Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato, è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al triplo dell’imposta sottratta; normalmente, la multa è pari all’imposta sottratta.
Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
- la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- egli aiuti senza riserve le autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
- si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1 bis .
Chiunque tenta di sottrarre un’imposta è punito con una multa pari a due terzi di quella che verrebbe inflitta in caso d’infrazione consumata.
Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d’imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa sino a 10 000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 50 000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Inoltre, il colpevole può essere tenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta sottratta.
Se una persona di cui al capoverso 3 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1 bis lettere a e b, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.
Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esistenza nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario, nonché chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce, è punito con la multa sino a 10 000 franchi e, in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori è parimenti punibile. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.
Se una persona di cui al capoverso 4 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d’inventario e per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
- l’infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
- la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.