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672.931.41

Ordinanza
sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Danimarca
(Imposta sul reddito e sulla sostanza)

del 18 dicembre 1974 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021 1 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, 2

ordina:

1. Imposta preventiva svizzera riscossa su dividendi e interessi

Art. 1 Sgravio mediante rimborso

Lo sgravio delle imposte su dividendi e interessi previsto negli articoli 10 e 11 della convenzione del 23 novembre 1973 3 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (convenzione) è concesso dalla Svizzera sotto forma di rimborso dell’imposta preventiva. 4

La presente ordinanza non si applica al rimborso dell’imposta preventiva che i residenti di Danimarca possono pretendere in virtù della legislazione federale svizzera.

Art. 2 Domanda

L’avente diritto residente in Danimarca deve chiedere il rimborso dell’imposta preventiva utilizzando il modulo previsto a questo scopo. Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingue se la domanda non è presentata all’Amministrazione federale delle contribuzioni nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. 5

Il richiedente deve inoltrare la domanda in due copie al Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) o all’autorità da questo designata. 6

Ove parecchi diritti al rimborso sorgano durante il medesimo anno civile, essi devono essere esercitati in una sola domanda. Possono essere riuniti in un’unica domanda i diritti sorti in un triennio.

Se la domanda è fondata, l’autorità che l’ha ricevuta e il Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) rilasciano l’attestazione prevista sul modulo. Il Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) invia la seconda copia della domanda all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 3 Esame e decisione

L’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la fondatezza e l’esattezza della domanda. Essa si rivolge direttamente al richiedente per ottenere le informazioni e le prove completive che le occorrono.

Se respinge la domanda, in tutto o in parte, l’Amministrazione federale delle contribuzioni lo comunica al richiedente. 7

Se non è d’accordo in merito a quanto comunicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni e la controversia non può essere composta in altro modo, il richiedente può chiedere una decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. 8

Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria. 9

Art. 410 Prescrizioni formali

L’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richiedenti residenti in Danimarca se fatta in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese.

2. Imposta alla fonte danese riscossa sui dividendi

Art. 5 Domande e esame

I residenti della Svizzera possono chiedere il rimborso dell’imposta danese riscossa sui dividenti utilizzando il modulo previsto a questo scopo. 11

Il richiedente deve consegnare all’autorità fiscale cantonale competente, la domanda in tre copie nel triennio successivo alla scadenza dell’anno civile in cui sono maturati i dividendi. Per ciascun debitore deve essere usato un modulo a parte.

L’autorità fiscale cantonale esamina se sono adempiute le condizioni richieste per il rimborso dell’imposta danese. Se la domanda è fondata, l’autorità fiscale lo attesta sulla seconda e terza copia che trasmette all’Amministrazione federale delle contribuzioni. La prima copia rimane nell’incarto dell’autorità fiscale cantonale e serve a garantire la riscossione delle imposte svizzere sui redditi menzionati nella domanda.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni vidima la seconda copia della domanda e l’invia al Ministero danese delle finanze (Kildeskattedirektoratet).

3. Disposizioni finali

Art. 6 Abrogazione

Il decreto del Consiglio federale del 20 settembre 1957 12 concernente l’esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è abrogato.

Le disposizioni di detto decreto s’applicano per l’ultima volta:

  1. al rimborso dell’imposta preventiva svizzera riscossa su dividendi e interessi maturati prima del 1° gennaio 1974;
  2. alle domande di sgravio dell’imposta danese riscossa su i dividendi maturati prima del 1° gennaio 1974.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Essa è applicabile alle imposte svizzere e danesi riscosse mediante trattenuta alla fonte su interessi e dividendi maturati dopo il 31 dicembre 1973.