metano può essere calcolata ex ante basandosi sui dati delle misurazioni dell’ultimo triennio oppure applicando la formula seguente:

ERif ex ante,y,torcia = (FE – OX) * SE * FOD CH4,y * GWP CH4 – EP y (1)

dove:

  1. Riduzioni delle emissioni stimate in caso di trattamento del gas di bassa qualità nell’anno y (t CO2eq).
  2. Potenziale di gas serra del metano secondo l’allegato 1.
  3. Efficienza della torcia.
  4. Fattore di ossidazione.
  5. Efficienza di aspirazione.
  6. Quantità di metano prodotta nella discarica nell’anno y, calcolata con una formula «First Order Decay» (t CH4); cfr. equazione (2).
  7. Emissioni del progetto nell’anno y.

FOD CH4,y = (16/12)*F*DOC f *∑ x j A j,x *DOC j *Exp(-k j (y–x))*(1–Exp(-k j )) (2)

dove:

  1. Anno per cui sono calcolate le emissioni di metano.
  2. Anno in cui nella discarica è stata depositata una determinata quantità di rifiuti Aj,x, della categoria j; da EJ fino a y.
  3. Rapporto massa molecolare CH4/C.
  4. Frazione di metano nella miscela metano/diossido di carbonio nel gas di discarica.
  5. Frazione di carbonio biodegradabile degradato in condizioni anaerobiche (% in massa).
  6. Quantità di rifiuti della categoria j depositata nell’anno x (t di rifiuti).
  7. Primo anno in cui sono stati depositati rifiuti (anno di apertura della discarica).
  8. Categoria di rifiuti.
  9. Frazione di carbonio organico degradabile della relativa categoria di rifiuti (t C/t di rifiuti).
  10. Costante di degradazione della categoria di rifiuti j (1/anno).
3.4 Calcolo ex post della riduzione di metano

Per gli impianti di degassificazione nuovi ed esistenti la riduzione di metano ex post deve essere calcolata come segue:

ERif ex post,y,torcia = (FE – OX) * GWP CH4 * V DG,y * c CH4 * D CH4 – EP y (3)

dove:

  1. Riduzione delle emissioni computabili, determinate ex post in base alle emissioni misurate durante il trattamento del gas di bassa qualità nell’anno y (t CO2eq).
  2. Efficienza della torcia.
  3. Fattore di ossidazione.
  4. Potenziale di gas serra del metano secondo l’allegato 1.
  5. Portata del gas di discarica misurata all’entrata del trattamento del gas di bassa qualità nell’anno y (Nm3); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.
  6. Tenore di metano nel gas di discarica (% vol.); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.
  7. Densità del metano in condizioni standard (0,0007202 tCH4/Nm3).
  8. Emissioni del progetto nell’anno y.
3.5 Calcolo delle emissioni del progetto

Le emissioni del progetto derivanti dall’esercizio del trattamento del gas di bassa qualità devono esssere calcolate nel seguente modo a partire dai vettori energetici impiegati:

EP y = FE Gas * Q Gas,y (4)

dove:

  1. Fattore di emissione del gas utilizzato [tCO2eq/Nm3]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore secondo il numero 4.
  2. Quantità attesa di gas bruciato nell’anno y [Nm3]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.
4. Requisiti per il piano di monitoraggio

1. Per progetti e programmi secondo il presente allegato devono essere acclusi al rapporto di monitoraggio le misurazioni e i documenti di cui ai numeri 4.1-4.6.

2. Il calcolo delle riduzioni delle emissioni deve essere determinato in base alle misurazioni.

4.1 Efficienza della torcia

Nel rapporto di monitoraggio il valore dell’efficienza della torcia (FE) deve essere determinato come segue:

  1. deve essere stabilita la frazione di metano effettivamente bruciata durante la combustione in torcia o in generale ossidata durante i procedimenti di trattamento del gas;
  2. occorre prestare attenzione alla seguente procedura:1.per l’efficienza di combustione di una torcia chiusa si applica un valore forfetario del 90 per cento,2.i richiedenti possono anche utilizzare i dati del fabbricante se è possibile dimostrarne il rispetto,3.i richiedenti possono effettuare misurazioni proprie;
  3. la determinazione dell’efficienza della torcia deve avvenire come frazione (%); e
  4. la misurazione deve avvenire annualmente.
4.2 Portata del gas di discarica

Nella determinazione della portata del gas di discarica (VDG,y) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

  1. deve essere determinata la portata del gas di discarica;
  2. come fonte di dati devono essere utilizzati flussimetri;
  3. la determinazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm3);
  4. la determinazione deve essere continua; e
  5. il tipo e l’intervallo di calibratura degli strumenti di misura devono essere stabiliti nel primo rapporto di monitoraggio.
4.3 Tenore di metano del gas di discarica

Nella misurazione del tenore di metano (cCH4) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

  1. deve essere misurato il tenore di metano nel gas di discarica;
  2. come fonte di dati deve essere utilizzato un analizzatore di metano;
  3. la misurazione deve avvenire in per cento del volume (% vol.);
  4. la misurazione deve essere continua; e
  5. il tipo e la durata della calibratura degli strumenti di misura devono essere stabiliti nel primo rapporto di monitoraggio.
4.4 Nuovi impianti di degassificazione installati

Deve essere comprovato il modo in cui il sistema di rilevamento è stato modificato e quali impianti di degassificazione secondo il numero 2 lettera k sono considerati nuovi.

4.5 Fattore di emissione del gas

Nella determinazione del fattore di emissione del gas utilizzato (FEGas) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

  1. come fonte di dati deve essere utilizzato l’Inventario svizzero dei gas serra o una pubblicazione equivalente. Per il gas liquido (butano, propano) deve essere applicato l’allegato 10;
  2. la determinazione deve avvenire in tonnellate di equivalente di CO2 per metri cubi normali (tCO2eq/Nm3) o per il gas liquido (butano, propano) in tonnellate di equivalente di CO2 per tonnellata (tCO2eq/t).
4.6 Quantità di gas

Nella determinazione della quantità di gas (Qgas,y) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

  1. deve essere determinata la quantità di gas bruciato per il trattamento del gas di bassa qualità nell’anno y;
  2. come fonte di dati devono essere utilizzati flussimetri o i giustificativi di fornitura delle bombole di gas;
  3. la misurazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm3) o indicando il numero di bombole di gas fornite e il contenuto in litri delle stesse;
  4. la misurazione deve essere continua o avvenire alla fornitura di ogni nuova bombola di gas; e
  5. la qualità deve essere garantita secondo le specifiche del fabbricante.

Allegato 4511

(art. 25 cpv. 2)

Calcolo delle emissioni diCO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 25 capoverso 2
1 Legenda
  1. Nelle seguenti formule s’intende per:CO2:emissioni di CO2 (combinate) in g/kmm:peso a vuoto del veicolo in kgp:potenza massima del motore in kW
2 Calcolo delle emissioni di CO2 per le automobili
  1. Motore a benzina e cambio a comando manuale:[tab]CO2 = 0,050 m + 0,371 p + 37,751
  2. Motore a benzina e cambio automatico:[tab]CO2 = 0,077 m + 0,226 p + 14,107
  3. Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:[tab]CO2 = 0,025 m + 0,392 p + 53,679
  4. Motore diesel e cambio a comando manuale:[tab]CO2 = 0,086 m + 0,160 p – 19,698
  5. Motore diesel e cambio automatico:[tab]CO2 = 0,093 m + 0,089 p – 21,938
  6. Motore diesel e propulsione ibrido-elettrica:[tab]CO2 = 0,072 m + 0,170 p – 18,692
  7. Propulsione ibrido-elettrica plug-in:[tab]CO2 = – 0,025 m + 0,205 p + 56,308
  8. Le emissioni di CO2 di automobili con motore a combustione che non sono alimentate a benzina o diesel sono calcolate a seconda del motore con le corrispondenti equazioni utilizzate per le automobili alimentate a benzina.
  9. Per le automobili alimentate solo a energia elettrica e le automobili alimentate solo con celle a combustibile si applica un valore di emissione di CO2 di 0 g/km.
3 Calcolo delle emissioni di CO2 per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri
  1. Motore diesel e cambio a comando manuale:[tab]CO2 = 0,133 m + 0,512 p – 113,494
  2. Motore diesel e cambio automatico:[tab]CO2 = 0,133 m – 61,014
  3. Motore a benzina:[tab]CO2 = 0,017 m + 0,954 p + 61,697
  4. Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri ai quali non si applicano i numeri 3.1, 3.2 o 3.3 sono calcolate con le corrispondenti equazioni per le automobili di cui al numero 2.
4 Arrotondamento delle emissioni di CO2
  1. Le emissioni di CO2 sono arrotondate alla prima cifra decimale come segue:a.se è uguale o inferiore a 4, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per difetto;b.se è uguale o superiore a 5, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per eccesso.

