La presente legge disciplina l’utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei mezzi di cui alle lettere a–f, nonché dei mezzi di cui alla lettera g per compiti e spese connessi alla circolazione stradale:5
- l’imposta di consumo riscossa sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione;
- i supplementi riscossi sui carburanti di cui alla lettera a;
- la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali;
- l’imposta di consumo sulle automobili e le loro parti costitutive;
- l’imposta di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost.;
- la sanzione di cui all’articolo 13 della legge del 23 dicembre 20116 sul CO2;
- 7 i ricavi derivanti dalla gestione delle strade nazionali da parte dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Essa disciplina l’utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per le spese connesse al traffico aereo:
- l’imposta di consumo riscossa sui carburanti per l’aviazione;
- i supplementi riscossi sui carburanti per l’aviazione.
Salvo laddove diversamente stabilito da altre disposizioni federali, per prodotto netto si intende il prodotto al netto dei compensi per la riscossione di tasse e imposte.