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672.2 LECF

Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)

del 18 giugno 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 2020 2 ,

decreta:

Capitolo 1 Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina l’esecuzione di convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione in ambito fiscale, segnatamente per evitare le doppie imposizioni, se tale esecuzione non è disciplinata da altre leggi federali in ambito fiscale.

Essa disciplina in particolare:

  1. la procedura amichevole per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione applicabile;
  2. lo sgravio dell’imposta preventiva;
  3. la pena prevista per le infrazioni in relazione alle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali.

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

Capitolo 2 Procedura amichevole per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 2 Campo di applicazione del presente capitolo

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle procedure condotte tra Stati su richiesta, secondo la convenzione applicabile, al fine di evitare imposizioni non conformi o prevedibilmente non conformi alla convenzione (procedure amichevoli).

Art. 3 Autorità competente

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è l’autorità competente per l’esecuzione delle procedure amichevoli.

Art. 4 Richiedente

La persona che ritiene che essa o una persona a essa associata sia o sarà interessata da un’imposizione non conforme alla convenzione applicabile può chiedere l’esecuzione di una procedura amichevole.

Sezione 2 Avvio della procedura amichevole

Art. 5 Richiesta

La richiesta di esecuzione di una procedura amichevole è presentata alla SFI.

La richiesta contiene le conclusioni, con le relative motivazioni, e l’indicazione dei mezzi di prova.

La richiesta è redatta in una lingua ufficiale o in inglese.

Se la richiesta non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o le motivazioni non sono sufficientemente chiare, la SFI invita il richiedente a porvi rimedio.

Art. 6 Obbligo di collaborare

Il richiedente indica alla SFI tutti i fatti che possono essere rilevanti per la procedura amichevole e, su richiesta, presenta i documenti necessari.

Art. 7 Non entrata nel merito della richiesta

La SFI non avvia la procedura amichevole se:

  1. le condizioni per l’avvio di una procedura amichevole secondo la convenzione applicabile non sono soddisfatte;
  2. la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5 e non vi è stato posto rimedio; o
  3. il richiedente non adempie l’obbligo di collaborare di cui all’articolo 6.

Art. 8 Spese e indennità

Per l’avvio della procedura amichevole non sono addossate spese.

Non sono versate indennità.

Art. 9 Diritto procedurale applicabile

Per il rimanente l’avvio della procedura amichevole è retto dalla legge federale del 20 dicembre 1968 3 sulla procedura amministrativa.

Sezione 3 Collaborazione tra le autorità

Art. 10 Informazione delle autorità fiscali svizzere

La SFI informa le autorità fiscali competenti per la riscossione delle imposte oggetto della procedura amichevole (autorità fiscali competenti) sulle richieste di apertura di una tale procedura presentate in Svizzera o nell’altro Stato.

Se la procedura amichevole riguarda l’imposizione in Svizzera, la SFI offre alle autorità fiscali competenti l’opportunità di esprimere un parere.

Le autorità fiscali competenti possono chiedere un colloquio con la SFI.

Art. 11 Assistenza amministrativa

Le autorità fiscali dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la SFI si prestano reciproca assistenza nell’esecuzione della procedura amichevole; esse si scambiano le notificazioni opportune, si comunicano vicendevolmente le informazioni necessarie e si concedono reciprocamente la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

Le altre autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni prestano alla SFI assistenza amministrativa se l’esecuzione della procedura amichevole lo esige. Soggiacciono allo stesso obbligo di assistenza gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui svolgono compiti di amministrazione pubblica.

Gli organi della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito sono esonerati dall’obbligo di informare e di comunicare per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

Sezione 4 Esecuzione della procedura amichevole

Art. 12 Status e obbligo di collaborare del richiedente

Nell’esecuzione della procedura amichevole il richiedente non ha qualità di parte. Non può consultare gli atti ufficiali della procedura né partecipare alla procedura. La SFI fornisce informazioni al richiedente, sempre che la convenzione applicabile lo consenta.

Durante la procedura amichevole la SFI può chiedere al richiedente ulteriori informazioni e documenti. Con il consenso del richiedente, la SFI può svolgere un’ispezione oculare, se del caso in collaborazione con l’autorità competente dell’altro Stato, se ciò serve all’accertamento dei fatti.

Art. 13 Delega della conduzione dei negoziati

La SFI può coinvolgere nella procedura amichevole un’autorità di uno Stato che non è parte della convenzione applicabile o delegare a tale autorità la conduzione dei negoziati.

Per tutelare gli interessi della Svizzera, la SFI può assumere la conduzione dei negoziati in una procedura amichevole per conto di un altro Stato, anche se la Svizzera non è parte della convenzione applicabile.

