Lo sgravio delle imposte su dividendi e interessi previsto negli articoli 10 e 11 della convenzione del 23 novembre 1973 3 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (convenzione) è concesso dalla Svizzera sotto forma di rimborso dell’imposta preventiva. 4
La presente ordinanza non si applica al rimborso dell’imposta preventiva che i residenti di Danimarca possono pretendere in virtù della legislazione federale svizzera.