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672.951.8

Decreto federale
che approva un Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni

del 18 giugno 2010 (Stato 19 novembre 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010 2 ,

decreta:

Art. 1

L’Accordo aggiuntivo del 25 agosto 2009 3 che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993 4 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge che disciplini l’attuazione dell’assistenza amministrativa convenuta nell’ambito dell’Accordo conformemente al modello dell’OCSE. Sino all’entrata in vigore della legge, è autorizzato a disciplinare mediante ordinanza l’attuazione dell’assistenza amministrativa.

Art. 3

Il Consiglio federale dichiara nei confronti del Governo del Granducato del Lussemburgo che la Svizzera non concede l’assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda si basa su dati acquisiti illegalmente e che in tal caso chiederà l’assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente da parte del Governo del Granducato del Lussemburgo.

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).