Per materiali nucleari s’intendono:
- i materiali grezzi:1.uranio naturale, ossia uranio che presenta la miscela isotopica esistente in natura,2.uranio impoverito, ossia uranio con un tenore di uranio 235 inferiore a quello dell’uranio naturale,3.torio,4.tutte le sostanze di cui ai n. 1–3, sotto forma di metalli, leghe, composti chimici o concentrati, nonché altri materiali che contengono una o più delle sostanze sopra indicate in una concentrazione pari o superiore a quella fissata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica;
- i materiali fissili speciali:1.plutonio 239,2.uranio 233,3.uranio 235,4.uranio arricchito, ossia uranio con un tenore di uranio 233, di uranio 235 o di entrambi gli isotopi superiore a quello dell’uranio naturale,5.tutte le sostanze di cui ai n. 1–4, sotto forma di metalli, leghe, composti chimici o concentrati, nonché altri materiali che contengono una o più delle sostanze sopra indicate in unaconcentrazione pari o superiore a quella fissata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
Non sono considerati materiali nucleari:
- i minerali di uranio e di torio;
- i materiali grezzi e i prodotti ricavati dai materiali grezzi che non vengono utilizzati per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare, segnatamente schermi di protezione, sonde per strumenti di misura, composti ceramici e leghe;
- i materiali fissili speciali fino a un quantitativo di 15 g nonché i prodotti ricavati dai materiali fissili speciali che non vengono utilizzati per la produzione di energia mediante processi di fissione nucleare, segnatamente sonde per strumenti di misura e altri prodotti finiti dai quali i materiali fissili speciali possono essere recuperati unicamente con un dispendio di mezzi tecnici o economici sproporzionato.