Alla riscossione delle tasse nell’ambito di procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono oggetto di una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.
Alla riscossione delle tasse relative agli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2020 nell’ambito di procedure ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che non sono oggetto di una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.
Alle procedure che sono state oggetto di una decisione di prima istanza prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma che non sono ancora concluse con decisione passata in giudicato, si applica il diritto previgente.