Allegato 4a512

(art. 28)

Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale
1 Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri
  1. L’obiettivo individuale delle emissioni di CO2 per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:
  2. obiettivo individuale del veicolo: z + a * (m – Mt–2) gCO2/km
  3. L’obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:
  4. obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: z + a * (Mi,t– Mt–2) gCO2/km
  5. Per le formule di cui ai numeri 1.1 e 1.2 si applicano i seguenti parametri:zObiettivo relativo alle emissioni di CO2 secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2:automobili: 93,6 g CO2/km negli anni 2025–2029; 49,5 g CO2/km dal 2030;autofurgoni e trattori a sella leggeri: 153,9 g CO2/km negli anni 2025–2029; 90,6 g CO2/km dal 2030.aCoefficiente angolare della retta del valore limite:automobili: –0,0144 negli anni 2025–2029; –0,0076 dal 2030;autofurgoni e trattori a sella leggeri:negli anni 2025–2029: 0,1064 per veicoli o parco veicoli con un peso a vuoto superiore a Mt–2; 0,0848 per quelli con un peso a vuoto inferiore o pari a Mt–2dal 2030: 0,1064 per veicoli o parco veicoli con un peso a vuoto superiore a Mt–2; 0,0499 per quelli con un peso a vuoto inferiore o pari a Mt–2mPeso a vuoto dell’automobile oppure dell’autofurgone o del trattore a sella leggero in kg.Mi,tPeso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore messi in circolazione per la prima volta nell’anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali.Mt-2Peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l’anno di riferimento.
2 Peso a vuoto medio
2.1 Automobili
  1. Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:a.2015:1532 kg;b.2016:1563 kg;c.2017:1588 kg;d.2018:1601 kg;e.2019:1636 kg;f.2020:1674 kg;g.2021:1693 kg;h.2022:1727 kg;i.2023:1767 kg:j.2024:1777 kg.
2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri
  1. Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:a.2018:2056 kg;b.2019:2067 kg;c.2020:2089 kg;d.2021:2094 kg;e.2022:2117 kg;f.2023:2110 kg;g.2024:2130 kg.
3 Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale per i veicoli pesanti
  1. L’obiettivo individuale delle emissioni di CO2 per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:
  2. obiettivo di emissione individuale del veicolo in grammi di CO2 per tonnellata-chilometro: MPWsg * (1–rf) * AW CO2sggCO2/tkm
  3. L’obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:
  4. obiettivo di emissione individuale del parco veicoli nuovi in grammi di CO2 per tonnellata-chilometro: sgSharesg* MPWsg* (1–rf) × AW CO2sggCO2/tkm
  5. Per le formule di cui ai numeri 3.1 e 3.2 si applicano i seguenti parametri:Sharesgquote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi dell’importatoreMPWsgFattore di ponderazione per chilometraggio e carico utile (all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242513)rfFattore di riduzione delle emissioni medie di CO2:negli anni 2025–2029: 15 per cento;dal 2030: 30 per cento.AW CO2sg4-UD: 307,234-RD: 197,164-LH: 105,965-RD: 84,005-LH: 56,609-RD: 110,989-LH: 65,1610-RD: 83,2610-LH: 58,26

Allegato 4b514

(art. 26 b )

Riduzione delle emissioni di CO2 mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili
1 Calcolo della riduzione per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

RedST = ST * EFref * 1 000 000 / FL g CO 2 /km

  1. Riduzione di CO2 computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come somma in g CO2/km.
  2. Quantità di carburante sintetico, in kWh di energia contenuta, da computare secondo le garanzie di origine attribuite conformemente all’articolo 92c.
  3. Fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l’allegato 10, convertito in t CO2/kWh.
  4. Prestazione chilometrica media: 175 000 km.
2 Calcolo della riduzione per i veicoli pesanti

RedST = ST * EFref * 1 000 000 / (avgTL × nV) g CO 2 /tkm

  1. Riduzione di CO2 computando ogni volta un tipo di carburante sintetico come valore medio del parco veicoli in g CO2/tkm.
  2. Quantità di carburante sintetico, in kWh di energia contenuta, da computare secondo le garanzie di origine attribuite conformemente all’articolo 92c.
  3. Fattore di emissione del carburante fossile da sostituire secondo l’allegato 10, convertito in t CO2/kWh.
  4. Prestazione di trasporto media dei veicoli nel parco veicoli nuovi. Corrisponde alla media dei valori dei sottogruppi, ponderata in base alle quote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi. Le prestazioni di trasporto dei singoli sottogruppi sono pari a:4-UD: 1 113 000 tkm4-RD: 1 736 280 tkm4-LH: 5 090 120 tkm5-RD: 5 600 868 tkm5-LH: 9 689 400 tkm9-RD: 3 209 080 tkm9-LH: 9 380 000 tkm10-RD: 4 882 808 tkm10-LH: 9 689 400 tkm
  5. Numero di veicoli nel parco veicoli nuovi.

Allegato 4c515

(art. 27)

Calcolo delle emissioni di CO2
1 Emissioni medie di CO2 per i parchi veicoli nuovi di grandi importatori
1.1 Parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri
  1. Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:
  2. M CO2= (1 – ZLEV) * [(∑VCO2V/ nV] – RedST / nV g CO2/km
  3. Al riguardo si applicano i seguenti parametri:M CO2Emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi in g CO2/km.ZLEVRiduzione in base al superamento delle quote prestabilite di automobili, autofurgoni o trattori a sella leggeri a basse o a zero emissioni in punti percentuali (art. 26c).CO2VEmissioni di CO2 dei singoli veicoli del parco veicoli nuovi, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante ecoinnovazioni (art. 26) e l’impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).nVNumero di veicoli nel parco veicoli nuovi.RedSTRiduzione di CO2 ottenuta mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO2/km (art. 26b).
  4. Per il calcolo della quota di veicoli a basse o a zero emissioni, i veicoli sono ponderati in base al loro valore di emissione, come segue:[tab]automobili: ponderazione = 1 – CO2V * 0,7/50[tab]autofurgoni e trattori a sella leggeri: ponderazione = 1 – CO2V/50[tab]I veicoli con un valore di ponderazione negativo non sono considerati a basse o a zero emissioni.
1.2 Parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti
  1. Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi per i veicoli pesanti sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:
  2. MCO2= (1 – ZLEV) * [∑sg(Sharesg* MPWsg* M CO2sg)] – RedST g CO2/tkm
  3. Al riguardo si applicano i seguenti parametri:MCO2Emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi in grammi di CO2 per tonnellata-chilometro.ZLEVRiduzione in base al superamento delle quote prestabilite di veicoli pesanti a basse o a zero emissioni in punti percentuali (art. 26c).SharesgQuote dei sottogruppi nel parco veicoli nuovi.MPWsgFattore di ponderazione dei sottogruppi per chilometraggio e carico utile (secondo l’all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242)516.M CO2sgEmissioni medie di CO2 per ogni sottogruppo nel parco veicoli nuovi, calcolate secondo la formula di cui all’allegato I punto 22 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori per veicolo di cui all’articolo 25a capoverso 1 lettera b, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante l’impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).RedSTRiduzione di CO2 ottenuta mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO2/tkm (art. 26b).
2 Emissioni di CO2 di un veicolo pesante
  1. Le emissioni di CO2 di un veicolo pesante sono calcolate secondo la formula seguente e arrotondate a tre cifre decimali:
  2. CO2 = MPWsg * CO2V– RedST gCO2/tkm
  3. Al riguardo si applicano i seguenti parametri:CO2Emissioni di CO2 del veicolo in g CO2/tkm.MPWsgFattore di ponderazione del relativo sottogruppo per chilometraggio e carico utile (all. I p.to 2.6 del regolamento [UE] 2019/1242517).CO2VEmissioni di CO2 del veicolo, calcolate secondo l’allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/1242 in base ai valori di cui all’articolo 25a capoverso 1, considerando eventuali riduzioni ottenute mediante l’impiego di gas naturale e biogas (art. 26a).RedSTRiduzione di CO2 ottenuta mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili in g CO2/tkm secondo l’allegato 4b.

