Gli istituti finanziari svizzeri iscritti nel registro dell’IRS devono adempiere per tutta la loro clientela gli obblighi derivanti da un accordo FFI come previsto dall’articolo 3 paragrafo 1 lettera a dell’Accordo FATCA.
Gli istituti finanziari svizzeri di cui all’allegato II sezione II lettera A paragrafo 2 e sezione II lettera C dell’Accordo FATCA sono tenuti ad adempiere tali obblighi in relazione ai conti da loro gestiti soltanto se non è garantito che un altro istituto finanziario li rispetta.
Gli istituti finanziari svizzeri di cui all’allegato II sezione II lettera A paragrafo 1 dell’Accordo FATCA, conformemente all’allegato II sezione II lettera A paragrafo 1 lettere f–h, sono tenuti ad adempiere tali obblighi in relazione ai conti da loro gestiti detenuti da persone fisiche non residenti in Svizzera o da imprese.