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Convenzione
sulla correzione dell’emissario del lago a Lucerna

del 9 ottobre 1858 (Stato 9 ottobre 1858)

approvata dall’Assemblea federale il 26 gennaio 18591

Tra la Confederazione Svizzera , i Cantoni circostanti al lago de’ Valdstetti: Lucerna, Uri, Svitto, Alto e Basso Untervaldo, e la Società della ferrovia centrale svizzera 2 , tutti rappresentati dai sottoscritti Delegati, allo scopo di emendare lo scarico del lago a Lucerna e di conseguire con ciò l’abbassamento del più alto livello delle acque,
è stata conchiusa la seguente convenzione:

Art. 1

Sarà levata una parte della chiusa fissa sin qui esistente a Lucerna e sarà costruita una chiusa a cateratta, e ciò secondo il progetto proposto dai periti stati nominati dal Consiglio federale, i signori colonnello Müller, colonnello Göldlin e ingegnere in capo Pressel, nel loro preavviso accompagnato di rispettivi piani, del 18 settembre 1858, sotto il numero II (chiusa detta a punte).

L’opera sarà eseguita nella maggiore larghezza progettata in prima linea dai periti col calcolo della spesa di franchi 97 000.

Art. 2 a 53

Art. 6

I l Cantone di Lucerna s’incarica della manutenzione dell’opera come anche dell’apertura e chiusura delle cateratte a norma del bisogno per la regolarizzazione del livello del lago.

Art. 7

Relativamente all’aprire e chiudere le cateratte il Cantone di Lucerna, d’accordo cogli altri Cantoni adiacenti al lago, stabilirà a suo tempo un regola mento.

Se le parti non possono in questo affare intendersi, il Consiglio federale decide i punti in quistione.

e 4 ... 4

Nel regolamento da stabilirsi si avranno segnatamente in piena considerazione i principî seguenti:

  1. Il più basso livello attuale sarà pure mantenuto per l’avvenire. Esso sarà indicato mediante l’altezza di un palo fisso che si trova collocato nell’argine attuale e la cui estremità è munita di un bottone arrotondato.
  2. Nel regolare il congegno delle cateratte allo sbocco del lago si avrà per norma di tenere i livelli del lago al più basso possibile. Quindi, dal momento che il lago comincerà ad alzarsi sopra il più basso livello fissato, dovrà cominciarsi ad aprire le cateratte in acconcia proporzione, determinando l’emissione dell’acqua secondo il bisogno; ma ciò sempre entro limiti tali che dietro le nuove disposizioni pel decorso della Reuss non ne derivino al Paese inferiormente adiacente nel territorio del Cantone di Lucerna danni maggiori di quelli cui non si trovi nelle condizioni attuali esposto.
  3. Nel caso che la copia d’acqua scaricantesi dal lago venga per un rigonfiamento dell’Emma ad accrescersi a segno da far temere pericolo per le regioni della Reuss inferiori, il Governo di Lucerna, conformemente alla opinione espressa nel preavviso dei periti del 18 settembre 1858, avrà la facoltà, durante il tempo ordinariamente non lungo della piena dell’Emma, di ristringere col mezzo delle chiuse l’emissario del lago in quella misura che si richiede. Questa restrizione però non potrà oltrepassare il maximum di 4 000 piedi cubi per secondo, nè mai durare per oltre a 24 ore.

Art. 8

Il Governo del Cantone di Lucerna invigilerà acciocchè sull’emissario e sul letto della Reuss a Lucerna non s’intraprendano costruzioni od altri mutamenti che possano con notevole pregiudizio influire sullo scarico del lago.

E quando non si tenesse conto delle rimostranze degli altri Cantoni litorali contro simili costruzioni o innovazioni, le competenti Autorità federali pronunzieranno in proposito.

Art. 9

I Governi dei Cantoni di Uri, Svitto, Alto e Basso Untervaldo danno all’Amministrazione della Ferrovia centrale svizzera 5 la dichiarazione che essi non faranno alcuna obiezione qualora avvenisse che per convenzione tra la detta Società ferroviaria 6 e il Governo di Lucerna o in conseguenza di competente decisione si volesse procedere ad un prolungamento della diga della ferrovia.

Con questo prolungamento non si potrà però portare intacco alle condizioni riservate nel precedente articolo 8.

Se su quest’ultimo argomento avessero a sorgere difficoltà, il Consiglio federale vi porterà decisione.

Art. 10

Il Governo cantonale di Lucerna consente all’Amministrazione della Ferrovia centrale 7 di tenere più basso di due piedi il livello della stazione, delle vie d’accesso, ecc., progettato secondo il piano (profilo) adottato, di modo che la quota d’elevazione di questo impianto possa essere soltanto di 636 piedi invece di 638.

Art. 11

I Cantoni litorali e la Società della ferrovia centrale svizzera 8 dovranno trasmettere al Consiglio federale la ratificazione della presente convenzione pel 15 novembre prossimo venturo al più tardi.

Così convenuto e firmato con riserva di ratifica dei loro committenti. (Seguono le firme)