Allegato 5518

(art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO2)
1 Importi delle sanzioni per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri
  1. Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale, per ogni grammo diCO2/km in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:a.per l’anno di riferimento 2024: 95 franchi;b.per l’anno di riferimento 2025: 95 franchi;c.per l’anno di riferimento 2026: 95 franchi.
2 Importi delle sanzioni per i veicoli pesanti
  1. Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale, per ogni grammo di CO2/tkm in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:a.per l’anno di riferimento 2025: 4250 franchi;b.per l’anno di riferimento 2026: 4250 franchi.

Allegato 6519

(art. 40 cpv. 1)

Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE

Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:

  1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; è eccettuata la combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo l’articolo 3 lettera a OPSR520;
  2. raffinazione di oli minerali mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
  3. produzione di coke;
  4. arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici, compresi i minerali solforati;
  5. produzione di ferro o acciaio mediante fusione primaria o secondaria, compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all’ora;
  6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra le altre cose, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio;
  7. produzione di alluminio primario od ossido di alluminio;
  8. produzione di alluminio secondario mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
  9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione e la formatura in fonderia ecc. mediante unità di combustione con una potenza termica totale, compresi i vettori energetici utilizzati come agenti riducenti, superiore a 20 MW;
  10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
  11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
  12. fabbricazione di vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;
  13. fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno;
  14. fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;
  15. essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso con una capacità di produzione complessiva per il gesso calcinato o il gesso secondario essiccato superiore a 20 t al giorno;
  16. fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
  17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno;
  18. produzione di nerofumo mediante carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
  19. produzione di acido nitrico;
  20. produzione di acido adipico;
  21. produzione di gliossale e acido gliossilico;
  22. produzione di ammoniaca;
  23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno;
  24. produzione di idrogeno (H2) e gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 5 t al giorno;
  25. produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e bicarbonato di sodio (NaHCO3);
  26. produzione di niacina;
  27. cattura di gas serra in impianti nel SSQE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico;
  28. trasporto di gas serra catturati da impianti nel SSQE in impianti di trasporto stazionari;
  29. stoccaggio geologico di gas serra provenienti da impianti nel SSQE.

Allegato 7521

Allegato 8522

(art. 45 cpv. 1 e 48 cpv. 1 bis )

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione
1 Quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

  1. per gli anni 2025–2027:
  2. Capi= [∑ ØFZ + ∑ Øemissioni]*[0,717 – (i–2024) × 0,043]
  3. per gli anni 2028–2030:
  4. Capi= [∑ ØFZ + ∑ Øemissioni]*[0,588 – (i–2027) × 0,044]
  5. Quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l’anno i.
  6. Somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che hanno continuato a esserlo dal 2013.
  7. Somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013.
2 Calcolo della quantità in circolazione
  1. La quantità in circolazione di cui all’articolo 48 capoverso 1bis è la quantità di diritti di emissione risultante dall’offerta di diritti di emissione per impianti dedotta la domanda di diritti di emissione per impianti.
  2. L’offerta di diritti di emissione per impianti è la somma dei seguenti diritti di emissione:a.157 741 diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 e trasferiti al periodo 2013-2020 per i gestori di impianti conformemente all’articolo 138 capoverso 1 lettera a;b.i diritti di emissione per gli impianti assegnati gratuitamente nel periodo dal 2013 fino all’anno precedente;c.i diritti di emissione venduti all’asta nel periodo dal 2013 fino all’anno precedente.
  3. La domanda di diritti di emissione per gli impianti è il risultato della seguente sottrazione: le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti di cui all’articolo 55 dedotti i certificati di riduzione delle emissioni consegnati per gli anni 2013–2020 a copertura di queste emissioni di gas serra.

Allegato 9523

(art. 46 cpv. 1 e 46 b cpv. 1, 2 e 4)

Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE
1 Parametri di riferimento
  1. La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto:

Prodotto

Parametro di riferimento
(numero di diritti di emissione per t di prodotto)

Coke

(…)

Minerale sinterizzato

(…)

Ghisa allo stato liquido

(…)

Anodo precotto

(…)

Alluminio

(…)

Clinker di cemento grigio

(…)

Clinker di cemento bianco

(…)

Calce

(…)

Calce dolomitica

(…)

Calce dolomitica sinterizzata

(…)

Vetro float

(…)

Bottiglie e flaconi di vetro non colorato

(…)

Bottiglie e flaconi di vetro colorato

(…)

Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo

(…)

Mattoni faccia a vista

(…)

Mattoni per pavimentazione

(…)

Tegole

(…)

Polvere atomizzata

(…)

Gesso

(…)

Gesso secondario essiccato

(…)

Pasta kraft a fibre corte

(…)

Pasta kraft a fibre lunghe

(…)

Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica

(…)

Pasta di carta recuperata

(…)

Carta da giornale

(…)

Carta fine non patinata

(…)

Carta fine patinata

(…)

Carta tissue

(…)

Testliner e fluting

(…)

Cartone non patinato

(…)

Cartone patinato

(…)

Acido nitrico

(…)

Acido adipico

(…)

Cloruro di vinile monomero (VCM)

(…)

Fenolo/Acetone

(…)

S-PVC

(…)

E-PVC

(…)

Soda

(…)

Prodotti di raffineria

(…)

Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco

(…)

Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco

(…)

Getto di ghisa

(…)

Lana minerale

(…)

Cartongesso

(…)

Nerofumo (carbon black)

(…)

Ammoniaca

(…)

Cracking con vapore

(…)

Idrocarburi aromatici

(…)

Stirene

(…)

Idrogeno

(…)

Gas di sintesi

(…)

Ossido di etilene/glicoli etilenici

(…)

