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709.17 OCCRT

Ordinanza sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT)

del 7 settembre 2016 (Stato 1° novembre 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 55 e 57 c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

ordina:

Art. 1 Obbligo di coordinamento e cooperazione

L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nonché le altre unità amministrative aventi compiti federali di rilevanza territoriale s’informano reciprocamente su tali compiti e li armonizzano fra loro sul piano temporale, contenutistico e territoriale. Perseguono in tal modo uno sviluppo territoriale coerente.

Essi prendono di comune accordo le misure necessarie per adempiere i compiti e riconoscere tempestivamente i conflitti di obiettivi, per analizzare e ponderare reciprocamente gli interessi. A tale scopo sfruttano le sinergie.

Per valutare progetti concreti, essi si avvalgono della procedura decisionale esistente.

Le misure, i programmi e le iniziative trasversali dal punto di vista tematico sono stabiliti congiuntamente dalle direzioni delle unità amministrative aventi compiti di rilevanza territoriale.

Art. 2 Consiglio per l’assetto del territorio: organizzazione

Il Consiglio per l’assetto del territorio (COTER) è una commissione extraparlamentare permanente.

I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale.

Le direzioni dell’ARE e della SECO sono rappresentate nella commissione a titolo consultivo. Se necessario, possono essere rappresentate, parimenti a titolo consultivo, direzioni di altre unità amministrative aventi compiti d’incidenza territoriale.

L’ARE e la SECO gestiscono la segreteria tecnica del COTER.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli in una decisione istitutiva.

Art. 3 Consiglio per l’assetto del territorio: compiti

Il COTER offre la sua consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale su questioni fondamentali di rilevanza territoriale e persegue uno sviluppo territoriale coerente.

Esso si occupa del riconoscimento precoce delle sfide territoriali e presenta al Consiglio federale e alle unità amministrative proposte su come sviluppare ulteriormente, in modo coerente, le politiche di rilevanza territoriale.

Esso può sottoporre richieste alle unità amministrative e ai competenti dipartimenti aventi compiti di rilevanza territoriale.

Sottopone al Consiglio federale, nel corso di ogni legislatura, un rapporto sulle sfide dello sviluppo territoriale in Svizzera.

Promuove lo scambio di conoscenze tra l’Amministrazione e gli ambienti scientifici.

Art. 4 Conferenza sull’assetto del territorio: funzione e organizzazione

La Conferenza della Confederazione sull’assetto del territorio (CAT) è la piattaforma di coordinamento e cooperazione per i compiti della Confederazione di rilevanza territoriale.

Nella CAT sono rappresentate tutte le unità amministrative aventi compiti di rilevanza territoriale.

Queste unità amministrative nominano loro stesse i propri rappresentanti.

L’ARE e la SECO dirigono congiuntamente la CAT e gestiscono la segreteria tecnica.

Per questioni specifiche, la CAT può istituire dei comitati.

La CAT e i comitati disciplinano in regolamenti interni i dettagli concernenti l’organizzazione, gli obiettivi e i compiti.

Art. 5 Conferenza sull’assetto del territorio: compiti

La CAT ha i seguenti compiti:

  1. assicura il coordinamento e la cooperazione per i compiti di rilevanza territoriale, nonché la discussione su questioni fondamentali di rilevanza territoriale;
  2. assicura che le informazioni sui compiti di rilevanza territoriale giungano tempestivamente a tutte le unità amministrative interessate;
  3. sostiene le unità amministrative competenti nel coordinamento e nella cooperazione relativi ai compiti di rilevanza territoriale.

Art. 6 Valutazione e rapporto

L’ARE e la SECO verificano, in collaborazione con la CAT, le misure e gli sforzi nel settore del coordinamento e della cooperazione per i compiti di rilevanza territoriale.

In collaborazione con la CAT, essi riferiscono periodicamente al Consiglio federale, a destinazione delle Camere federali, sui risultati di tale verifica.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 22 ottobre 1997 2 concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell’ambito della politica d’assetto del territorio è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.