La presente ordinanza stabilisce le indicazioni che il datore di lavoro deve fornire alle autorità fiscali nell’attestazione concernente le partecipazioni di collaboratore:
- all’atto della consegna di partecipazioni di collaboratore;
- nel momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro derivante dalle partecipazioni di collaboratore.
L’ordinanza si applica a:
- azioni, buoni di godimento, buoni di partecipazione, quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che conferiscono ai collaboratori diritti patrimoniali o diritti societari nei confronti del datore di lavoro, della sua società madre o di un’altra società del gruppo (azioni di collaboratore);
- opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore e partecipazioni improprie di collaboratore.