  1. Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo:
  2. (…) diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito, purché questo calore non sia generato dall’impiego di energia nucleare e:a.all’interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppureb.sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.
  3. Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel modo seguente:
  4. (…) diritti di emissione per TJ di potere calorifico se all’interno dei limiti del sistema del gestore di impianti che prende parte al SSQE si produce calore non misurabile:a.solamente negli impianti il cui scopo principale è la produzione di calore utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, ma non per generare energia elettrica; oppureb.mediante combustione in torcia per ragioni di sicurezza.
  5. Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito per le emissioni risultanti direttamente e immediatamente da un processo di produzione è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per il seguente fattore:–per gli anni 2021–2027:fattore 0,97;–a partire dall’anno 2028:fattore 0,91.
  6. Se si utilizzano gas provenienti da processi e contenenti un elevato tenore di carbonio non completamente ossidato (gas residui), è effettuata un’ulteriore assegnazione a titolo gratuito per compensare le maggiori emissioni di CO2 e la minore efficienza nell’uso dei gas residui rispetto al gas naturale. Questa assegnazione è effettuata solo se il gas residuo si trova al di fuori di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto ed è utilizzato all’interno dell’impianto nel SSQE per generare calore misurabile o non misurabile o per la produzione di energia elettrica.
  7. Il calore generato da energia elettrica secondo i numeri 1.2 o 1.3 dà diritto all’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito.
  8. Per il calore risultante dalla produzione di acido nitrico non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
  9. Se il calore utilizzato all’interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato dall’impiego di energia nucleare, l’assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di (...) diritti di emissione per TJ.
  10. Se gas residui vengono combusti in torcia all’interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto, senza che il calore risultante venga utilizzato, l’assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta delle emissioni di CO2 così generate. È esclusa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza.
  11. Per gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l’articolo 3 lettera c OPSR524, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito viene calcolata secondo il numero 1.3 per i combustibili di supporto impiegati e secondo il numero 1.4 per le emissioni risultanti dalla combustione dei rifiuti speciali. Non si applica il parametro di riferimento relativo al calore di cui al numero 1.2.
2 Calcolo generale della quantità di diritti di emissione
da assegnare a titolo gratuito
  1. Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 3 e 5, conformemente alla seguente formula:
  2. Assegnazionei = PR * QA * CLi* CBAMi* FCIi
  3. Assegnazionei Assegnazione nell’anno i PRParametro di riferimentoQAQuota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)CLi1 oppure fattore di adeguamento nell’anno i secondo il numero 3.1CBAMi1 oppure fattore di adeguamento nell’anno i secondo il numero 3.1aFCIiFattore di correzione intersettoriale nell’anno i
  4. Il parametro di riferimento viene determinato per ogni elemento di assegnazione sulla base della gerarchia dei parametri di riferimento descritti nei numeri 1.1–1.4.
  5. La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde:–per il periodo di assegnazione 2021–2025: alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018;–per il periodo di assegnazione 2026–2030: alla mediana dei valori annuali negli anni 2019–2023.
  6. In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in esercizio è successiva al 1° gennaio 2021 per il periodo di assegnazione 2021–2025 o successiva al 1° gennaio 2026 per il periodo di assegnazione 2026–2030, l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.
  7. In caso di modifiche permanenti delle quote di attività durante un periodo di riferimento di cui al numero 2.3, che comporterebbe una modifica annuale dell’assegnazione a titolo gratuito di cui al numero 5 di oltre 100 000 diritti di emissione, le quote di attività dell’intero periodo di riferimento di cui al numero 2.3 sono corrette tenendo conto di queste modifiche permanenti nel calcolo di cui al numero 2.1.
3 Fattori di adeguamento
  1. Per i settori e i sottosettori non menzionati nell’allegato della decisione 2019/708/UE525, le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:3.1.1per il 2021: 0,33.1.2per il 2022: 0,33.1.3per il 2023: 0,33.1.4per il 2024: 0,33.1.5per il 2025: 0,33.1.6per il 2026: 0,33.1.7per il 2027: 0,2253.1.8per il 2028: 0,153.1.9per il 2029: 0,0753.1.10per il 2030: 0
  2. Per la produzione di merci menzionate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956526, le quantità calcolate secondo il numero 2 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:3.1a.1per il 2026: 0,9753.1a.2per il 2027: 0,953.1a.3per il 2028: 0,93.1a.4per il 2029: 0,7753.1a.5per il 2030: 0,515
  3. Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, sono determinanti i fattori di adeguamento di cui ai numeri 3.1 e 3.1a degli utilizzatori di calore.
  4. Il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se tale calore è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.
  5. Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all’articolo 3 lettera c OPSR, il fattore di adeguamento di cui al numero 3.1 è pari a 1.
4 ...
5 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito
5.1 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l’articolo 46b capoverso 1
  1. La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti e la quota di attività storica è superiore al 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:
  2. ass(Xi) = ass(mQAi – sQA) / sQA
  3. ass(Xi) = valore assoluto dello scarto relativo nell’anno i
  4. mQAi = media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti i-1 e i‑2;
  5. sQA = quota di attività storica
  6. Per l’adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito si applica la seguente quota di attività determinante:a.la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti; ob.la quota di attività già determinante per l’anno precedente, se nell’anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l’intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).
5.1a Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l’articolo 46b capoverso 2
  1. La quantità di diritti di emissione calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili da assegnare a titolo gratuito è adeguata se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica delle quote di attività attese dei due anni precedenti e la quota di attività storica è superiore al 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:[tab]ass(Yi) = ass(aQAi– sQA) / sQAdove: aQAi=[(∑ sEffz* Pz, i–1) + nQAi–1+ (∑ sEffz* Pz, i–2) + nQAi–2] / 2[tab]ass(Yi) = valore assoluto dello scarto relativo nell’anno i[tab]aQAi = media aritmetica delle quote di attività attese dei due anni precedenti i–1 e i–2[tab]sEffz = efficienza energetica storica media della produzione di ogni prodotto z avvenuta nel periodo di riferimento secondo il numero 2.3 all’interno dei limiti del sistema di un elemento di assegnazione, in TJ/tonnellata[tab]Pz, i = quantità della produzione di ogni prodotto z avvenuta nell’anno i all’interno dei limiti del sistema di un elemento di assegnazione, in tonnellate[tab]nQAi = energia utilizzata nell’anno i, non direttamente collegata alla produzione dei prodotti z, in TJ[tab]sQA = quota di attività storica
  2. Per l’adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito si applica la seguente quota di attività determinante:a.la media aritmetica delle quote di attività attese dei due anni precedenti; ob.la quota di attività già determinante per l’anno precedente, se nell’anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l’intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).
5.2 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l’articolo 46b capoverso 4
  1. La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata annualmente se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica dei valori di un parametro considerato nel calcolo dell’assegnazione dei due anni precedenti e il valore storico dello stesso parametro supera il 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:[tab]ass(Zi) = ass(mZPi – sZP) / sZP[tab]ass(Zi) = valore assoluto dello scarto nell’anno imZPi =media aritmetica dei valori di un parametro secondo il numero 5.2.3 dei due anni precedenti i-1 e i-2;sZP =valore storico del parametro nel periodo di riferimento di cui al numero 2.
  2. Per l’adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è il valore determinante del parametro:a.la media aritmetica dei valori del parametro dei due anni precedenti; ob.il valore determinante del parametro per l’anno precedente, se nell’anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e se il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l’intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).
  3. I parametri considerati ai fini del calcolo dell’assegnazione sono in particolare:a.il calore utilizzato all’interno di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7;b.le emissioni generate dalla combustione in torcia di gas residui all’interno di un parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7a.

Allegato 10527

(art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 2)

Carburanti le cui emissioni di CO2devono essere compensate

Voce della tariffa
doganale528

Designazione della merce

Fattore di emissione
t CO2per 1000 kg

Fattore di emissione
t CO2per TJ

Fattore di emissione
t CO2per m3

  1. 2710.1211

Benzina e sue frazioni, nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce, senza la benzina avio

3,15

73,80

a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg

2,32

a una densità* di 737 kg/m3

  1. 2710.1211

Benzina avio

3,17

72,50

a un potere calorifico (PCI) di 43,7 MJ/kg

2,27

a una densità* di 715 kg/m3

  1. 2710.1911

Petrolio,
incl. cherosene

3,14

72,80

a un potere calorifico (PCI) di 43,2 MJ/kg

2,51

a una densità* di 799 kg/m3

  1. 2710.1912

Olio diesel nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce

3,15

73,30

a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg

2,62

a una densità* di 830 kg/m3

  1. 2710.2010

Quota di oli minerali in miscele di questa voce

3,15

73,30

a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg

2,62

a una densità* di 830 kg/m3

  1. 2711.1110

Gas naturale
liquefatto

2,58

56,4

a un potere calorifico (PCI) di 45,7 MJ/kg

1,16

a una densità** di 451 kg/m3

  1. 2711.2110

Gas naturale allo stato gassoso

2,58

56,4

a un potere calorifico (PCI) di 45,7 MJ/kg

0,002

a una densità*** di 0,795 kg/m3

  1. 2711

GPL
(butano, propano)

3,01

65,50

a un potere calorifico (PCI) di 46,0 MJ/kg

1,63

a una densità* di 540 kg/m3

  1. 3824.9920

Quota di oli minerali in miscele di questa voce

3,15

73,80

a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg

2,32

a una densità* di 737 kg/m3

  1. 3826.0010

Quota di oli minerali in miscele di questa voce

3,15

73,30

a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg

2,62

a una densità* di 830 kg/m3

  1. a 15 °C
  2. a –161,5 °C
  3. a 0 °C, 1 bar

Allegato 11529

(art. 94 cpv. 2)

Tariffa della tassa sul CO2sui combustibili: 120 franchi per tonnellata di CO2
1
2 Aliquote della tassa

Per i combustibili menzionati qui di seguito si applicano le seguenti aliquote:

Voce di tariffa
doganale530

Designazione della merce

Aliquota della tassa
in fr.

ogni 1000 kg

2701.

