Per il calcolo dell’imposta secondo l’articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD possono essere dedotti:
- le spese di manutenzione conformemente all’ordinanza del 24 agosto 19922 sui costi di immobili;
- i costi per l’amministrazione corrente dei capitali mobili, purché i proventi derivanti da tali capitali siano imponibili.
Non sono ammesse altre deduzioni, quali gli interessi passivi, le rendite e gli oneri permanenti.