L’interesse di mora, di cui all’articolo 24 capoverso 1 LIFI, dovuto in caso di ritardo nel trasferimento di pagamenti unici, imposte liberatorie e pagamenti liberatori è determinato in base all’ordinanza del 29 novembre 1996 2 concernente l’interesse di mora in materia d’imposta preventiva.
672.45
Ordinanza del DFF
concernente l’interesse di mora nell’imposizione alla fonte
del 10 dicembre 2012 (Stato 20 dicembre 2012)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge federale del 15 giugno 2012 1 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI),
ordina:
Art. 1 Interesse di mora
Art. 2 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla LIFI 3 .