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Per essere esentato dalla tassa secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a bis LTEO colui che riscuote una rendita o un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria deve avere lo stesso grado minimo d’invalidità o di grande invalidità determinante per il versamento di una rendita o di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione federale invalidità.
L’esenzione dalla tassa nel caso di inabili al servizio secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a ter LTEO è chiarito secondo le istruzioni amministrative dell’assicurazione federale per l’invalidità applicabili al versamento di assegni per grandi invalidi da parte delle istanze cantonali AI.