Lexipedia

654.11 OSRPP

Ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP)

del 29 settembre 2017 (Stato 1° novembre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 giugno 2017 1 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP),

ordina:

Art. 1 Contenuto della rendicontazione Paese per Paese

(art. 3 cpv. 1 LSRPP)

Una rendicontazione Paese per Paese contiene, distinti per Stato e territorio (Giurisdizioni fiscali):

  1. un elenco della somma dei seguenti dati per gli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionale nella Giurisdizione fiscale (tabella 1 dell’allegato):1.cifre d’affari conseguite tramite transazioni con imprese indipendenti,2.cifre d’affari conseguite tramite transazioni con imprese associate,3.cifra d’affari complessiva,4.utili o perdite al lordo delle imposte,5.imposte sugli utili pagate (principio di cassa),6.imposte sugli utili dovute (anno corrente),7.capitale dichiarato,8.utili non distribuiti (prima del loro impiego),9.numero di impiegati,10.valori patrimoniali materiali (senza liquidità);
  2. un elenco di tutti gli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionale con i seguenti dati sulle principali attività economiche da esso esercitate nelle Giurisdizioni fiscali, in cui sono residenti, in cui sono stati istituiti o nel cui registro di commercio sono stati iscritti (tabella 2 dell’allegato):1.ricerca e sviluppo,2.detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale,3.acquisti o commesse,4.fabbricazione o produzione,5.vendita, commercializzazione o distribuzione,6.servizi di amministrazione, gestione o assistenza,7.prestazione di servizi per parti indipendenti,8.finanziamento interno al gruppo,9.servizi finanziari regolamentati,10.assicurazione,11.detenzione di azioni o altri strumenti di fondi propri,12.inattiva,13.altre attività;
  3. ulteriori informazioni che l’ente notificante considera necessarie e utili nonché precisazioni sul genere delle attività rientranti nella categoria altre attività(tabella 3 dell’allegato).

Art. 22 Opzioni

(art. 3 cpv. 2 LSRPP)

Laddove le Linee Guida dell’OCSE del 24 maggio 2024 3 consentono di scegliere tra più opzioni per la rendicontazione Paese per Paese, ogni ente notificante ha diritto di disporre di tali opzioni.

Art. 3 Soglia per l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese

(art. 6 LSRPP)

La soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese è di 900 milioni di franchi.

Art. 4 Obbligo di un altro ente costitutivo residente in Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese

(art. 8 cpv. 1 LSRPP)

Se l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esige che un altro ente costitutivo residente in Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionale fornisca la rendicontazione Paese per Paese e nel caso in cui esso non intenda fornirla in prima persona, l’AFC lo invita a comunicarle entro 30 giorni quale ente costitutivo residente in Svizzera appartenente al gruppo di imprese multinazionale fornirà la rendicontazione Paese per Paese.

Art. 5 Attribuzione delle rendicontazioni Paese per Paese e procedura di richiamo

(art. 13 cpv. 2 e 15 cpv. 1 LSRPP)

I Cantoni comunicano all’AFC entro due mesi dopo la fine di ogni anno civile il numero d’identificazione delle imprese dell’ente costitutivo residente in Svizzera secondo l’articolo 2 lettera e LSRPP.

L’AFC attribuisce ai Cantoni le rendicontazioni Paese per Paese ricevute basandosi sul numero d’identificazione delle imprese ed eventualmente su altri dati che, secondo l’accordo applicabile, sono necessari ai fini dell’identificazione.

L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le rendicontazioni Paese per Paese all’autorità competente per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette del Cantone in cui gli enti costitutivi residenti in Svizzera sono assoggettati all’imposta.

Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.

Art. 6 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione

(art. 18 cpv. 1 LSRPP)

Il sistema d’informazione dell’AFC è gestito come sistema d’informazione autonomo sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione per conto dell’AFC.

Qualora gli stessi dati siano trattati da più unità organizzative dell’AFC, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere collegati in rete tra loro per lo scambio dei dati di base nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina nel dettaglio l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC.

Art. 7 Categorie dei dati personali trattati

(art. 18 cpv. 4 lett. b LSRPP)

L’AFC può procedere al trattamento dei dati personali che le sono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile e della LSRPP.

Art. 8 Distruzione dei dati

(art. 18 cpv. 4 lett. d LSRPP)

L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.

Art. 9 Richiesta per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner

(art. 24 cpv. 1 LSRPP)

Le richieste per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner devono essere indirizzate alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.

Allegato

(art. 1)

Contenuto della rendicontazione Paese per Paese

Tabella 1

Nome del gruppo di imprese multinazionale [Name of the MNE group]:
Periodo fiscale oggetto della rendicontazione [Fiscal year concerned]:
Valuta degli importi indicati [Currency used]:

Giurisdizione fiscale
[Tax Jurisdiction]

Cifra d’affari [Revenues]

Utili/perdite al lordo delle imposte

[Profit (Loss) before Income Tax]

Imposte sugli utili pagate (principio di cassa)

[Income Tax Paid (on Cash
Basis)]

Imposte sugli utili dovute

anno corrente
[Income Tax Accrued – Current Year]

Capitale dichiarato

[Stated Capital]

Utili non distribuiti prima del loro impiego

[Accumulated Earnings]

Numero di impiegati

[Number of Employees]

Valori patrimoniali materiali senza liquidità

[Tangible Assets other than Cash and Cash Equivalents]

tramite transazioni con imprese indipendenti

[Unrelated Party]

tramite transazioni con imprese associate

[Related Party]

complessiva
[Total]

Tabella 2

Nome del gruppo di imprese multinazionale [Name of the MNE group]:

Periodo fiscale oggetto della rendicontazione [Fiscal year concerned]:

Giurisdizione fiscale

[Tax Jurisdiction]

Ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionale residente nella Giurisdizione fiscale

[Constituent EntitiesResident in the Tax Jurisdiction]

Giurisdizione fiscale, secondo il cui diritto l’ente costitutivo è stato istituito o iscritto nel registro di commercio, se diverso dallo Stato di residenza fiscale
[Tax Jurisdiction of Organisation or Incorporation if Different from Tax Jurisdiction of Residence]

Principale(i) attività economica(che)

Ricerca e sviluppo

[Research and Development]

Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale

[Holding or Managing Intellectual Property]

Acquisti o commesse

[Purchasing or Procurement]

Fabbricazione o produzione

[Manufacturing or Production]

Vendita, commercializzazione o distribuzione

[Sales, Marketing or Distribution]

Servizi di amministrazione, gestione o assistenza

[Administrative, Management or Support Services]

Prestazione di servizi per parti indipendenti

[Provision of Services to Unrelated Parties]

Finanziamento interno al gruppo

[Internal Group Finance]

Servizi finanziari regolamentati

[Regulated Financial Services]

Assicurazione

[Insurance]

Detenzione di azioni o altri strumenti di fondi propri

[Holding Shares or Other Equity instruments]

Inattiva

[Dormant]

Altre attività4

[other]

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Tabella 3

Nome del gruppo di imprese multinazionale [Name of the MNE group]:

Periodo fiscale oggetto della rendicontazione [Fiscal year concerned]:

Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione Paese per Paese.

[Please include any further brief information or explanation you consider necessary or that would facilitate the understanding of the compulsory information provided in the Country-by-Country Report.]