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725.13 LFOSTRA

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA)

del 30 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2018)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 86 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015 2 ,

decreta:

Art. 1 Fondo

Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

La legge federale del 7 ottobre 2005 3 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

Art. 2 Scopo

I mezzi del Fondo servono a soddisfare in modo razionale e rispettoso dell’ambiente, in tutte le regioni del Paese, le esigenze di mobilità di una società e un’economia efficienti.

Nel pianificare gli investimenti si tiene conto dei Cantoni in modo equilibrato.

L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che:

  1. includa tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svantaggi;
  2. dia la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture;
  3. tenga conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell’ente pubblico;
  4. includa la protezione dell’ambiente e il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti;
  5. includa il miglioramento del collegamento con le regioni di montagna e con le regioni turistiche.

Art. 3 Conto del Fondo

Il conto del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

Il conto economico riporta almeno:

  1. come ricavi:1.i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata,2.i proventi realizzati attraverso la gestione delle strade nazionali da parte della Confederazione;
  2. come spese:1.i prelievi destinati al finanziamento delle strade nazionali secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19854 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) e i prelievi destinati ai contributi per le misure volte a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati (traffico d’agglomerato) secondo l’articolo 17a LUMin, purché non siano considerati come uscite attivabili ai sensi del capoverso 4,2.la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico d’agglomerato.

Il bilancio riporta:

  1. tra gli attivi: l’attivo circolante e l’attivo fisso;
  2. tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.

Il conto degli investimenti riporta almeno:

  1. gli investimenti per le strade nazionali in costruzione;
  2. gli importi dei mutui concessi per progetti ferroviari concernenti il traffico d’agglomerato.

Art. 4 Conferimenti

Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale l’importo dei mezzi finanziari da assegnare al Fondo, sempre che tale importo non sia stabilito nella Costituzione federale.

Il Consiglio federale verifica periodicamente se i mezzi del Fondo sono sufficienti a finanziare i compiti di cui all’articolo 86 capoverso 1 Cost. In caso contrario richiede un adeguamento dell’imposta di consumo (supplemento incluso) e dei contributi di cui all’articolo 86 capoverso 2 Cost.

Art. 5 Prelievi

L’Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi dei mezzi prelevati annualmente dal Fondo. Tali mezzi sono ripartiti come segue:

  1. strade nazionali:1.esercizio, manutenzione e sistemazione intesa come interventi di adeguamento,2.potenziamento inteso come interventi di ampliamento della capacità (fasi di potenziamento) e grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente,3.completamento;
  2. contributi per misure volte a migliorare il traffico d’agglomerato.

I mezzi per il finanziamento delle strade nazionali devono garantire prioritariamente quanto necessario all’esercizio e alla manutenzione delle stesse.

Se i lavori per le fasi di potenziamento e per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente procedono più rapidamente del previsto e il livello dei costi è in linea con la pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il relativo credito a preventivo stanziato per l’anno in corso.

Art. 6 Limite di spesa

Per i prelievi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 1, il Consiglio federale propone di volta in volta all’Assemblea federale un limite di spesa quadriennale.

Art. 7 Crediti d’impegno

Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale, di norma ogni quattro anni, un credito d’impegno per:

  1. le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2;
  2. i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d’agglomerato di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b.

Art. 8 Rendiconto

Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d’impegno, il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale:

  1. sullo stato e sul grado di utilizzo delle strade nazionali;
  2. sullo stato di attuazione delle fasi di potenziamento e su quelle in programma;
  3. sullo stato di attuazione del programma nell’ambito del traffico d’agglomerato e sulle fasi successive previste.

Art. 9 Indebitamento, riserva e remunerazione

Il Fondo non può indebitarsi. Sono fatti salvi i prefinanziamenti secondo l’articolo 8 a LUMin 5 .

Il Fondo costituisce una riserva adeguata.

I crediti del Fondo nei confronti della Confederazione non sono remunerati.

Art. 10 Approvazione del conto del Fondo e contezza della pianificazione finanziaria

Il Consiglio federale sottopone ogni anno il conto del Fondo all’approvazione dell’Assemblea federale.

Il Consiglio federale elabora, in relazione al Fondo, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo e la trasmette per conoscenza all’Assemblea federale insieme al preventivo.

Art. 11 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 12 Disposizioni transitorie

All’entrata in vigore della presente legge, tutti gli attivi e i passivi del fondo infrastrutturale secondo la legge del 6 ottobre 2006 6 sul fondo infrastrutturale sono trasferiti al Fondo. La quota di accantonamenti del finanziamento speciale del traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 3 Cost. (finanziamento speciale del traffico stradale) spettante al Fondo in base ai compiti conferitigli viene assegnata a quest’ultimo, tramite il conto della Confederazione, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. Prima della ripartizione, l’accantonamento è ridotto degli importi di cui al capoverso 1 bis . 7

Gli importi di cui sono stati ridotti i conferimenti effettuati nel fondo infrastrutturale negli anni 2016 e 2017 sono accreditati al Fondo come segue:

  1. 2018: importo della riduzione 2017 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;
  2. 2019: importo della riduzione 2016 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;
  3. 2020: importo della riduzione 2017 nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–2019.8

Se il decreto federale del 30 settembre 2016 9 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato è posto in vigore dopo il 2018, gli importi sono accreditati soltanto nei relativi anni rimanenti. 10

All’entrata in vigore della presente legge, la quota di riserva di liquidità del fondo infrastrutturale spettante ai contributi per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche è contabilizzata come entrata nel conto della Confederazione e accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale.

I crediti d’impegno per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato stanziati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a–c del decreto federale del 4 ottobre 2006 11 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell’entrata in vigore della presente legge sono mantenuti. Le relative spese sono addebitate al Fondo.

Il credito d’impegno per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche stanziato ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell’entrata in vigore della presente legge è mantenuto. Le relative spese sono addebitate al finanziamento speciale del traffico stradale.

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale pubblicherà la presente legge nel Foglio federale non appena il Popolo e i Cantoni avranno approvato il decreto federale del 30 settembre 2016 12 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglo-merato.

Fatti salvi i capoversi 4–6, il Consiglio federale pone in vigore la presente legge simultaneamente al decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato 13 .

Il Consiglio federale pone in vigore la modifica della legge federale del 21 giugno 199614 sull’imposizione degli oli minerali (n. 1 dell’allegato) come segue:

  1. l’articolo 12 capoverso 2, nell’anno che precede quello in cui la riserva del Fondo scende al di sotto dell’importo di 500 milioni di franchi;
  2. l’articolo 12f, contemporaneamente al primo adeguamento del supplemento fiscale sugli oli minerali successivo all’entrata in vigore dell’articolo 12 capoverso 2.

Pone in vigore la modifica dell’articolo 5 LUMin 15 (n. 5 dell’allegato) due anni dopo l’entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.

Pone in vigore la modifica dell’articolo 2 della legge del 19 marzo 2010 16 sul contrassegno stradale (n. 6 dell’allegato) due anni dopo l’entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2018 17

Allegato

(art. 11)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge del 6 ottobre 2006 18 sul fondo infrastrutturale è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

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