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704.5

Ordinanza
che designa le organizzazioni specializzate in materia di percorsi pedonali e di sentieri legittimate a ricorrere

del 16 aprile 1993 (Stato 1° luglio 1993)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’ energia e delle comunicazioni 1 ,

visto l’articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge federale del 4 ottobre 1985 2 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS),

ordina:

Art. 1 Organizzazioni specializzate legittimate a ricorrere

Le seguenti organizzazioni specializzate sono legittimate a ricorrere:

  1. Associazione diritti del pedone (ADP);
  2. Ente svizzero pro sentieri (ESS);
  3. Federazione svizzera degli amici della natura (FSAN);
  4. Club alpino svizzero (CAS);
  5. Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale (LSSPN);
  6. Associazione svizzera del traffico (AST).

Art. 2 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza dell’8 agosto 1988 3 sul diritto di ricorso d’organizzazioni specializzate e riconosciute, in materia di percorsi pedonali e di sentieri è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.