Art. 14 Conclusione della procedura amichevole

La procedura amichevole si chiude con un accordo tra la SFI e l’autorità competente dell’altro Stato (accordo amichevole).

Contro l’accordo amichevole non è dato alcun rimedio giuridico.

Art. 15 Consenso all’attuazione

Nella misura in cui deve essere attuato in Svizzera, l’accordo amichevole diventa vincolante con il consenso della persona interessata dall’imposizione in Svizzera (persona interessata).

Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all’oggetto disciplinato nell’accordo amichevole. Si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici già interposti.

Art. 16 Convenzione interna

Una convenzione tra l’autorità fiscale competente e la SFI sull’imposizione in Svizzera della persona interessata è equiparata a un accordo amichevole se tale convenzione permette di evitare una procedura amichevole.

La convenzione interna necessita il consenso della persona interessata.

Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all’oggetto disciplinato nella convenzione. Si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici già interposti.

Art. 17 Spese e indennità

Per l’esecuzione della procedura amichevole non sono addossate spese.

Non sono versate indennità.

Sezione 5 Attuazione dell’accordo amichevole

Art. 18 Principi

La SFI comunica l’accordo amichevole vincolante all’autorità fiscale competente.

L’autorità fiscale competente attua d’ufficio l’accordo amichevole.

Le procedure di ricorso relative all’oggetto disciplinato nell’accordo amichevole devono essere chiuse prima dell’attuazione dell’accordo oppure con l’attuazione dello stesso.

I versamenti di compensazione a società estere associate che le società svizzere devono effettuare in seguito a rettifiche di utili operate all’estero non sono soggetti all’imposta preventiva se avvengono sulla base di un accordo amichevole o di una convenzione interna.

Art. 19 Decisione di attuazione

Se l’attuazione dell’accordo amichevole lo richiede, l’autorità fiscale competente pronuncia una decisione sulla base di tale accordo (decisione di attuazione).

La persona interessata fornisce all’autorità fiscale competente tutte le informazioni necessarie all’attuazione e, su domanda, presenta i documenti richiesti.

Alla pronuncia della decisione di attuazione sono inoltre applicabili le disposizioni della procedura in base alla quale l’autorità fiscale competente ha o avrebbe pronunciato la decisione riguardante l’oggetto della decisione di attuazione.

Contro la decisione di attuazione possono essere interposti gli stessi rimedi giuridici dati contro la decisione dell’autorità fiscale competente che ha o avrebbe riguardato l’oggetto della decisione di attuazione.

Le pretese dell’autorità fiscale competente o della persona interessata derivanti dalla decisione di attuazione si prescrivono cinque anni dopo che tale decisione è passata in giudicato. La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono rette dalle disposizioni della procedura in base alla quale l’autorità fiscale competente ha o avrebbe pronunciato la decisione riguardante l’oggetto della decisione di attuazione.

Art. 20 Decisioni e sentenze passate in giudicato

Una decisione o sentenza passata in giudicato non è esecutiva per quanto riguarda l’oggetto della decisione di attuazione.

Art. 21 Durata dell’obbligo di attuazione

L’autorità fiscale competente attua l’accordo amichevole se la richiesta di esecuzione della procedura amichevole è presentata in Svizzera o all’estero, secondo le modalità previste dalla convenzione, entro dieci anni dopo la notificazione della decisione o sentenza che riguarda l’oggetto della decisione di attuazione.

In tutti gli altri casi, l’obbligo dell’autorità fiscale competente di attuare l’accordo amichevole si estingue se la richiesta di esecuzione della procedura amichevole è presentata più di dieci anni dopo la scadenza dell’imposta.

Art. 22 Interessi

La persona interessata non ha diritto agli interessi dovuti per legge sul rimborso di imposte già pagate se:

  1. ha ottenuto intenzionalmente o per carente diligenza la tassazione che ha determinato un’imposizione non conforme alla convenzione applicabile; o
  2. ha omesso intenzionalmente o per carente diligenza di seguire le procedure previste per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione, ad eccezione delle procedure di ricorso, o le ha svolte con carente diligenza.

Art. 23 Spese e indennità

L’autorità fiscale competente può addossare le spese per l’attuazione alla persona interessata, se quest’ultima avrebbe potuto evitare la procedura amichevole usando la diligenza che da lei si poteva ragionevolmente esigere.

Per l’attuazione dell’accordo amichevole non sono versate indennità.

Capitolo 3 Sgravio dell’imposta preventiva, infrazioni in relazione alle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali

Sezione 1 Sgravio dell’imposta preventiva

Art. 24 Organizzazione

L’AFC è competente per l’esecuzione della procedura di sgravio dell’imposta preventiva.

