La persona richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e la loro permanenza e li registra in un rapporto di monitoraggio.
A proprie spese, essa sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma in ultima istanza.
L’organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio adempiono i requisiti di cui all’articolo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i progetti adempiono i requisiti di inclusione di cui all’articolo 5 a capoverso 1 lettera c. Esso può limitare l’esame a singoli progetti rappresentativi del programma.
Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all’UFAM.
L’organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.
Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di quattro anni. L’organismo di convalida deve presentarli all’UFAM al più tardi un anno dopo la fine del periodo. Le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile.
Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, i rapporti di monitoraggio, i relativi rapporti di verifica e i risultati dell’accompagnamento scientifico devono essere presentati all’UFAM annualmente. La quantificazione delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio deve essere rivalutata annualmente.
Per i progetti e i programmi in relazione con un impegno di riduzione di cui all’articolo 31 della legge sul CO 2 , i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all’UFAM annualmente entro il 31 agosto dell’anno successivo. Il numero di attestati richiesti concernenti impianti di un gestore con impegno di riduzione deve essere notificato immediatamente al gestore che ha preso tale impegno di riduzione e all’UFAM.
Per i progetti o i programmi di stoccaggio del carbonio, indipendentemente dalla loro durata, per il 2030 deve essere presentato all’UFAM un rapporto di monitoraggio e di verifica.
L’UFAM emana disposizioni sulla forma del rapporto di monitoraggio e di verifica.