Lexipedia

642.31 OEm-AFC

Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Ordinanza sugli emolumenti dell’AFC, OEm-AFC)

del 21 maggio 2014 (Stato 1° luglio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 84 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009 2 sull’IVA;
visti gli articoli 183 e 195 della legge federale del 14 dicembre 1990 3
sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Art. 1 Principi

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riscuote emolumenti, in particolare per le seguenti prestazioni:

  1. perizie e informazioni scritte;
  2. corsi di formazione;
  3. informazioni dettagliate o complesse che il richiedente può riutilizzare sul piano economico;
  4. statistiche dettagliate o complesse che devono essere allestite appositamente;
  5. riproduzione di documenti e di dati in relazione alle richieste di consultazione di atti, comprese le richieste di consultazione di atti in caso di provvedimenti speciali d’inchiesta ai sensi degli articoli 190–195 LIFD.

Riscuote anche emolumenti nel settore dell’IVA per:

  1. decisioni, la cui emanazione ha richiesto dispendiose procedure probatorie imputabili al contribuente;
  2. operazioni inutili causate dal contribuente.

Non riscuote emolumenti per informazioni vincolanti relative a una fattispecie concreta riguardante una determinata persona, salvo che la richiesta non superi la misura usuale.

Art. 2 Applicabilità di altre ordinanze

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 4 sugli emolumenti (OgeEm).

L’ordinanza del 25 novembre 1974 5 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa si applica ai costi dei provvedimenti speciali d’inchiesta secondo gli articoli 190–195 LIFD che non rientrano nei costi di riproduzione di documenti e di dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera e.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono fissati secondo il tempo impiegato.

La tariffa oraria è compresa fra 100 e 250 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste.

Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, l’AFC può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

Per la riproduzione di documenti e di dati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera e gli emolumenti sono riscossi conformemente all’allegato.

Art. 4 Esborsi

Sono considerati esborsi i costi supplementari correlati a un’attività che soggiace al pagamento degli emolumenti, in particolare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm 6 nonché le indennità ai testimoni.

I testimoni ricevono un’indennità:

  1. fra 30 e 100 franchi, se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore a mezza giornata;
  2. fra 50 e 150 franchi al giorno, se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario alla trasferta, è superiore a mezza giornata.

In caso di perdita di guadagno, i testimoni ricevono un’indennità compresa, di regola, fra 25 e 150 franchi l’ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l’indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Tale indennità non è presa in considerazione se la perdita di guadagno è straordinariamente elevata.

Le persone informate sui fatti e le altre persone interessate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all’indennità prevista per i testimoni.

Art. 5 Abrogazione di altri atti normativi

L’ordinanza del 23 agosto 1989 7 sugli emolumenti per le prestazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

Allegato

(art. 3 cpv. 4)

Emolumenti per la riproduzione di documenti e
di dati in relazione a una domanda di consultazione di atti

Franchi al pezzo

Riproduzione di documenti in forma cartacea

  1. Copie A4 in bianco e nero

0,20

  1. Copie A3 in bianco e nero

0,40

  1. Copie A4 a colori

1.—

  1. Copie A3 a colori

1,20

  1. Copie A4 di documenti rilegati o
    pinzati oppure per pagina in caso
    di formati speciali



2.—

  1. Copie A3 di documenti rilegati o
    pinzati oppure per pagina in caso
    di formati speciali



2,20

Riproduzione di dati in forma elettronica

  1. Supporto elettronico, a seconda della capacità
    del supporto di memorizzazione


Da 5.– a 80.–