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:

– carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:

1100

– – antracite

283,20

1200

– – carbone fossile bituminoso

283,20

1900

– – altri carboni fossili

283,20

2000

– mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

283,20

2702.

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:

1000

– ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate

272,40

2000

– ligniti agglomerate

272,40

2704. 0000

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

340,80

ogni 1000 l
a 15°C

2710.

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli:

  1. oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, diversi da quelli che contengono biodiesel e dai residui di oli:

– – oli leggeri e preparazioni:

– – – destinati ad altri usi:

1291

– – – – benzina e sue frazioni

278,40

1292

– – – – white spirit

278,40

1299

– – – – altri

278,40

Voce di tariffa
doganale

Designazione della merce

Aliquota della tassa
in fr.

– – altri:

– – – destinati ad altri usi:

1991

– – – – petrolio

301,20

1992

– – – – oli per il riscaldamento:

– – – – – extraleggero

318,00

ogni 1000 kg

– – – – – medio e pesante

380,40

1993

– – – – distillati di oli minerali contenenti meno del 20% in volume prima di 300 °C, non miscelati

379.40

1999

– – – – altri distillati e prodotti:

ogni 1000 l
a 15 °C

– – – – – gasolio

318,00

ogni 1000 kg

– – – – – altri

380,40

ogni 1000 l
a 15 °C

  1. oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:

2090

– – destinati ad altri usi (solo quota fossile)

318,00

ogni 1000 kg

2711.

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:

– liquefatti:

– – gas naturale:

1190

– – – altri

321,60

ogni 1000 l
a 15 °C

– – propano:

1290

– – – altri

182,40

– – butani:

1390

– – – altri

211,20

– – etilene, propilene, butilene e butadiene:

1490

– – – altri

234,00

– – altri:

1990

– – – altri

234,00

ogni 1000 kg

– allo stato gassoso:

– – gas naturale:

2190

– – – altri

321,60

– – altri:

2990

– – – altri

331,30

2713.

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

– coke di petrolio:

1100

– – non calcinato

349,20

1200

– – calcinato

349,20

ogni 1000 l
a 15 °C

2905.

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– monoalcoli saturi:

– – metanolo (alcole metilico):

1190

– – – altro (soltanto quota fossile)

130,75

3826.

Biodiesel e sue miscele, senza oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi:

0090

– altri (solo quota fossile)

318,00

Combustibili derivanti da altre materie prime fossili

278,40

3 Importo della tassa sul CO2e aliquote della tassa sui combustibili per determinate utilizzazioni stazionarie
3.1 Importo della tassa sul CO2
  1. La tassa sul CO2ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO2se i combustibili sono impiegati:a.per la propulsione di impianti ICFC, di turbine o di motori di pompe di calore stazionarie per la produzione di calore o di calore e freddo alternati; oppureb.per la produzione di elettricità in impianti termici.
3.2 Aliquote della tassa
  1. I combustibili impiegati conformemente al numero 3.1 sono assoggettati alle aliquote della tassa di cui al numero 2.

Allegato 12531

(art. 112–113 b )

Utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore
1 Definizioni
  1. La prospezione comprende analisi volte:–alla caratterizzazione indiretta o diretta del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico, e–alla determinazione dell’ubicazione in superficie e del punto di arrivo di una perforazione di sondaggio.
  2. Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l’estrazione dell’acqua calda e per un’eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell’acqua prelevata.
2 Costi d’investimento computabili
  1. Nell’ambito della prospezione sono computabili i costi d’esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:a.l’acquisizione di nuovi geodati nell’area di prospezione;b.le attività per l’acquisizione di nuovi geodati;c.l’analisi e l’interpretazione.
  2. Nell’ambito dello sfruttamento sono computabili i costi d’esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:a.la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;b.le perforazioni, compresi la tubazione, la cementazione e il completamento dell’insieme delle perforazioni di produzione, di iniezione e di monitoraggio previste;c.le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;d.le prove di pozzo;e.le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;f.le prove di circolazione;g.l’analisi delle sostanze rinvenute;h.l’assistenza geologica, l’analisi dei dati e l’interpretazione.
  3. I costi di pianificazione e direzione del progetto sono computati fino all’ammontare del 15 per cento dei costi d’esecuzione computabili. I costi sostenuti a monte della presentazione della domanda sono computabili.
  4. Le prestazioni proprie del richiedente, come eventuali prestazioni proprie di pianificazione o esecuzione , sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovate mediante un rapporto di lavoro dettagliato.
  5. Non sono computabili i costi generati nell’ambito di procedure ufficiali correlate alla prospezione e allo sfruttamento.
3 Procedura per l’ottenimento di un contributo per la prospezione
  1. Domanda
  2. La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a:a.stato delle attuali conoscenze nell’area oggetto dell’esplorazione mediante l’elaborazione dell’insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili;b.prospezioni geologiche previste per la determinazione delle ubicazioni e dei punti di arrivo della perforazione e che servono all’individuazione e alla caratterizzazione di un serbatoio geotermico, nonché il plusvalore atteso in quanto ad aumento delle probabilità di uno sfruttamento efficace;c.piani di utilizzazione in caso di esito positivo della prospezione nonché calcoli della redditività provvisori;d.piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;e.misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile.
  3. Esame della domanda
  4. L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo), in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera.
  5. Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a:a.attività di prospezione previste e gestione del progetto;b.livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e tenore innovativo;c.in che misura le attività di prospezione accrescono le probabilità di individuazione e sfruttamento di un serbatoio geotermico;d.plusvalore per l’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;e.gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio, nonché per l’ambiente.
  6. Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su a.l’aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico;b.le scadenze delle tappe del progetto;c.l’ammontare del contributo alla prospezione da concedere;d.l’impiego di un rappresentante di swisstopo con funzione di accompagnamento al progetto.
  7. Contratto
  8. Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo alla prospezione, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:a.le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;b.l’obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;c.l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo alla prospezione;d.fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;e.la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 113b;f.i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;g.ulteriori condizioni.
  9. Svolgimento e conclusione del progetto
  10. Il responsabile del progetto svolge i lavori di prospezione programmati.
  11. L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e valuta i risultati. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l’UFE e il gruppo di esperti.
  12. Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l’UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
  13. Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell’UFE i risultati dei lavori di prospezione e giudica i risultati in merito all’aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.
4 Procedura per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento
  1. Una domanda di contributo allo sfruttamento può essere presentata solamente se nell’area interessata è stata precedentemente svolta una prospezione e redatto il relativo rapporto circa la probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.
  2. Domanda
  3. La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a:a.il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;b.i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;c.le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;d.le utilizzazioni alternative previste delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative, compresi i piani di utilizzazione diretta e indiretta, precisando in particolare il loro impatto economico;e.le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;f.le innovazioni previste al fine di rendere promettente e affidabile lo sfruttamento di serbatoi geotermici in Svizzera;g.il valore delle attività di sfruttamento in riferimento all’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;h.la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione, il suo azionariato e il grado di partecipazione degli azionisti al capitale;i.il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento;j.lo sfruttamento del serbatorio geotermico sulla base di un piano di utilizzazione, la descrizione degli acquirenti di calore previsti nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la riduzione prevista delle emissioni di CO2.
  4. Esame della domanda
  5. L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera.
  6. Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 4.2 in particolare in merito a:a.caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;b.livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;c.plusvalore per l’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;d.gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente.
  7. In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su:a.la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto;b.le scadenze delle tappe del progetto;c.l’ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere;d.la nomina di un membro del gruppo di esperti quale persona responsabile dell’accompagnamento del progetto.
  8. Contratto
  9. Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:a.le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;b.l’obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;c.l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;d.fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;e.la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 113d;f.i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;g.ulteriori condizioni.
  10. Svolgimento e conclusione del progetto
  11. Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.
  12. La persona nominata dal gruppo di esperti come responsabile dell’accompagnamento del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati dei lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i propri compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l’UFE e per il gruppo di esperti.
  13. Swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati dopo la scadenza dei termini di seguito indicati, decorrenti dal rilevamento dei dati:a.24 mesi per la prospezione;b.12 mesi per lo sfruttamento.
  14. Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo di esperti valuta i risultati dell’attività di sfruttamento.
  15. L’UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell’esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.
5 Geodati
  1. La persona richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
  2. Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007532 sulla geoinformazione e dell’ordinanza del 21 maggio 2008533 sulla geologia nazionale swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.
  3. Esso mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati al più tardi entro 24 mesi dalla fine della prospezione ed entro 12 mesi dalla fine dello sfruttamento.

