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672.956.3

Decreto federale
che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Messico per evitare le doppie imposizioni

del 18 giugno 2010 (Stato 23 dicembre 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2009 2 ,

decreta:

Art. 1

Il Protocollo del 18 settembre 2009 3 che modifica la Convenzione del 3 agosto 1993 4 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge che disciplini l’attuazione dell’assistenza amministrativa convenuta nell’ambito dell’Accordo conformemente al modello dell’OCSE. Sino all’entrata in vigore della legge, è autorizzato a disciplinare mediante ordinanza l’attuazione dell’assistenza amministrativa.

Art. 3

Il Consiglio federale dichiara nei confronti del Governo degli Stati Uniti del Messico che la Svizzera non concede l’assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda si basa su dati acquisiti illegalmente e che in tal caso chiederà l’assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente da parte del Governo degli Stati Uniti del Messico.

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 Cost.).