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642.118.1

Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali)

del 10 febbraio 1993 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l’articolo 26 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull’imposta federale diretta (LIFD);
visto l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del Consiglio federale del
18 dicembre 1991 2 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta,

ordina:

Art. 1 Principio

A titolo di spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, il contribuente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso reddito.

Non possono essere dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente (spese private dette di rappresentanza) nonché per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 34 lett. a LIFD).

Art. 2 Coniuge

Le deduzioni per spese professionali sono accordate a ciascun coniuge che eserciti un’attività lucrativa dipendente. Se un coniuge aiuta l’altro nella professione, nel commercio o nell’impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che preveda conteggi con le assicurazioni sociali.

Art. 33 Fissazione delle deduzioni forfettarie e della deduzione per l’uso di un veicolo privato

Il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le deduzioni forfettarie (art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art. 10) e la deduzione per l’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 lett. b).

Art. 44 Giustificazione delle spese che superano le deduzioni forfettarie

Il contribuente che, in luogo di una deduzione forfettaria giusta l’articolo 7 capoverso 1 e l’articolo 10, fa valere spese più elevate deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale.

Art. 55 Spese di trasporto

A titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente può dedurre fino all’importo massimo di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD. 6

Sono considerati costi deducibili:

  1. le spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
  2. i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l’uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

Art. 5a7 Spese di trasporto per l’uso privato di veicoli aziendali a titolo gratuito

Se il contribuente usa un veicolo aziendale a titolo gratuito per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro nonché per altri scopi privati, anziché conteggiare le spese effettive derivanti dall’uso privato e operare una deduzione delle spese di trasporto secondo l’articolo 5, è possibile effettuare un calcolo forfettario delle spese di trasporto.

Ai fini del calcolo forfettario delle spese di trasporto, è considerato reddito mensile derivante da tale uso lo 0,9 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo.

Art. 6 Spese supplementari per pasti

Nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3:

  1. quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve; o
  2. in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo.8

Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione. 9

Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote.

Il lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali non possono essere presi a domicilio all’ora consueta.

Su domanda, il datore di lavoro deve attestare il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno nonché il luogo di lavoro. 10

Le deduzioni forfettarie di cui ai capoversi 1 o 2 non possono essere rivendicate contemporaneamente con quelle indicate all’articolo 9 capoverso 2.

Art. 7 Altre spese professionali

Sono considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti nonché per lavori pesanti. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4). 11

La deduzione forfettaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale.

Art. 812

Art. 9 Soggiorno fuori domicilio

I contribuenti che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale, possono dedurre le spese supplementari del soggiorno fuori domicilio.

Per le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa sono fissate deduzioni forfettarie (art. 3). È esclusa la giustificazione di spese più elevate.

Per le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.

Sono considerate spese di trasporto necessarie le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale nonché quelle per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro. Esse sono deducibili fino all’importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1. 13

Art. 1014 Professione accessoria

È ammessa una deduzione forfettaria giusta l’articolo 3 per le spese professionali connesse con l’esercizio di un’attività lucrativa accessoria. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4).

Art. 11 Disposizioni finali

L’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 7 maggio 1992 15 sulla deduzione delle spese professionali ai fini dell’imposta federale diretta è abrogata.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 200616

Per i casi eccezionali nei quali il vecchio certificato di salario è utilizzato per l’anno fiscale 2007, il diritto previgente è applicabile fino al 31 dicembre 2007.

Appendice17

(art. 3)

1. Deduzioni forfettarie a partire dall’anno fiscale 2016

Fr.

Spese supplementari per pasti

  1. Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente
    in caso di lavoro a turni o notturno
    (art. 6 cpv. 1 e 2)
  1. deduzione
    intera

per ogni pasto principale
rispettivamente al giorno

15.—

all’anno

3200.—

  1. mezza deduzione

per ogni pasto principale
rispettivamente al giorno

7.50

all’anno

1600.—

  1. Per soggiorno fuori domicilio
    (art. 9 cpv. 2)
  1. deduzione
    intera

al giorno
all’anno

30.—
6400.—

  1. deduzione parziale18

al giorno
all’anno

22.50
4800.—

Altre spese professionali
(art. 7 cpv. 1)

3 % del salario netto,
minimo all’anno

2000.—

massimo all’anno

4000.—

Professione accessoria
(art. 10)

20 % del reddito netto,
minimo all’anno

800.—

massimo all’anno

2400.—

2. Deduzione per l’uso di un veicolo privato

Fr.

Deduzione per l’uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 lett. b)

  1. bicicletta, ciclomotore e motocicletta con targa di controllo su fondo giallo

all’anno

700.–

  1. motocicletta con targa di controllo su fondo bianco

il km

–.40

  1. automobile

il km

–.75