Allegato 12a534

(art. 112–113 b )

Utilizzazione indiretta di risorse idrotermali per la produzione di calore
1 Definizioni
  1. La valorizzazione comprende la perforazione che permette il completamento del circuito geotermico per un’utilizzazione indiretta e l’estrazione o la riconduzione dell’acqua del serbatoio geotermico.
2 Costi di investimento computabili
  1. Nell’ambito della valorizzazione per un’utilizzazione indiretta sono computabili i costi d’esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie della persona richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:a.la preparazione, la costruzione e lo smantellamento dell’area di perforazione;b.la perforazione, compresi la tubazione, la cementazione e il completamento dell’insieme delle perforazioni di produzione o di riconduzione;c.le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;d.le prove di pozzo;e.le misurazioni del foro di trivellazione, compresa la strumentazione;f.le prove di circolazione;g.l’analisi delle sostanze rinvenute;h.l’assistenza geologica, l’analisi dei dati e l’interpretazione.
  2. I costi di pianificazione e direzione del progetto sono computati fino all’ammontare del 15 per cento dei costi d’esecuzione computabili. I costi sostenuti a monte della presentazione della domanda sono computabili.
  3. Le prestazioni proprie della persona richiedente, come eventuali prestazioni proprie di pianificazione o esecuzione, sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovate mediante un rapporto di lavoro dettagliato.
  4. Non sono computabili:a.i costi generati nell’ambito di procedure ufficiali correlate alla valorizzazione per un’utilizzazione indiretta;b.i costi di investimento per la pianificazione e la realizzazione degli impianti di superficie che consentono l’utilizzazione indiretta, in particolare le pompe di calore.
3 Procedura per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento
  1. Domanda
  2. La domanda deve contenere il rapporto finale concernente l’esplorazione realizzata ai sensi dell’allegato 12 che descrive lo stato della situazione e della perforazione esplorativa nonché le caratteristiche della risorsa geotermica selezionata e individuata e che spiega i motivi per cui risulta impossibile l’utilizzazione diretta pianificata. Deve altresì fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell’ambiente, mettendo chiaramente in evidenza le differenze rispetto al progetto di utilizzazione diretta, in particolare in merito a:a.il nuovo programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;b.i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;c.le caratteristiche attese del serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel nuovo foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto come pure le incertezze residue associate;d.l’uso previsto delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative;e.le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;f.la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione, se diversi da quelli per l’utilizzazione diretta;g.il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di valorizzazione, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento, compreso un elenco degli aiuti finanziari concessi per il progetto originario di utilizzazione diretta;h.lo sfruttamento del serbatoio geotermico sulla base di un piano di utilizzazione indiretta, le specifiche delle pompe di calore, in particolare il COP, il consumo di elettricità e la sua origine, la descrizione degli acquirenti di calore previsti nonché il loro coinvolgimento nel progetto, incluse le riduzioni previste delle emissioni di CO2.
  3. Esame della domanda
  4. L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera.
  5. Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a:a.caratteristiche attese del serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;b.livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati;c.gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente.
  6. Se valuta positivamente la domanda, il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su:a.la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto;b.le scadenze delle tappe del progetto;c.l’ammontare del contributo alla valorizzazione da concedere;d.la nomina di un membro del gruppo di esperti quale persona responsabile dell’accompagnamento del progetto.
  7. Contratto
  8. Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo alla valorizzazione, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:a.le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;b.l’obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;c.l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo alla valorizzazione;d.fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;e.la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 113c;f.i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;g.ulteriori condizioni.
  9. Svolgimento e conclusione del progetto
  10. Il responsabile del progetto svolge i lavori di valorizzazione programmati.
  11. La persona nominata dal gruppo di esperti come responsabile dell’accompagnamento del progetto segue il progetto durante i lavori di valorizzazione e valuta i risultati dei lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i propri compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l’UFE e per il gruppo di esperti.
  12. Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l’UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
  13. Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di valorizzazione, il gruppo di esperti valuta i risultati di tali lavori all’attenzione dell’UFE.
  14. L’UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell’esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.
4 Geodati
  1. La persona richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
  2. Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007535 sulla geoinformazione e dell’ordinanza del 21 maggio 2008536 sulla geologia nazionale, swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.
  3. Swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati 12 mesi dopo il loro rilevamento.

Allegato 13537

(art. 46 d, 46 g e 53)

Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE
  1. Gli operatori di aeromobili hanno l’obbligo di partecipazione al SSQE se effettuano i seguenti voli:a.voli nazionali in Svizzera;b.voli provenienti dalla Svizzera verso gli Stati membri dello SEE, inclusi voli verso regioni ultraperiferiche;c.voli dalla Svizzera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK).
  2. Sono considerate regioni ultraperiferiche:a.Guadalupa;b.Guyana francese;c.Martinica;d.Mayotte;e.Riunione;f.Saint-Martin;g.Azzorre;h.Madeira;i.Isole Canarie.
  3. Ne sono esclusi:a.i voli effettuati esclusivamente per il trasporto di monarchi in missione ufficiale e dei loro familiari più prossimi, capi di Stato, capi di governo e ministri appartenenti al governo, qualora ciò sia confermato da un relativo indicatore di stato nel piano di volo;b.i voli militari, doganali e di polizia;c.i voli relativi a operazioni di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche;d.i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della convenzione del 7 dicembre 1944538 sull’aviazione civile internazionale;e.i voli in cui l’aeromobile ritorna al punto di partenza senza scalo intermedio previsto;f.i voli di addestramento effettuati esclusivamente per acquisire o ottenere una licenza di pilota o un’autorizzazione per l’equipaggio della cabina di pilotaggio, a condizione che ciò sia indicato nel piano di volo e che i voli non siano utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci o per il posizionamento o il trasferimento dell’aeromobile;g.i voli utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica;h.i voli destinati esclusivamente al controllo, al collaudo o alla certificazione di aeromobili o di apparecchiature di bordo e di terra;i.i voli con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 5700 kg;j.i voli effettuati da operatori di aeromobili commerciali che, per tre quadrimestri consecutivi, effettuano meno di 243 voli ai sensi del numero 1 o le cui emissioni annue totali sono inferiori a 10 000 t di CO2;k.i voli effettuati da operatori di aeromobili non commerciali, a condizione che le emissioni annue totali dei voli effettuati da tali gestori ai sensi del numero 1 siano inferiori a 1000 t di CO2;l.…
  4. Le deroghe secondo il numero 2 lettere j e k non si applicano agli operatori di aeromobili soggetti al SSQE europeo.
  5. L’assegnazione dei voli ai quadrimestri di cui al numero 2 lettera j si basa sull’ora locale di partenza di ciascun volo.

