I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi:
- la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il nominativo del rappresentante di questo raggruppamento e dei locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento e che dopo la costituzione dello stesso non risultano più come consumatori finali;
- lo scioglimento di un raggruppamento;
- l’impiego di un sistema di accumulazione e le relative modalità;
- il superamento in senso negativo del valore di cui all’articolo 15 capoverso 1.
I proprietari fondiari sono tenuti a notificare senza indugio al gestore di rete l’uscita dal raggruppamento di un locatario o di un affittuario. Il gestore di rete è tenuto ad accogliere nel servizio universale secondo l’articolo 6 o 7 LAEl, entro tre mesi, tale locatario o affittuario.
Se il proprietario fondiario non è in grado di approvvigionare di elettricità i membri e i partecipanti del raggruppamento, il gestore di rete deve intervenire immediatamente per garantire tale approvvigionamento.
I costi per il gestore di rete derivanti dai capoversi 2 e 3 sono a carico del proprietario fondiario.
Il gestore di rete è tenuto a comunicare al proprietario fondiario entro 15 giorni lavorativi le informazioni necessarie per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio avvalendosi di linee di raccordo.
È tenuto ad allestire un conteggio separato per il consumo dei consumatori finali che non partecipano a un raggruppamento ai fini del consumo proprio.
È tenuto a mettere a disposizione del raggruppamento, a titolo gratuito, i dati del profilo di carico della misurazione della produzione e del consumo dei singoli partecipanti che sono necessari per il conteggio.