Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati all’estero:
- le spese necessarie per i viaggi tra il domicilio all’estero e la Svizzera; e
- le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso proprio.
Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati in Svizzera:
- le spese necessarie di trasloco in Svizzera e di ritorno nello Stato di domicilio precedente nonché le spese di viaggio di andata e ritorno dell’espatriato e della sua famiglia all’inizio e al termine del rapporto di lavoro;
- le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso proprio;
- le spese per la frequentazione da parte dei figli minorenni di lingua straniera di una scuola privata in lingua straniera, sempre che le scuole pubbliche non offrano un insegnamento nella loro lingua.
La deduzione delle spese professionali particolari di cui ai capoversi 1 e 2 è ammessa se queste sono pagate dall’espatriato stesso e il datore di lavoro:
- non le rimborsa;
- le rimborsa sotto forma di indennità forfettaria. Tale indennità va cumulata al salario lordo imponibile.
Non è ammessa alcuna deduzione di spese professionali particolari ai sensi dei capoversi 1 e 2 se queste:
- sono pagate direttamente dal datore di lavoro;
- pur essendo pagate dall’espatriato stesso sono in seguito effettivamente rimborsate dal datore di lavoro dietro presentazione dei giustificativi.
La rifusione di spese professionali particolari da parte del datore di lavoro deve essere attestata nel certificato di salario.