Allegato 14539

(art. 46 d cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1, 2 e 4, 52 cpv. 1, 6 e 7, 53 cpv. 1 e 2,
55 cpv. 2 e 130 cpv. 1)

Autorità competente per i partecipanti al SSQE
1 Gestori di impianti
  1. L’UFAM è l’autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE.
2 Operatori di aeromobili
  1. Per gli operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE, lo Stato responsabile della loro amministrazione è definito nel regolamento (CE) n. 748/2009540.
  2. È determinante per l’amministrazione degli operatori di aeromobili:a.quale Stato ha rilasciato l’autorizzazione di esercizio; ob.il valore massimo stimato delle emissioni di CO2 rispetto agli altri Stati del rispettivo operatore di aeromobile.
  3. Se la gestione è affidata alla Svizzera, l’autorità competente è l’UFAM.

Allegato 15541

(art. 46 e e 46 h )

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni
1 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili
1.1 Base per il calcolo
  1. La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti gli operatori di aeromobili è calcolata in base ai seguenti valori del parametro di riferimento (PR):a.per gli anni dal 2020 al 2023: 0,000642186914222035 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR2020);b.per l’anno 2024: 0,000481640185666526 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR2024);c.per l’anno 2025: 0,000321093457111017 diritti di emissione per tonnellata-chilometro (PR2025);
  2. Dove:–tonnellate-chilometro (tkm): distanza [km] * carico utile [t];–distanza: distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di 95 km;–carico utile: massa totale di merci, posta, passeggeri e bagagli trasportata.
  3. Per calcolare il carico utile si applica quanto segue:a.il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aeromobile, escluso l’equipaggio;b.l’operatore di aeromobile può applicare:–la massa (massa effettiva o massa standard riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato) che figura nella sua documentazione sul calcolo della massa e del bilanciamento, o–un valore standard pari a 100 kg per passeggero e relativo bagaglio imbarcato.
1.2 Calcolo per i singoli anni
  1. La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per tutti i gestori di aeromobili è calcolata come segue:
  2. Quantità massima disponibile nel 2020
  3. Cap2020= ∑tkmCH-SSQE * PR2020* 100 / 82
  4. dove:
  5. Cap2020 Limite massimo delle emissioni per il 2020
  6. ∑tkmCH-SSQE Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 nel SSQE svizzero (senza voli nelle regioni ultraperiferiche)
  7. PR2020 Parametro di riferimento per il 2020
  8. Quantità massima annua disponibile negli anni dal 2021 al 2023
  9. Cap202x= Cap2020– x * 0,022 * Cap2020
  10. dove:
  11. Cap202x Limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 1, 2, 3.
  12. Quantità massima annua disponibile negli anni 2024–2027
  13. Cap202x= Cap2023consolidato + Cap(RUP) 2023 virtuale– (x – 3)*0,043* (Cap2020 consolidato+ Cap(RUP)2020 virtuale)
  14. Cap202x Limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 4, 5, 6, 7
  15. Cap2023 consolidato = 0,934 * 0,97 × Cap2020
  16. Cap(RUP)2023 virtuale = 0,934 * ∑tkmRUP × PR2020 * 0,97 / 0,82
  17. ∑tkmRUP = Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 risultante dai voli nelle regioni ultraperiferiche (RUP)
  18. Cap2020 consolidato = 0,97 * Cap2020
  19. Cap(RUP)2020 virtuale = ∑tkmRUP * PR2020 * 0,97 / 0,82
  20. Quantità massima annua disponibile a partire dal 2028
  21. Capy= Cap2027– (y – 2027)*0,044*(Cap2020consolidato + Cap(RUP)2020consolidato)
  22. Capy Limite massimo delle emissioni per l’anno y; con y = 2028, 2029, 2030
  23. Cap2027 Limite massimo delle emissioni per il 2027
2 a 4 ...
5 Calcolo della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per il consumo di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni (art. 46h)
  1. I diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l’articolo 46h capoverso 1 sono disponibili per il consumo dei seguenti carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni:a.carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili, per i quali il fattore di emissione secondo l’allegato 16 numero 3.3 lettera b è pari a zero;b.biocarburanti rinnovabili per l’aviazione di cui all’articolo 2 numero 34 della direttiva (UE) 2018/2001542, per i quali il fattore di emissione secondo l’allegato 16 numero 3.3 lettera a è pari a zero;c.altri carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il cui contenuto di energia non proviene da fonti fossili e che possono essere computati all’obbligo di miscelazione di cui all’articolo 28f della legge sul CO2.
  2. La quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito a un operatore di aeromobili per il consumo nell’anno precedente di carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni («SAF allowances») è calcolata come segue:
  3. AssegnazioneSAFallowances= ∑ differenze di costo da compensare / prezzo di un diritto di emissione.
  4. Le differenze di costo tra i carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni e il carburante fossile sono calcolate come segue per ognuno dei suddetti carburanti:
  5. Differenze di costo = Pa – (Pf+ PSSQE)*Q [tab]Pa: prezzo per tonnellata di carburante per l’aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni[tab]Pf: prezzo per tonnellata di carburante fossile per l’aviazione[tab]PSSQE: risparmi nel SSQE per tonnellata di carburante per l’aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni[tab]Q: quantità in tonnellate di carburante per l’aviazione rinnovabile o a basso tenore di emissioni
  6. Le differenze di costo calcolate secondo il numero 5.3 vengono compensate nella seguente misura:a.per i carburanti per l’aviazione secondo il numero 5.1 lettera a: 95 per cento;b.per i carburanti per l’aviazione secondo il numero 5.1 lettera b: 70 per cento;c.per i carburanti per l’aviazione secondo il numero 5.1 lettera c: 50 per cento.
  7. Per i prezzi dei carburanti per l’aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni, il prezzo del carburante fossile per l’aviazione e il prezzo di un diritto di emissione sono determinanti i dati pubblicati annualmente dalla Commissione europea, per l’anno precedente, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Allegato 16543

(art. 51)

Requisiti relativi al piano di monitoraggio
1 Piano di monitoraggio per gestori di impianti
  1. Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che:a.siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra e del consumo di energia;b.le emissioni di gas serra e il consumo di energia siano rilevate nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile;c.la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra e del consumo di energia siano comprensibili e trasparenti;d.i dati necessari a verificare un adeguamento dell’assegnazione a titolo gratuito secondo l’articolo 46b siano rilevati in modo completo, coerente e accurato e siano comprensibili.
2 Piano di monitoraggio per operatori di aeromobili
  1. Il piano di monitoraggio deve garantire che:a.tutti i voli per i quali devono essere raccolti dati sulle emissioni di CO2 siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO2 di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3;b.i dati per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli siano rilevati per rappresentare l’impatto climatico delle ulteriori emissioni generate dalle operazioni di volo.
  2. Il piano di monitoraggio deve rilevare:a.le informazioni necessarie per l’identificazione dell’operatore di aeromobile;b.le informazioni necessarie per l’identificazione degli aeromobili utilizzati nonché il tipo di carburante assegnato a ogni tipo di aeromobile;c.una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti gli aeromobili per i quali devono essere rilevati dati;d.una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti i voli sui quali devono essere raccolti dati;e.una descrizione della metodologia impiegata per determinare le emissioni di CO2dei singoli voli.f.una descrizione della metodologia impiegata per determinare la quota di carburanti rinnovabili a basso tenore di emissioni;g.una descrizione della metodologia impiegata per determinare gli altri effetti con impatto climatico dei singoli voli.
  3. Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO2 per gli operatori di aeromobili che emettono più di 25 000 t di CO2 all’anno deve inoltre contenere le seguenti informazioni:a.una procedura per determinare il consumo di carburante di ciascun aeromobile;b.una metodologia impiegata per colmare le lacune dei dati.
  4. Se lo stato dell’operatore di aeromobile subisce una modifica ai sensi dell’articolo 52 capoverso 5 (qualifica di emettitore di entità ridotta), il piano di monitoraggio deve essere nuovamente presentato all’UFAM per verifica.
3 Calcolo delle emissioni di CO2 degli aeromobili
  1. Le emissioni di CO2, espresse in tonnellate, sono calcolate secondo la formula seguente:
  2. emissionidi CO2[t CO2] = carburante consumato [t carburante] * fattore di emissione [t CO2/t carburante].
  3. Devono essere utilizzati i seguenti fattori di emissione [t CO2/t carburante] per i diversi carburanti:
  4. cherosene (Jet A-1 o Jet A): 3,16
  5. Jet B: 3,10
  6. carburante per aeromobili (AvGas): 3,10
  7. Il fattore di emissione dei seguenti carburanti è pari a zero:a.carburanti rinnovabili da biomassa, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001544;b.carburanti sintetici rinnovabili, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che soddisfano i criteri di cui all’articolo 29 bis della direttiva (UE) 2018/2001.
  8. Per calcolare e notificare il fattore di emissione di una miscela di carburanti si moltiplica il fattore di emissione di cui al numero 3.2 per la quota fossile del carburante.

