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642.123

Ordinanza
sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta

del 20 febbraio 2013 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Art. 1 Deduzioni per il calcolo dell’imposta secondo l’articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD

Per il calcolo dell’imposta secondo l’articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD possono essere dedotti:

  1. le spese di manutenzione conformemente all’ordinanza del 24 agosto 19922 sui costi di immobili;
  2. i costi per l’amministrazione corrente dei capitali mobili, purché i proventi derivanti da tali capitali siano imponibili.

Non sono ammesse altre deduzioni, quali gli interessi passivi, le rendite e gli oneri permanenti.

Art. 2 Esclusione delle deduzioni sociali

Nell’imposizione secondo il dispendio non sono ammesse le deduzioni sociali di cui agli articoli 35 e 213 LIFD.

Art. 3 Calcolo dell’aliquota

In deroga all’articolo 7 capoverso 1 LIFD, il reddito del contribuente non contemplato all’articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD non è preso in considerazione nel computo ai fini della determinazione dell’aliquota.

Art. 4 Imposizione secondo l’articolo 14 capoverso 5 LIFD

Per la modifica dell’imposizione secondo il dispendio conformemente all’articolo 14 capoverso 5 LIFD (modifica dell’imposizione secondo il dispendio) sono deducibili solo le spese di cui all’articolo 1 capoverso 1.

L’aliquota per i proventi secondo l’articolo 14 capoverso 5 LIFD è determinata in funzione del reddito complessivo conseguito in tutto il mondo secondo l’articolo 7 capoverso 1 LIFD.

Art. 5 Risultato della tassazione

L’autorità di tassazione notifica sempre nella decisione di tassazione secondo l’articolo 131 LIFD il risultato della tassazione più elevato calcolato secondo l’articolo 14 capoversi 3–5 LIFD.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 15 marzo 1993 3 sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta è abrogata.

Art. 7 Disposizioni transitorie

Per le persone che il 1° gennaio 2016 sono tassate secondo il dispendio, fino all’anno fiscale 2020 si applica l’articolo 1 dell’ordinanza del 15 marzo 1993 4 sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta.

Per le persone che il 1° gennaio 2016 sono tassate in base alla modifica dell’imposizione secondo il dispendio, dall’anno fiscale 2016 si applica l’articolo 14 capoverso 5 LIFD.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.