La presente ordinanza disciplina le indennità per l’attività delle commissioni federali di stima.
711.4
Ordinanza
sulle indennità delle commissioni federali di stima
del 19 agosto 2020 (Stato 31 ottobre 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930 1
sull’espropriazione (LEspr),
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
- presidenza: il presidente di una commissione federale di stima e il suo supplente;
- attività della commissione: attività nell’ambito dei compiti di una commissione federale di stima, comprese le attività generali che non possono essere integrate in una singola procedura di espropriazione, in particolare la redazione di rapporti d’attività e la partecipazione a conferenze;
- personale ausiliario: personale amministrativo che assiste le commissioni federali di stima nello svolgimento della loro attività.
Art. 3 Indennità
Le persone occupate a titolo accessorio nell’ambito dell’attività delle commissioni federali di stima sono indennizzate per il lavoro svolto e i viaggi effettuati in funzione del tempo impiegato.
L’indennità per un’ora di lavoro ammonta a:
franchi | |
| 160.– |
| 130–240.– |
| 130.– |
L’indennità per un’ora di lavoro prestata dagli altri membri delle commissioni federali di stima è stabilita dal presidente entro i limiti stabiliti dal capoverso 2 lettera b in base alle conoscenze specialistiche richieste dall’attività della commissione e alle tariffe in uso a livello regionale. Il Tribunale amministrativo federale può emanare istruzioni pertinenti.
L’indennità per i membri delle commissioni federali di stima occupati a titolo principale è determinata in base alle disposizioni di esecuzione emanate dal Tribunale federale in virtù dell’articolo 59 bis capoverso 3 LEspr.
L’indennità del personale delle segreterie permanenti è determinata in base all’ordinanza del 26 settembre 2003 3 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.
Art. 4 Supplemento per l’infrastruttura o costi effettivi per le postazioni di lavoro
Se la presidenza o il segretario utilizzano la propria infrastruttura, la rispettiva indennità di cui all’articolo 3 capoverso 2 aumenta del 60 per cento (supplemento per l’infrastruttura).
Il supplemento per l’infrastruttura copre i costi usuali per le postazioni di lavoro sostenuti nell’ambito dell’attività della commissione, in particolare:
- gli uffici, compresi l’arredamento e le spese accessorie;
- l’equipaggiamento degli uffici;
- i costi per la telefonia e l’informatica;
- gli archivi.
Se la presidenza o il segretario non utilizzano la propria infrastruttura, sono indennizzati a copertura dei costi effettivi di cui al capoverso 2 da essi sostenuti.
Art. 5 Spese
La presidenza ha diritto al rimborso delle spese di cui al capoverso 2; gli altri membri delle commissioni federali di stima e il segretario hanno diritto al rimborso delle spese di cui al capoverso 2 lettera a.
Sono considerate spese:
- i costi per i viaggi di servizio di cui al capoverso 3;
- i costi per il ricorso a personale ausiliario e a periti speciali di cui al capoverso 4;
- i costi che, in ragione di circostanze eccezionali, si aggiungono a quelli usuali per le postazioni di lavoro di cui all’articolo 4 capoverso 2, in particolare ulteriori esborsi necessari per l’attività della commissione, come uffici o archivi supplementari, o per l’acquisto di mezzi informatici speciali.
Nel caso dei viaggi di servizio, le indennità per il vitto, l’alloggio e il trasporto sono determinate in base alle tariffe applicate per il personale federale.
Il ricorso a personale ausiliario e a periti speciali è possibile, se necessario per l’attività della commissione. L’indennità è determinata in base alle tariffe usuali del luogo e del settore.
Art. 6 Procedura di conteggio
I membri delle commissioni federali di stima e il segretario presentano alla presidenza il conteggio degli oneri e delle spese sostenuti nell’ambito dell’attività della commissione.
La presidenza verifica tali conteggi, stila e approva un conteggio complessivo dettagliato e lo trasmette al Tribunale amministrativo federale almeno una volta all’anno.
I conteggi dei membri delle commissioni federali di stima e del segretario di cui al capoverso 1 e il conteggio complessivo stilato dalla presidenza di cui al capoverso 2 devono adempiere i seguenti requisiti:
- devono essere suddivisi in:1.lavori attribuibili a un caso di espropriazione, e2.lavori generali non attribuibili a un caso di espropriazione;
- devono inoltre presentare separatamente:1.le indennità di cui all’articolo 3,2.le indennità di cui all’articolo 4,3.le spese di cui all’articolo 5.
Il Tribunale amministrativo federale verifica se vi sono errori manifesti nel conteggio complessivo. Versa gli importi entro 30 giorni, previa deduzione di eventuali contributi alle assicurazioni sociali. Può ricorrere a terzi per l’esecuzione dei pagamenti.
Art. 7 Previdenza professionale
Se sono adempiute le condizioni relative all’obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono assicurate:
- le persone occupate a titolo principale conformemente al regolamento di previdenza del 15 giugno 20075 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione;
- le persone occupate a titolo accessorio conformemente al regolamento di previdenza dell’11 gennaio 20126 per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione.
Art. 8 Anticipo delle spese
In casi giustificati, in particolare nell’imminenza di spese straordinariamente elevate o costi straordinariamente elevati da sostenere, la presidenza può chiedere un anticipo delle spese al Tribunale amministrativo federale.
Art. 9 Disposizione transitoria
Nei casi di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 19 agosto 2020 7 sulle tasse relative alla procedura di espropriazione, l’attività della commissione è indennizzata secondo il diritto previgente.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.