Allegato 17545

(art. 52)

Requisiti posti al rapporto di monitoraggio
1 Rapporto di monitoraggio per gestori di impianti
  1. Il rapporto di monitoraggio deve contenere:a.informazioni sulle emissioni di gas serra e sul consumo di energia nonché sul loro andamento;b.informazioni sui dati necessari per verificare un adeguamento dell’assegnazione a titolo gratuito secondo l’articolo 46b;c.un inventario dei vettori energetici;d.informazioni su qualsiasi modifica della capacità di produzione;e.quantità (dati primari) e parametri applicati per calcolare le emissioni di gas serra e il consumo di energia;f.orari di esercizio degli impianti di misurazione, informazioni su mancate misurazioni e loro considerazione nonché risultati ricostruibili delle misurazioni;g.la prova che per i vettori energetici utilizzati le quote rinnovabili sono indicate sulle fatture e che le corrispondenti garanzie di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti sono state attribuite al SSQE, a condizione che l’utilizzo di tali vettori energetici nel SSQE debba essere fatto valere con un fattore di emissione inferiore rispetto ai vettori energetici fossili;h.la prova delle quote di biomassa dei vettori energetici che non sono rilevati nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti oppure dei materiali che sono trasformati nei processi, a condizione che il loro utilizzo sia fatto valere nel SSQE con un fattore di emissione inferiore rispetto ai vettori energetici fossili.
  2. I dati sono presentati in una tabella riassuntiva e messi a confronto con i dati degli anni precedenti. L’UFAM definisce la forma del rapporto di monitoraggio in una direttiva.
2 Rapporto di monitoraggio per operatori di aeromobili
  1. Il rapporto di monitoraggio deve contenere:a.le informazioni necessarie per l’identificazione dell’operatore di aeromobili;b.le informazioni necessarie per l’identificazione dell’organismo di controllo che esamina il rapporto di monitoraggio, a meno che l’operatore di aeromobili, in quanto emettitore di entità ridotta, non sia esonerato dall’obbligo di verifica;c.un riferimento al piano di monitoraggio approvato e una descrizione e giustificazione di eventuali scostamenti dal piano di monitoraggio;d.le informazioni necessarie per l’identificazione degli aeromobili utilizzati;e.il numero totale dei voli registrati;f.il fattore di emissione e il consumo di carburante per ciascun tipo di carburante;g.la somma di tutte le emissioni di CO2 dei voli per i quali devono essere raccolti i dati e che sono stati effettuati dal gestore nell’anno civile, suddivise per Stato di partenza e di arrivo e per SSQE svizzero e SSQE europeo;h.in caso di lacune nei dati, una descrizione dei motivi di tali lacune, il metodo utilizzato per stimare i dati sostitutivi e le emissioni da essi calcolate;i.per ogni coppia di aeroporti, l’identificativo ICAO dell’aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati e le relative emissioni annue;j.l’indicazione dei CO2eq calcolati ai sensi dell’articolo 56bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066546 degli ulteriori effetti con impatto climatico dei voli per i quali devono essere rilevati dati e che sono effettuati dall’operatore nell’anno civile, suddivisi per aeroporti di partenza e di arrivo.
  2. Gli emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 possono stimare il loro consumo di carburanti con uno strumento per emettitori di entità ridotta di cui all’articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
  3. Si applicano le seguenti disposizioni particolari per l’impiego di carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3:
  4. Per le miscele di carburanti l’operatore di aeromobili può indicare la quota di carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 con una quota fossile del 100 per cento oppure determina la quota di carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 con la massima precisione possibile.
  5. Gli operatori di aeromobili devono assegnare i carburanti impiegati di cui all’allegato 16 numero 3.3 ai voli soggetti al pagamento della tassa conformemente all’articolo 55 capoverso 2 in rapporto alle loro emissioni complessive a partire dalla Svizzera, a condizione che la fornitura all’aeromobile non avvenga sotto forma di carichi fisicamente identificabili.
  6. In riferimento ai valori soglia per la partecipazione al SSQE, per i carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 devono essere applicati i fattori di emissione di cui all’allegato 16 numero 3.2 ai fini della qualifica di emettitore di entità ridotta e dell’esenzione dall’obbligo di verifica.
  7. Gli operatori di aeromobili devono dimostrare che:a.la quota di carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 assegnata ai voli aggregati per coppie di aeroporti non supera il limite superiore di miscelazione per questi carburanti stabilito in conformità a una norma riconosciuta a livello internazionale;b.per i carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3 le quote rinnovabili sono indicate sulle fatture e le corrispondenti garanzie di origine nel sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti sono state attribuite al SSQE, a condizione che vogliano farseli computare nel SSQE

Allegato 18547

(art. 52)

Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all’organismo di controllo
1 Obblighi dell’organismo di controllo e dell’operatore di aeromobile
  1. L’organismo di controllo verifica l’affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni di cui all’allegato 18 numero 2. In particolare garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO2.
  2. L’operatore di aeromobile consente all’organismo di controllo di accedere a tutte le informazioni e a i documenti relativi all’oggetto della verifica. In particolare chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell’organismo di controllo, oppure mette a disposizione dati equivalenti.
2 Requisiti specifici per la verifica
  1. L’organismo di controllo si accerta che siano considerati tutti i voli:a.di cui è responsabile l’operatore di aeromobili;b.che sono stati concretamente effettuati;c.per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordinanza.
  2. A questo scopo l’organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall’operatore di aeromobili a Eurocontrol o ad altre fonti.
3 Fasi della verifica

La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti:

  1. analisi di tutte le attività effettuate dall’operatore di aeromobili (analisi strategica);
  2. controlli a campione per determinare l’affidabilità dei dati e delle informazioni forniti (analisi di processo);
  3. analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del procedimento per ridurre tale rischio (analisi dei rischi);
  4. stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monitoraggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; il rapporto deve riportare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.
4 Requisiti posti all’organismo di controllo
  1. Per l’attività di verifica affidatagli, l’organismo di controllo deve essere accreditato secondo:a.l’ordinanza del 17 giugno 1996548 sull’accreditamento e la designazione; oppureb.il regolamento (CE) n. 765/2008549 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067550.
  2. Deve essere indipendente dall’operatore di aeromobile e svolgere i propri compiti con professionalità e obiettività.
  3. Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati sulle emissioni di CO2 nel settore dell’aviazione e conoscere le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati.
  4. Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni legali e amministrative in vigore.

Allegato 19551

(art. 5 cpv. 2, 55 cpv. 1 bis e 66 a cpv. 2)

Stoccaggio e sequestro chimico del CO2

Per lo stoccaggio o il sequestro chimico del CO2devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

  1. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio è garantita ed è dimostrata in modo comprensibile;
  2. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio deve essere verificata annualmente. Le perdite sono considerate emissioni di CO2e devono essere notificate all’UFAM;
  3. le perdite durante il trasporto di CO2catturato sono considerate emissioni di CO2e devono essere notificate all’UFAM;
  4. lo stoccaggio geologico deve avvenire in un sito di stoccaggio approvato e iscritto nel registro fondiario in Svizzera oppure in un sito di stoccaggio all’estero approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE552.