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642.117.1

Ordinanza
sulle basi temporali dell’imposta federale diretta

del 14 agosto 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche e le persone giuridiche.

Art. 2 Calcolo del reddito delle persone fisiche

Per il calcolo del reddito imponibile delle persone fisiche sono determinanti i proventi effettivamente conseguiti nel periodo fiscale (art. 40 LIFD).

Le deduzioni di cui all’articolo 33 capoversi 1 lettera g, 1 bis , 2 e 3 nonché all’articolo 35 LIFD sono concesse in funzione della durata dell’assoggettamento.

In caso di assoggettamento inferiore a un anno, per la determinazione dell’aliquota i proventi periodici sono calcolati su 12 mesi; la conversione si basa sulla durata dell’assoggettamento. I proventi non periodici si aggiungono al reddito effettivo. Sono fatti salvi gli articoli 37 e 38 LIFD.

Art. 3 Calcolo del reddito in caso di attività lucrativa indipendente

Il reddito da attività lucrativa indipendente si determina sulla base del risultato di ciascun esercizio commerciale chiuso nel periodo fiscale. Ciò vale anche in caso di assunzione o cessazione dell’attività lucrativa o nel caso in cui, a causa di un cambiamento della data per la chiusura dei conti, l’esercizio commerciale non comprende 12 mesi (art. 41 LIFD).

Il risultato dell’esercizio è computato nel suo importo effettivo per il calcolo del reddito determinante nel periodo fiscale, indipendentemente dall’anno civile.

In caso di assoggettamento annuale, per la determinazione dell’aliquota deve essere computato il risultato dell’esercizio, senza conversione. Se l’assoggettamento e l’esercizio commerciale sono inferiori a un anno, per la determinazione dell’aliquota gli utili ordinari sono calcolati su 12 mesi; la conversione si basa sulla durata dell’assoggettamento. Se tuttavia, nel caso summenzionato, la durata dell’esercizio commerciale supera quella dell’assoggettamento, gli utili ordinari per la determinazione dell’aliquota sono riportati a 12 mesi in base alla durata dell’esercizio commerciale.

Nel caso di un assoggettamento inferiore a un anno e di un esercizio commerciale che comprende 12 mesi o più, per la determinazione dell’aliquota gli utili ordinari non sono convertiti.

Gli elementi straordinari, segnatamente gli utili in capitale e le rivalutazioni contabili, non vengono convertiti per la determinazione dell’aliquota.

Art. 4 Chiusura dei conti dei lavoratori indipendenti

I lavoratori indipendenti devono presentare una chiusura dei conti per ogni periodo fiscale (art. 41 cpv. 3 LIFD).

Se trasferiscono la sostanza commerciale nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa, devono presentare solo una chiusura dei conti intermedia (art. 18 cpv. 2 LIFD).

Qualora l’assoggettamento cessi o i lavoratori indipendenti cessino l’esercizio dell’attività lucrativa indipendente, devono presentare la chiusura dei conti.

Qualora l’assoggettamento cessi, completamente o in parte, o il contribuente cessi l’esercizio dell’attività lucrativa indipendente, tutte le riserve occulte che entrano in linea di conto e che in precedenza non erano imponibili, devono essere tassate unitamente all’utile netto dell’esercizio commerciale in questione. È fatto salvo l’articolo 37 b LIFD.

Art. 5 Tassazione in caso di raggiungimento della maggiore età

La prima tassazione individuale si effettua per il periodo fiscale in cui il contribuente raggiunge la maggiore età.

I minorenni sono tassati individualmente se percepiscono proventi da attività lucrativa, conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LIFD, o se non sono soggetti all’autorità parentale.

Art. 6 Periodo fiscale e chiusura dei conti delle persone giuridiche

Per le persone giuridiche il periodo fiscale corrisponde, indipendentemente dall’anno civile, all’esercizio commerciale per il quale sono stati chiusi i conti (art. 79 cpv. 2 LIFD).

La chiusura dei conti deve essere presentata unitamente alla dichiarazione d’imposta.

Se, in caso di continuazione dell’assoggettamento, una persona giuridica trasferisce all’estero un’impresa o uno stabilimento d’impresa, è sufficiente una chiusura intermedia (art. 79 cpv. 3 e 80 cpv. 2 LIFD).

Art. 7 Tassazione delle persone giuridiche

Le persone giuridiche sono tassate ogni anno civile, eccettuato nell’anno di fondazione, sempre che i conti non siano chiusi per questo anno civile. Alla fine dell’assoggettamento sono in ogni caso tassate.

La tassazione è effettuata in base alla chiusura dei conti determinante per il periodo fiscale.

Art. 8 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato

(art. 8)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. Ordinanza del 16 settembre 19922 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche;
  2. Ordinanza del 16 settembre 19923 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone giuridiche.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

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