L’AFC disciplina le modalità per far valere il diritto allo sgravio dell’imposta preventiva. Stabilisce la piattaforma da utilizzare per la trasmissione elettronica delle istanze di rimborso.

Art. 25 Obbligo di collaborare

Chi presenta un’istanza di sgravio dell’imposta preventiva indica all’AFC tutti i fatti che possono essere rilevanti per lo sgravio della stessa e, su domanda, presenta i documenti necessari.

L’AFC respinge l’istanza se l’istante non adempie l’obbligo di collaborare e se essa non può accertare il diritto allo sgravio in assenza delle informazioni richieste.

Art. 26 Comunicazione e decisione

Se respinge un’istanza, in tutto o in parte, l’AFC lo comunica all’istante.

Se non è d’accordo in merito a quanto comunicato dall’AFC e la controversia non può essere composta in altro modo, l’istante può chiedere una decisione all’AFC.

Ogni rimborso non fondato su una decisione è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso. Trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale secondo l’articolo 28.

Art. 27 Termini per le istanze di rimborso

Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Un nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza decorre dal pagamento dell’imposta se:

  1. l’imposta preventiva è stata pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall’AFC; e
  2. il termine di cui al capoverso 1 è già trascorso o mancano meno di 60 giorni alla sua scadenza.

Sezione 2 Disposizioni penali in relazione alle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali

Art. 28 Rimborso ingiustificato dell’imposta preventiva svizzera

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene a torto o per un ammontare non giustificato un rimborso dell’imposta preventiva svizzera previsto da una convenzione internazionale in ambito fiscale, è punito con una multa sino a 30 000 franchi o sino al triplo dell’illecito profitto, se questo supera 30 000 franchi.

Art. 29 Messa in pericolo dell’imposta preventiva svizzera

È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:

  1. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un’istanza di rimborso dell’imposta preventiva svizzera o presenta a tale occasione documenti falsi per giustificare fatti rilevanti;
  2. fornisce informazioni inesatte come istante o terza persona tenuta a dare informazioni;
  3. fa valere pretese ingiustificate o già soddisfatte.

Art. 30 Computo ingiustificato dell’imposta residua estera

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene un computo ingiustificato dell’imposta residua estera, è punito con una multa sino a 30 000 franchi o sino al triplo dell’illecito profitto, se questo supera 30 000 franchi.

Art. 31 Messa in pericolo delle imposte svizzere sul reddito e sull’utile

È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:

  1. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un’istanza di computo dell’imposta residua estera o presenta a tale occasione documenti falsi per giustificare fatti rilevanti;
  2. fornisce informazioni inesatte come istante;
  3. fa valere pretese relative al computo dell’imposta ingiustificate o già soddisfatte;
  4. intralcia, impedisce o rende impossibile l’esecuzione conforme di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali.

Art. 32 Denuncia all’AFC

Se un’infrazione secondo l’articolo 30 o 31 è commessa in una procedura di tassazione dinanzi a un’autorità cantonale, quest’ultima la denuncia all’AFC.

Art. 33 Procedimento penale e competenza

Alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 4 sul diritto penale amministrativo.

L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

Capitolo 4 Segreto

Art. 34

Chiunque è incaricato dell’esecuzione di una convenzione internazionale in ambito fiscale o della presente legge o vi partecipa, è tenuto a mantenere nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti.

L’obbligo del segreto non si applica:

  1. alla trasmissione di informazioni a un altro Stato secondo la convenzione applicabile;
  2. alle informazioni e alla trasmissione di informazioni se esiste una base legale nel diritto federale.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 35 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina:

  1. la procedura per lo sgravio delle imposte svizzere riscosse alla fonte sui redditi di capitali previsto da un trattato internazionale;
  2. la procedura per il computo delle imposte riscosse dall’altro Stato contraente sulle imposte dovute in Svizzera previsto da un trattato internazionale;
  3. le condizioni alle quali uno stabilimento d’impresa svizzero di un’impresa estera può chiedere il computo d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili;
  4. l’assoggettamento alla giurisdizione amministrativa federale delle decisioni pronunciate dall’AFC in virtù della convenzione applicabile e aventi per oggetto imposte dell’altro Stato contraente; esso parifica, per la loro esecuzione, tali decisioni alle decisioni concernenti le imposte federali;
  5. 5 la ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni degli importi che, in virtù di una convenzione in ambito fiscale, sono versati da un altro Stato contraente o devono essere versati a un altro Stato contraente.

Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni processuali.

... 6

Art. 36 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

La legge federale del 22 giugno 1951 7 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è abrogata.

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Art. 37 Disposizione transitoria

Gli articoli 18–23 si applicano all’attuazione degli accordi amichevoli comunicati dalla SFI all’autorità fiscale competente dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2022 9