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725.14 LTS

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS)

del 17 giugno 1994 (Stato 1° settembre 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 84 della Costituzione federale 1 ; 2
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1994 3 ,

decreta:

Art. 14 Oggetto

La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 2 Strade di transito nella regione alpina

Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:

  1. la strada del San Bernardino: tratta Thusis–Bellinzona-Nord;
  2. la strada del San Gottardo: tratta Amsteg–Göschenen–Airolo–Bellinzona-Nord;
  3. la strada del Sempione: tratta Briga–Gondo/Zwischbergen (confine);
  4. la strada del Gran San Bernardo: tratta Sembrancher–entrata nord della galleria.

Art. 3 Capacità

La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.

Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:

  1. la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
  2. l’allargamento di strade mediante corsie supplementari.

La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all’aumento della capacità.

Art. 3a5 Galleria autostradale del San Gottardo

La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.

La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.

Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

Art. 4 Strade di circonvallazione

La costruzione e l’estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.

Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell’ambiente.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1995 6