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672.933.21

Ordinanza
concernente la convenzione svizzero-spagnola di doppia imposizione

del 6 settembre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021 1 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione del 26 aprile 1966 2 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Convenzione), 3

ordina:

Sezione 1 Scambio di informazioni generale

Art. 1

Per la trasmissione alle autorità spagnole delle informazioni previste nell’articolo 25 bis paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione, per quanto concerne la Svizzera è competente l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Le richieste di informazioni della Spagna pervenute ad altre autorità devono essere trasmesse all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni decide sulle contestazioni che dovessero sorgere a causa della trasmissione di tali informazioni.

La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.

Sezione 2 Scambio di informazioni in caso di frode fiscale o di violazioni analoghe

Art. 2 Esame preliminare di una richiesta spagnola

Le richieste dell’autorità competente spagnola concernenti lo scambio di informazioni in caso di frode fiscale o di violazioni analoghe ai sensi dell’articolo 25 bis paragrafo 1 lettera c della Convenzione sono esaminate in via preliminare dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Se una richiesta non può essere soddisfatta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ne informa la competente autorità spagnola. Quest’ultima può completare la sua richiesta.

Se dall’esame preliminare risulta che le condizioni di cui all’articolo 25 bis paragrafo 1 lettera c della Convenzione e al numero IV del Protocollo del 29 giugno 2006 4 sono adempiute, l’Amministrazione federale delle Contribuzioni informa della presentazione della richiesta e delle informazioni richieste la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede contemporaneamente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e d’invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

Art. 3 Ottenimento delle informazioni

Se il detentore delle informazioni trasmette le informazioni richieste all’Amministrazione federale delle contribuzioni, questa le esamina ed emette una decisione finale.

Se il detentore delle informazioni o la persona interessata oppure il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni non acconsente a fornire le informazioni richieste, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna entro tre mesi delle informazioni indicate nella richiesta spagnola.

Art. 4 Diritti della persona interessata

L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica parimenti alla persona interessata la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità spagnola, sempre che non venga espressamente chiesta la segretezza.

Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità spagnola secondo il diritto spagnolo. Contemporaneamente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni fissa alla persona interessata un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza oppure se lo esige l’articolo 25 bis della Convenzione.

Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’Amministrazione federale delle contribuzioni o che quest’ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizzero solo dopo che la decisione finale sia passata in giudicato. È fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4.

Art. 5 Misure coercitive

Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro il termine fissato, possono essere prese misure coercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti elettronici di dati nonché alla perquisizione domiciliare.

Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto. Devono essere eseguite da impiegati particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potrebbero essere importanti in relazione con le informazioni richieste.

Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, un impiegato particolarmente istruito a tale scopo può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o dal suo sostituto.

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l’Amministrazione federale delle contribuzioni nell’esecuzione delle misure coercitive.

Art. 6 Perquisizione di locali

Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.

L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 1974 5 sul diritto penale amministrativo.

Art. 7 Sequestro di oggetti, documenti e atti

La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per la sfera privata.

Al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l’occasione di esprimersi sul contenuto della perquisizione prima dell’esecuzione della stessa. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti.

Il possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese che risultano dalle misure coercitive.

Art. 8 Esecuzione semplificata

Se acconsente a fornire le informazioni alla competente autorità spagnola, la persona interessata ne informa per scritto l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Questo consenso è irrevocabile.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità spagnola.

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono procurati conformemente agli articoli 5–7 e trasmessi con decisione finale.

Art. 9 Chiusura della procedura

L’Amministrazione federale delle contribuzioni emette una decisione finale motivata. Vi si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale o di una violazione analoga e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità spagnola.

La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.

Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità spagnola possono essere utilizzate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 10 Rimedi giuridici

La decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale.

Anche il detentore delle informazioni è autorizzato a ricorrere, per quanto faccia valere interessi propri.

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa una decisione relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

Sezione 3 Entrata in vigore

Art. 11

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007.